Pneumatici fuori uso (Pfu)

Raccolta, stoccaggio e trasporto Pfu

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Il sistema nazionale di raccolta e gestione degli Pfu è basato sulla creazione di una rete di raccoglitori/trasportatori che girano per tutto il territorio nazionale, anche presso i gommisti e le officine più sperdute, per dare vita al servizio gratuito di raccolta previsto dalla nuova normativa.

 

Questi trasportatori agiscono in modo convenzionato con i sistemi autorizzati (ad esempio la società Ecopneus, che alla fine del luglio 2011 aveva già concluso  il processo di selezione stipulando i contratti con le 16 aziende che si sono aggiudicate l'incarico) e sono i garanti della tracciabilità della movimentazione degli Pfu nel territorio nazionale nonché del raggiungimento degli obiettivi nazionali di ciascun sistema autorizzato. Sono quindi figure nodali, così come in generale lo sono i trasportatori di rifiuti all’interno di qualunque filiera.

 

Nella maggioranza dei casi si tratta di professionisti della raccolta e del trasporto, che quindi, oltre agli Pfu, possono trasportare altre tipologie di rifiuti: dai Raee fino agli oli minerali o le batterie. Quindi anche rifiuti pericolosi o altre tipologie particolari che a loro volta possono richiedere convenzioni con i sistemi di gestione autorizzati in materia (Coou, Cobat, sistemi collettivi Raee e simili). Qui tuttavia consideriamo solo gli aspetti legati alla raccolta e al trasporto degli Pfu, oggetto di queste pagine.

 

Per effettuare efficacemente il loro lavoro, i raccoglitori spesso si servono di apposite attrezzature da lasciare in dotazione presso il gommista o l’officina, in modo da facilitare le operazioni di carico e scarico. Gli pneumatici sono infatti particolarmente voluminosi e ingombranti, e qualunque operazione di riduzione volumetrica (per compressione o per triturazione) facilita il trasporto rendendolo meno oneroso e impattante sull’ambiente.

 

 

 

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

 

In base al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. "Codice ambientale") l'iscrizione all'Albo nazionali gestori ambientali rappresenta un requisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

In generale, l'iscrizione all'Albo nazionale è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie e deve essere rinnovata ogni 5 anni.

 

Le possibili categorie di iscrizione per un soggetto che trasporta pneumatici fuori uso (Pfu) sono le seguenti:

 

a) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie).

 

b) Esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano (non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie).

 

 

I raccoglitori e i trasportatori di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006, e avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, fino al 25 dicembre 2010 erano soggetti a iscrizione semplificata all'Albo (senza prestazione di garanzie finanziarie) nella categoria 2.

La nuova versione dell'articolo 212 del Dlgs 152/2006, entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gu del già citato Dlgs 205/2010, non contempla più tale tipologia di iscrizione.

I soggetti in questione devono quindi iscriversi all'Albo nel rispetto delle procedure ordinarie.

 

 

Scritture ambientali

 

Oltre a dover essere opportunamente autorizzati, i trasportatori sono obbligati a tracciare gli Pfu tramite l'utilizzo di registro di carico e scarico, formulario di trasporto e Mud (modello unico di dichiarazione ambientale).

 

 

Trasporto extrafrontaliero

 

La disciplina Ue in materia di spedizioni di rifiuti applicabile sia nel caso di spedizioni fra Stati membri, sia nel caso di import/export con i paesi terzi, è rappresentata dal regolamento 1013/2006/Ce.

In estrema sintesi, mentre vige una generale libertà di spedizione dei rifiuti all'interno degli Stati membri della Comunità europea, le esportazioni di rifiuti dall'Ue sono consentite per tipologie diverse a seconda del Paese di destinazione; le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono generalmente vietate, fatte salve quelle verso i paesi Efta (l'Associazione europea di libero scambio composta da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Il regolamento 1013/2006/Ce prevede quindi una procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta nel caso di spedizioni destinate allo smaltimento, mentre nel caso nel caso di spedizioni destinate al recupero esiste una duplice possibilità: i rifiuti elencati nella cd. "lista verde" del regolamento sono soggetti a una semplice procedura di informazione, mentre quelli della "lista ambra" devono comunque ottenere un'autorizzazione preventiva prima della spedizione.

 

Gli pneumatici fuori uso (Pfu) sono presenti nella "lista verde" con il codice B3140 (rifiuti di pneumatici) e sono quindi soggetti al semplice obbligo di informazione, a meno che risultino contaminati da altri materiali in maniera tale da far aumentare i rischi ambientali oppure impediscano il recupero dei rifiuti in maniera ecologicamente corretta, nel qual caso scatta la procedura preventiva scritta.

 

Risulta poi vietata l'esportazione di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non-Ocse, in relazione alla quale non si può che rimandare al regolamento 1418/2007/Ce ("Regolamento relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti").

L'export dei rifiuti degli pneumatici (B3140) risulta ad esempio vietato nella Federazione Russa e in Brasile, mentre in altri casi è assoggettato a particolari procedure di controllo.

 

L'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), in vigore dal 15 dicembre 2018, prevede che dall'1/1/2019:

1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi" (comma 1);

2) "fino alla (…) piena operatività di un nuovo sistema (…) gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente (…) i soggetti (…) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006 (comma 3);

3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009 (comma 2).

 

Con l'entrata in vigore del Dl 135/2018 va così in soffitta (salvo sorprese in sede di conversione in legge del provvedimento) il sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti, istituito nel 2009 ma mai diventato definitivamente operativo, al quale gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi (come gli Pfu) a titolo professionale non erano obbligati — ma avevano la facoltà — di iscriversi.

 

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