Quadro generale
Milano, gennaio 2020
Nell'ambito della normativa ambientale il termine "rischio di incidente rilevante" indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati, un incendio o un'esplosione che dia luogo ad un pericolo per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.
Il termine, utilizzato per indicare l'insieme delle norme giuridiche volte a prevenire e controllare tali rischi, è nato in occasione dello sfortunato evento verificatosi il 10 luglio 1976 nel comune di Seveso (Italia) quando, a causa di un incidente, da un impianto industriale fuoriuscì diossina, una sostanza chimica altamente tossica e cancerogena che ha provocato gravi danni sugli uomini e sull'ambiente circostante.
In risposta a tale evento la Comunità europea adottò nel 1982 la prima specifica disciplina per prevenire i "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", nota come "direttiva Seveso".
Di tale disciplina comunitaria e suoi aggiornamenti il Legislatore nazionale ha dato costante attuazione fino al nuovo Dlgs 105/2015 (cosiddetta Seveso III) che ha mandato in soffitta lo storico Dlgs 334/1999.
Ultimi aggiornamenti
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Lr Liguria 21 giugno 1999, n. 18
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Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, rifiuti, difesa del suolo ed energia
(aggiornato: 2020-05-27) - Obblighi ambientali, principali norme tecniche e linee guida Ispra/Snpa di interesse per operatori /?> (aggiornato: 2020-05-27)
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Decreto dirigenziale Calabria 16 marzo 2020, n. 2883
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Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di competenza regionale - Dlgs 105/2015 (Seveso) - Approvazione piano regionale triennale 2020-2022 e programma anno 2020 di ispezioni
(aggiornato: 2020-04-03)