Quadro generale
Milano, gennaio 2020
L'articolo 212 del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti, bonifiche di siti inquinati e di beni contenenti amianto.
La nuova disciplina di funzionamento dell'Albo è dettata dal Dm 3 giugno 2014, n. 120, regolamento dell'Albo gestori entrato in vigore il 7 settembre 2014 (e sostitutivo del Dm 406/1998, emanato durante la vigenza del Dlgs 22/1997, cd. "Decreto Ronchi"). Le istruzioni operative e adempimenti di dettaglio a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo, che periodicamente adotta a tal fine deliberazioni e circolari.
Dall'ottobre 2017 è infine in vigore la nuova disciplina dettata dall'Albo in materia di requisiti professionali del "Responsabile tecnico", il soggetto che ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte di Enti ed imprese, la cui nomina è obbligatoria da parte delle organizzazioni interessate.
Ultimi aggiornamenti
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Sentenza Tar Calabria 25 maggio 2020, n. 953
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Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Bando di gara - Requisiti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali nella categoria indicata nel bando - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Requisito di partecipazione al bando di gara - (aggiornato: 2020-06-04)
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Circolare Albo nazionale gestori ambientali 22 maggio 2020, n. 5
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Emergenza Coronavirus - Applicazione articolo 103 del Dl 18/2020 ("Decreto Cura Italia") convertito con modifiche dalla legge 27/2020 - Proroga iscrizioni in scadenza
(aggiornato: 2020-05-25) -
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 23 marzo 2020, n. 4
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Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") - Proroga al 15 giugno 2020 di certificati e autorizzazioni in corso - Effetti sui procedimenti di iscrizione all'Albo
(aggiornato: 2020-05-25)