Pneumatici fuori uso (Pfu)

Produttori e importatori: come funziona il sistema

pagina realizzata in collaborazione con:

 

 

 

Il sistema introdotto dal Legislatore nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) sul territorio italiano è improntato sulla cd. "responsabilità del produttore/importatore" — in questo caso degli pneumatici — in quanto obbliga tali soggetti a gestire ed avviare al recupero una quantità di Pfu equivalente alla quantità di pneumatici immessi nel cosidetto "mercato del ricambio" (il 25% alla fine del 2011, l'80% alla fine del 2012 e  infine, a partire dal 2013, il 100%).

L'articolo 228 del Dlgs 152/2006 (cosiddetto "Codice ambientale") stabilisce infatti che "è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale".

 

Questo obbligo a carico dei produttori è scattato formalmente dal 7 settembre 2011. Da quella data le aziende autorizzate dal Minambiente hanno cominciato – attraverso un sistema collettivo oppure agendo singolarmente – ad applicare un contributo ambientale su tutti gli pneumatici messi in vendita. Tale contributo, versato dal compratore all’atto dell’acquisto dello pneumatico ed evidenziato separatamente nella fattura di vendita, è finalizzato al finanziamento del sistema di recupero e riciclo previsto dalla legge (per l’entità del contributo si veda alla pagina "Contributo ambientale Pfu").

 

 

Si consideri che la corrispondenza tra il quantitativo totale degli pneumatici immessi sul mercato e il quantitativo degli Pfu da gestire nell'anno successivo non è assoluta: in virtù del minore peso dello Pfu rispetto allo pneumatico nuovo, stimato in media al 10%, il Dm 11 aprile 2011, n. 82 (cd. "Regolamento Pfu") aveva stabilito che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale a una quantità di Pfu pari in peso a novanta (e quindi, ad esempio, se nel 2011 un produttore ha immesso sul mercato 100 tonnellate di pneumatici, nel 2012 ha dovuto dimostrare di aver raccolto e recuperato 90 tonnellate di Pfu).

La percentuale in questione è poi stata modificata dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), la quale, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha stabilito che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale a una quantità di Pfu pari in peso a novantacinque.

 

Stando ai dati pubblicati dal MinAmbiente il 18 luglio 2019, a fronte di 383.721,423 tonnellate di pneumatici immesse nel mercato del ricambio nell’anno 2018, produttori e importatori hanno gestito 350.537,704 tonnellate di Pfu (pari al 91,4 % dell’immesso sul mercato). Di queste, oltre 309mila tonnellate sono state gestite tramite le strutture societarie di natura consortile alle quali tali soggetti si sono associati, mentre le restanti 41mila tonnellate sono state gestite direttamente o attraverso l’affidamento a gestori autorizzati.

 

Dalla quota di immissione obbligatoria posta a carico di ogni singolo operatore viene dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo, o delle carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata su base Istat e suddivisa tra i produttori/importatori in proporzione alle rispettive quote mercato.

 

Il Dm 182/2019, nuovo "Regolamento Pfu" in vigore a partire dal 23 aprile 2020, ha cancellato l'obbligo per i produttori/importatori di "dare preferenza" agli Pfu generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento (come invece era previsto dal primo regolamento Pfu, Dm 82/2011), utilizzando gli "stock storici" degli Pfu, ovvero gli stoccaggi già esistenti alla data del 9 giugno 2011, soltanto "a copertura degli eventuali quantitativi mancanti" (gli "stock storici", in compenso, hanno perso il privilegio di vedersi destinati il 30% degli avanzi di gestione delle società consortili).

 

 

 

Definizione di produttore e importatore

 

Il Dm 182/2019, nuovo "Regolamento Pfu" in vigore a partire dal 23 aprile 2020, stabilisce che per "produttore o importatore di pneumatici" si deve intendere "la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita".

 

Il campo di applicazione del "mercato" in questione, fermo restando l'ambito nazionale, è stato allargato dal Dm 182/2019 al "mercato di primo equipaggiamento", ovvero il mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati (si veda la pagina "Demolizione veicoli"), affiancandolo al "mercato del ricambio".

I soggetti che immettono sul mercato pneumatici montati sui veicoli sono così entrati  ufficialmente  a far parte della categoria "produttori/importatori di pneumatici" (rimanendo comunque sottoposti a una disciplina ad hoc, per la quale si rimanda alla pagina "Demolizione veicoli").

 

Sempre il Dm 182/2019, inoltre, ha chiarito che rientrano nella nozione di "immissione sul mercato" i quantitativi introdotti sul territorio nazionale per la vendita "con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche".

 

 

Per evitare ambiguità sul termine “produttore” è bene tenere sempre presente la differenza tra:

a) "produttore del pneumatico",  cioè il soggetto che produce lo pneumatico (inteso come prodotto) nuovo oppure lo importa nel nostro Paese per immetterlo nel mercato del ricambio. Questo soggetto, in base all'articolo 228 del "Codice ambientale" è tenuto a gestirue  un quantitativo di Pfu equivalente alla propria produzione/importazione degli pneumatici;

b) "produttore del rifiuto", cioé il soggetto che con la propria attività genera lo pneumatico fuori uso. Ai sensi della definizione stabilita dal Dlgs 152/2006, infatti, il "produttore di rifiuti" è "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)". Questa qualifica in generale viene attribuita al gommista e comunque a tutti i soggetti che effettuano ricambi di pneumatici producendo Pfu, ed implica la responsabilità della corretta gestione del rifiuto alla luce della disciplina generale stabilita dalla Parte IV del Codice ambientale. Si suppone che proprio al fine di evitare possibili fraintendimenti, il Dm 182/2019, in continuità con il Dm 82/2011, identifica come "generatore degli Pfu" la "persona fisica o giuridica che genera Pfu nell'esercizio della sua attività imprenditoriale".

 

 

 

Il nuovo "Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici"

 

Una delle principali novità del Dm 182/2019 è sicuramente rappresentata dall'introduzione di un "Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici", informatico, al quale tutti gli operatori del "mercato del ricambio", sistemi individuali o forme associate,  dovranno obbligatoriamente iscriversi (per poi utilizzarlo ai fini delle comunicazioni regolamentari).

 

Il regolamento affida al MinAmbiente l'istituzione del registro: il termine scade il 23 aprile 2021. Fino ad allora, le comunicazioni e le dichiarazioni dovranno essere inviate al MinAmbiente via Pec o tramite lettera raccomandata.

 

 

 

Singoli o associati?

 

I produttori e gli importatori possono scegliere se adempiere agli obblighi previsti dal sistema di gestione degli Pfu in forma singola o associata. In un caso e nell’altro gli obblighi a carico del produttore/importatore rimangono i medesimi, e l’applicazione del contributo è comunque vincolata all’autorizzazione da parte del Minambiente.

 

Se i produttori/importatori decidono di agire in forma associata, devono aderire ad una struttura operativa dotata di autonoma personalità giuridica, con natura consortile e scopo mutualistico. L’adesione prevede il trasferimento del contributo ambientale (incassato all’atto della vendita) alla struttura collettiva, la quale provvede, a nome e per conto dell’azienda associata, a tutte le attività di gestione previste dalla norma. In questo modo l’azienda associata adempie ai propri obblighi di gestione degli Pfu "con esenzione del produttore/importatore da ogni relativa responsabilità".

Va ricordato che le strutture operative associate sono tenute alla piena rendicontazione dei flussi di Pfu gestiti.

 

Il nuovo "Regolamento Pfu" (Dm 182/2019 in vigore dal 23 aprile 2020), ha introdotto, per le "forme associate di gestione" (ovvero le "strutture operative associate" ai sensi del previgente Dm 82/2011), alcune novità che devono essere segnalate:

 

  • viene "ribadito" l'obbligo di conformarsi ai criteri direttivi di cui all'articolo 237 del Dlgs 152/2006 (apertura alla partecipazione di tutti gli operatori, trasparenza, non discriminazione, concorrenza, libera circolazione e massimo rendimento possibile);
  • viene stabilito l'obbligo di gestire gli Pfu "sull'intero territorio nazionale";
  • la partecipazione alle stesse viene limitata "esclusivamente" ai produttori/importatori degli pneumatici o  ai loro "rappresentanti autorizzati" (se non aventi sede legale in Italia);
  • viene stabilito l'obbligo di allegare, alla comunicazione che devono inviare al MinAmbiente per segnalare la propria costituzione (30 giorni di tempo), un "progetto descrittivo"  del sistema contenente i requisiti minimi elencati dalla disciplina;
  • vengono sottoposte all'obbligo di rispettare i nuovi target di raccolta dai punti di generazione degli Pfu per aree geografiche;
  • viene espressamente sancito che l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto (e del neo istituito progetto descrittivo) costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività di gestione degli Pfu;
  • viene reso obbligatorio l'utilizzo del nuovo "Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici" per le dichiarazioni e le comunicazioni;
  • viene stabilito l'obbligo di dotarsi di un sito internet.

 

Il Dm 82/2019, altresì, ha stabilito una sorta di "stretta" sui produttori/importatori che invece decidono di adempiere ai propri obblighi attraverso "sistemi individuali di gestione", i quali, a decorrere dal 23 aprile 2020, vengono obbligati a comunicare tale scelta al MinAmbiente (iniziando l'attività solo a partire dalla data della comunicazione) attraverso il neo istituito "Registro nazionale".

 

I sistemi individuali che immettono sul mercato del ricambio almeno 200 tonnellate annue di pneumatici, inoltre, al pari delle forme associate devono adempiere all'obbligo di gestire i Pfu "sull'intero territorio nazionale", allegare alla comunicazione il "progetto descrittivo", garantire il raggiungimento dei nuovi target di raccolta dai punti di generazione degli Pfu per aree geografiche e utilizzare il "Registro nazionale" per comunicare le quantità di Pfu raccolte dai punti di generazione (i sistemi sotto soglia, invece, possono limitarsi a dimostrare il rispetto dei criteri direttivi dei sistemi di gestione e la capacità di conseguire gli obiettivi stabiliti dal decreto).

 

Per tutti i produttori/importatori degli pneumatici del "mercato del ricambio" (forme associate o sistemi individuali, senza soglie), infine, il Dm 182/2019 ha stabilito tre importanti novità di principio che devono essere evidenziate:

  1. l'obbligo di effettuare la gestione "regolarmente e continuativamente per l'intero anno solare";
  2. l'obbligo (derogabile) di rispondere alle richieste di raccolta degli Pfu "utilizzando l'ordine di chiamata dei generatori degli Pfu";
  3. l'introduzione della possibilità di adempiere ai propri obblighi "indirettamente", attraverso incarichi conferiti "per determinati e limitati settori di attività" (niente deleghe però per gli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto).

 

 

La società Ecopneus

 

Ecopneus scpa è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, finalizzata al rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale degli Pneumatici fuori uso (Pfu). La società è stata creata dai sei principali produttori di pneumatici operanti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli), a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006, e oggi rappresenta la quota nettamente maggioritaria dell'immesso al consumo nazionale.

 

La mission della società abbraccia tutti gli aspetti gestionali del sistema, e riguarda in particolare:

— identificare tutti i punti di generazione del Pfu (in primis gommisti e stazioni di servizio);

— ottimizzare la parte logistica del sistema;

— garantire il processo di raccolta per alimentare tutti gli operatori;

— promuovere nuovi impieghi degli Pfu;

— effettuare monitoraggio e rendicontazione.

 

Ecopneus (www.ecopneus.it) si rivolge a tutti gli operatori che fanno parte della filiera di produzione e ricambio degli Pfu,  nel rispetto delle condizioni specifiche previste per ciascuna delle categorie implicate (descritte nelle altre sezioni di quest’area).

 

 

 

Calendario adempimenti

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno (termine anticipato di 4 mesi dal Dm 182/2019), i produttori e gli importatori devono fornire al MinAmbiente la dichiarazione relativa alle quantità e alle tipologie di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente (da inserire nel nuovo "Registro nazionale").

 

È invece rimasto confermato il termine del 31 maggio di ogni anno per:

  1. presentare la dichiarazione relativa alle quantità, le tipologie e le destinazioni degli Pfu provenienti dal mercato del ricambio gestiti nell'anno precedente;
  2. versare il conguaglio del contributo versato alle strutture operative associate.

 

Con la medesima scadenza (31 maggio di ogni anno), infine, il Dm 182/2019 ha introdotto l'obbligo di:

  1. presentare la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati;
  2. presentare la dichiarazione relativa alle quantità di Pfu raccolte dai punti di generazione nell'anno precedente (quest'ultimo adempimento non riguarda i sistema individuali di gestione con meno di 200 tonnellate di immesso sul mercato del ricambio annuale).

 

Per i termini relativi alla determazione del contributo, si rimanda alla pagina "Contributo ambientale Pfu".

 

In via transitoria, il Dm 182/2019 stabilisce che entro il 23 ottobre 2019:

  1. le forme associate esistenti e operanti alla data del 23 aprile 2020 devono presentare al MinAmbiente la comunicazione relativa alla costituzione della società (con l'elenco dei consorziati e la trasmissione di atto costitutivo e statuto) nonché il "progetto descrittivo", comprovanti l'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni, per l'approvazione da parte del Dicastero;
  2. i sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data del 23 aprile 2020 devono comunicare al MinAmbiente di aver scelto tale forma di gestione e, se obbligati, il "progetto descrittivo" comprovanti l'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni.

 

Sanzioni

 

L'articolo 228 del "Codice ambientale" stabilisce che nel caso di inadempienza dei produttori/importatori degli pneumatici ai propri obblighi, agli stessa deve essere inflitta una "sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato".

Le sanzioni in questione sono state poi definite dal "Regolamento Pfu" (Dm 82/2011, confermato sul punto dal Dm 182/2019):

 

Mancato raggiungimento delle quantità minime di gestione Sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti
Omissione degli adempimenti di comunicazione Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate

Adempimento tardivo degli obblighi di comunicazione Sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate
Mancata gestione degli Pfu Sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti

 

 

Ove compatibili, rimangono applicabili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598