Pneumatici fuori uso (Pfu)

Gommisti

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Quando un automobilista decide di sostituire una o più gomme del proprio veicolo, va in un'officina meccanica o in un altro luogo purché attrezzato per il ricambio degli pneumatici. I centri dove può avvenire la sostituzione sono definiti genericamente "gommisti", ed è proprio al gommista che spetta il compito di valutare se lo pneumatico usato sia ancora reimpiegabile o ricostruibile.

 

 

Se non ci sono possibilità di riutilizzo, il gommista "si disfa" della gomma usata – rendendola così un rifiuto – e la conferisce al sistema di raccolta autorizzato per avviarla al recupero.

Da questo punto di vista, quindi, il gommista è un produttore di rifiuti: la sua attività rientra nella definizione generale stabilita all'articolo 183 del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006) che, nella versione integrata dalla legge 125/2015,  così recita: "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)".

 

L'attività di ricambio può essere svolta in una struttura artigianale o industriale. In un caso e nell'altro il rifiuto prodotto – cioè lo pneumatico fuori uso – è un rifiuto speciale, in base a quanto stabilito alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice ambientale.

È sempre bene tenere presente la differenza tra "produttore dello pneumatico" e "produttore dello pneumatico fuori uso", già evidenziata nella sezione "Produttori/Importatori".

 

 

Il ruolo di Ecopneus

 

Dal 7 settembre 2011 – cioè nel rispetto delle scadenze previste dal Dm 82/2011 – è divenuto operativo il sistema di raccolta e gestione degli Pfu realizzato a livello nazionale dalla società consortile Ecopneus.

Pertanto da quella data tutti gli operatori che effettuano sostituzione degli pneumatici possono beneficiare – se ne fanno richiesta – del servizio di prelievo gratuito degli Pfu che Ecopneus effettua in tutte le regioni italiane.

Per usufruire del servizio il gommista deve registrarsi nell'apposita pagina all'interno del sito Ecopneus e deve rispettare tutte le modalità indicate nel Regolamento per il prelievo degli Pfu (quantitativi minimi di ritiro, modalità di messa a disposizione degli Pfu, sistema di rendicontazione, ecc.).

 

Una volta registrato, il gommista, ogni qualvolta raggiunge i quantitativi minimi di ritiro, può effettuare la richiesta di prelievo, che verrà realizzata da Ecopneus nell'arco di pochi giorni.

 

 

 

Gli adempimenti del gommista

 

Il gommista dunque, in quanto produttore/detentore degli Pfu, è tenuto a tutti gli obblighi e gli adempimenti che le norme in materia prevedono per questi soggetti.

Ne facciamo un breve riepilogo, con riferimento particolare alle problematiche di movimentazione e tracciabilità dei rifiuti, che oggi presentano una fase di transizione normativa piuttosto complessa e delicata.

 

In quanto produttore e detentore di rifiuti, il Gommista ha l'onere di garantire il corretto recupero o smaltimento degli Pfu, che può essere assolto attraverso l'autosmaltimento, il conferimento degli Pfu a soggetti terzi autorizzati o al servizio pubblico di raccolta (previa apposita convenzione), oppure attraverso l'esportazione degli stessi nel rispetto della disciplina apposita (regolamento 1013/2006).

Con la consegna al servizio pubblico di raccolta la responsabilità del produttore/detentore per la corretta gestione dei rifiuti viene esclusa immediatamente, mentre nel caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati per il recupero e lo smaltimento tale responsabilità viene esclusa solo a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto il formulario di trasporto dei rifiuti (cioè il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di smaltimento o recupero), controfirmato e data in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data del conferimento.

Nel caso in cui il produttore non riceva la quarta copia entro i tre mesi, il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti impone allo stesso l'obbligo di denunciare il fatto alla Provincia, adempimento che rappresenta il punto-cardine per l'esclusione della responsabilità da parte del produttore/detentore.

 

Il Gommista deve poi tenere il registro di carico e scarico (articolo 190 del Dlgs 152/2006), documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. A tal fine, l'annotazione effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formulario, dal quale deve essere desunte tutte le informazioni da riportare nel registro.

 

È bene sottolineare il fatto che il produttore dei rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi, a qualunque titolo, della sua responsabilità. A tal fine è d'uopo raccomandare a tali soggetti di esercitare la massima prudenza e diligenza nell'accertare il possesso delle abilitazione necessarie e le qualità professionali del trasportatore.

 

 

Il deposito temporaneo

 

Cosa può fare il produttore di rifiuti quando deve raccogliere, mettere a deposito e organizzare i rifiuti da lui stesso prodotti, per avviarli a recupero o a smaltimento?

Il Codice ambientale prevede in questo caso una "formula semplificata", che consente al produttore di effettuare queste operazioni senza sottostare agli obblighi più gravosi che le norme vigenti prescrivono a chi gestisce i rifiuti in modo professionale (i cosiddetti "gestori"). Questa formula semplificata è il deposito temporaneo, cioè "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti" (articolo 183,comma 1, lettera bb) del Dlgs 152/2006).

 

Lo stesso comma provvede a fornire le condizioni alle quali è sottoposto il deposito temporaneo, come le modalità di raggruppamento e le regole da seguire per lo stoccaggio.

Detta poi precisi limiti temporali e quantitativi, in base ai quali il produttore di rifiuti non pericolosi viene lasciato libero di decidere se:

a) avviare i rifiuti a recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di rifiuti accumulata nel frattempo;

b) avviare i rifiuti a recupero quando il deposito raggiunge complessivamente i 30 mc, e comunque almeno una volta l'anno (anche quando i 30 mc non vengano raggiunti).

 

Il deposito temporaneo rappresenta un "regime derogatorio", una sorta di  opzione offerta al produttore dei rifiuti (e non un obbligo) a cui viene consentito di non avere bisogno delle autorizzazioni e degli iter tipici della gestione dei rifiuti per stoccare i rifiuti che produce, se rispetta le prescrizioni dettate dall'articolo 183. Il deposito temporaneo non esonera naturalmente dalla corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

 

Per far questo il deposito temporaneo non viene considerato una operazione di "gestione" dei rifiuti dalla disciplina, a differenza della "messa in riserva" e del "deposito preliminare" che i gestori di rifiuti possono effettuare solo previa autorizzazione, per poi avviarli rispettivamente a recupero e a smaltimento.

 

Bisogna fare attenzione perché nel caso di violazione delle regole previste per il deposito temporaneo, può verificarsi il reato di deposito incontrollato o abbandono, sanzionato anche penalmente dal Dlgs 152/2006 (articolo 256, comma 2), o di discarica abusiva quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante (articolo 256, comma 3).

 

 

L'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), in vigore dal 15 dicembre 2018, ha stabilito che dall'1/1/2019:

1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi" (comma 1);

2) "fino alla (…) piena operatività di un nuovo sistema (…) gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente (…) i soggetti (…) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006 (comma 3);

3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009 (comma 2).

 

Con l'entrata in vigore del Dl 135/2018, convertito in legge senza novità sul punto, è così andato definitivamente in soffitta il Sistri, sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti istituito nel 2009 ma mai diventato definitivamente operativo, al quale i gommisti "generatori" degli Pfu, al pari di tutti soggetti produttori di rifiuti non pericolosi, potevano discrezionalmente decidere di iscriversi (senza averne l'obbligo).

 

 

 

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