Pneumatici fuori uso (Pfu)

Smaltimento

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Abbiamo già visto (si veda la sezione dedicata al recupero) che in base ai criteri di priorità stabiliti dal Dlgs 152/2006, lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, dopo prevenzione e recupero.

 

Lo smaltimento in discarica (codice D1 dell'allegato B alla Parte IV del Dlgs 152/2006, elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti) degli pneumatici fuori uso non è più possibile a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 1999/31/Ce sulle discariche dei rifiuti.

 

Il Dlgs 36/2003 stabilisce che:

 

a) dal 16 luglio 2003 non possono più essere conferiti in discarica gli pneumatici interi fuori uso.

 

b) dal 16 luglio 2006 non possono più essere conferiti in discarica gli pneumatici usati come materiali di ingegneria (protezione delle pareti, appesantimento teli copertura ecc.) e gli pneumatici fuori uso triturati. Esorbitano dal divieto solo gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm.

 

Il veto al conferimento in discarica degli pneumatici usati come materiali di ingegneria non è immune da contestazioni degli operatori, secondo i quali il divieto scattato nel 2006 riguarderebbe i soli pneumatici triturati.

Il dettato normativo in effetti non è dei più chiari ("pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data").

In via cautelativa, si ritiene che ogni eventuale deroga a quanto sopra detto dovrà essere autorizzata dalla Regione che a suo tempo aveva concesso l'autorizzazione.

 

 

Si ricorda che l'ordinamento prevedeva, fino al 2 febbraio 2016, un veto  all'ammissione in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg che sarebbe dovuto scattare, dopo quasi 10 anni di proroghe, il 29 febbraio 2016.

Il 2 febbraio 2016 è però entrato in vigore la legge 221/2015, cd. "Green economy", che ha cancellato definitivamente dal Dlgs 36/2003 la previsione in questione.

 

Il Dl 225/2010 ("Milleproroghe 2011"), oltre a rinviare l'operatività del divieto in questione di un anno, aveva comunque escluso l'applicabilità dello stesso nei confronti dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita, così autorizzando le discariche monodedicate a continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data del 27 febbraio 2011.

 

 

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