Pneumatici fuori uso (Pfu)

Demolizione veicoli

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Quando un veicolo fuori uso viene consegnato a un centro di raccolta per la rottamazione, gli pneumatici montati o presenti sul veicolo stesso sono considerati "componenti" dell'automezzo da demolire e quindi devono rispettare le medesime regole fissate per la gestione del veicolo fuori uso.

In pratica, gli pneumatici fuori uso provenienti dagli Autodemolitori devono essere raccolti e recuperati con lo stesso rigore che caratterizza il cosiddetto "mercato del ricambio", ma il dispositivo di funzionamento del sistema è piuttosto diverso.

 

Nel mercato del ricambio (che fa riferimento prevalentemente ai Gommisti) lo pfu si crea in coincidenza con l'immissione nel mercato di un pneumatico nuovo, che lo rimpiazza. Al momento dell'acquisto dello pneumatico nuovo, l'acquirente versa un contributo ambientale, che viene incassato dall'azienda produttrice (o importatrice) di quel pneumatico, la quale a sua volta lo versa al sistema di gestione a cui è associata (ad esempio, Ecopneus). In questo modo il sistema di gestione acquisisce le risorse per poter effettuare il ritiro gratuito, presso i Gommisti, di un quantitativo di pfu equivalente a quello immesso nel mercato dall'insieme dei propri associati.

 

Nel mercato dell'autodemolizione, invece, lo pneumatico fa parte di un veicolo a fine vita e diventa pfu sulla base delle valutazioni dell'autodemolitore. Quando diventa pfu, cioè rifiuto, lo pneumatico deve comunque essere raccolto e avviato a recupero; anche in questo caso, pertanto, la norma ha previsto un contributo ambientale che però funziona in modo diverso e viene applicato al momento dell'acquisto dell'autovettura. Così, da quando il sistema è entrato a regime, chi acquista un veicolo versa un contributo specifico — evidenziato separatamente nella fattura di vendita — per gli pneumatici forniti insieme all'autovettura. Il venditore del veicolo nuovo deve poi versare tale contributo in un Fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club d'Italia (Aci), a disposizione di un "Comitato di gestione degli pfu provenienti da veicoli fuori uso". A quel punto, il soggetto autorizzato a raccogliere gli pfu presso gli autodemolitori (i sistemi, come Ecopneus, creati per il mercato del ricambio ma anche altri soggetti in libera concorrenza, purché autorizzati) può fatturare al Fondo presso l'Aci un corrispettivo rapportato alla quantità degli pfu provenienti da veicoli fuori uso, da lui direttamente gestiti.

 

Il sistema nazionale di gestione per gli Pfu provenienti da veicoli fuori uso avrebbe dovuto prendere avvio dal 7 ottobre 2011, ma di fatto solo a partire dall'11 maggio 2012 i rivenditori di veicoli nuovi hanno iniziato a applicare il contributo Pfu, necessario per il finanziamento del sistema.

È infatti avvenuto che, con mesi di ritardo sui tempi previsti, il Dm di riferimento per la definizione dei parametri tecnici necessari per l'individuazione del contributo sia stato approvato dal MinAmbiente soltanto il 20 gennaio 2012, e pubblicato in Gu il successivo 1° febbraio.

A quel punto l'apposito Comitato di gestione istituito presso l'Aci (Automobile Club Italia) ha provveduto a definire l'entità del contributo per il 2012, poi definitivamente approvata dal MinAmbiente con il decreto direttoriale 26 aprile 2012, successivamente rettificato in data 11 maggio.

In base all'articolo 2 del provvedimento, i rivenditori di veicoli provvedono alla riscossione del contributo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero, avvenuta nello stesso giorno dell'approvazione.

 

Dal 2012, i diritti sono stati annualmente aggiornati tramite decreto direttoriale. L'ultimo di questi (decreto direttoriale 24 aprile 2019), applicabile a partire dal 9 maggio 2019, stabilisce i seguenti contributi:

 

Tipologie di pneumatici allegato E del Dm 82/2011 Pesi min-max (in chilogrammi) Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada) Contributo ambientale (€/veicolo)
A Al (2-8) Categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1 0,64
B B1 (6 -18) Categorie M1, M2, O2, N1 4,17
C

C1 (20 — 40);

C2 (41-70);

Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 16,66

30,75

D

 

D0 (< 4)

D1 (4 — 20);

D2 (21-40);

D3 (41-70);

D4 (71-130);

D5 (131 — 200);

D6 (> 200)

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali 0,81

3,58

6,39

16,75

36,54

54,81

106,58

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell'andamento del contributo nei primi 7 anni di applicazione, suddiviso per periodi di riferimento, in base a quanto stabilito — in ordine cronologico — dai seguenti provvedimenti: Dd 20 gennaio 2012, Dd 3 luglio 2013, Dd 24 luglio 2014, Dd 27 maggio 2015, Dd 22 giugno 2016, Dd 31 gennaio 2017, Dd 21 dicembre 2017 e Dd 24 aprile 2019.

 

11/5/2012 — 19/7/2013 20/7/2013 — 23/7/2014 24/7/2014 — 11/6/2015 12/6/2015 — 21/6/2016 22/6/2016 — 15/2/2017 16/2/2017 — 4/1/2018 5/1/2018 — 8/5/2019

Dal 9/5/2019
A 1,30 1,53 0,43 0,31 0,26 0,42 0,78 0,64
B 5,25 5,40 3,95 2,31 1,81 2,74 5,17 4,17
C1 27,00 26,97 21,10 10,57 7,76 10,73 19,74 16,66
C2 49,85 48,79 38,96 19,51 14,33

19,82

36,44 30,75
D0 4,10 4,09 0,60 0,37 0,30 0,48 1,01 0,81
D1 4,10 4,09 2,56 1,62 1,32 2,13 4,43 3,58
D2 7,30 7,30 4,59 2,89 2,36 3,80 7,90 6,39
D3 19,05 19,12 11,99 7,57 6,17 9,96 20,70 16,75
D4 41,55 41,71 26,14 16,52 13,46 21,72 45,17 36,54
D5 62,30 62,56 39,25 24,78 20,20 32,58 67,75 54,81
D6 121,15 121,65 76,25 48,19 39,27

63,35

131,75 106,58

 

 

 

Il Dm 182/2019 in vigore a partire dal 23 aprile 2020, nuovo "Regolamento Pfu", pur mandando in soffitta — oltre che il Dm 82/2011 — anche il Dm 20 gennaio 2012, nella sostanza lascia sostanzialmente invariato il funzionamento del "mercato di primo equipaggiamento".

 

Fatto salvo l'inquadramento dello stesso nel mercato dei produttori/importatori degli pneumatici (si veda la voce "Definizione di produttore e importatore" nella pagina "Produttori e importatori: come funziona il sistema"), si segnala infatti:

 

  1. la fissazione di un termine (31 ottobre) per la comunicazione sull'individuazione del contributo da applicare nell'anno successivo, che il Comitato di gestione deve inviare al MinAmbiente;
  2. l'adeguamento della disciplina in materia di avanzi di gestione (utilizzabili entro due anni — non più uno — ma solo per gestire Pfu o ridurre il contributo);
  3. l'introduzione di un sesto parametro tecnico per l'individuazione del contributo (pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita immessi sul mercato nazionale del ricambio a fini di riutilizzo).

 

 

La normativa di settore

 

La disciplina nazionale di riferimento per la gestione dei veicoli fuori uso da parte degli Autodemolitori è rappresentata in primis dal Dlgs 209/2003 e, soltanto in via residuale, dalle disposizioni contenute nell'articolo 231 del Dlgs 152/2006, "Codice ambientale".

 

Nel campo di applicazione del Dlgs 24 giugno 2003, n. 209, provvedimento di recepimento della direttiva 2000/53/Ce che punta a favorire "il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso", ricadono i seguenti veicoli:

 

a) veicoli fuori uso di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone fino a un massimo di 9 posti, compreso il conducente);

b) veicoli fuori uso di categoria N1 (veicoli per il trasporto di cose con portata massimo fino a 3,5 tonnellate), di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/Cee;

c) veicoli a tre ruote come definiti dala direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a motore.

 

Ai fini dell'applicazione del provvedimento, un veicolo viene considerato "fuori uso" quando:

— viene consegnato ad un centro di raccolta oppure al concessionario (con rilascio del certificato di rottamazione);

— a seguito di apposito provvedimento della Pubblica amministrazione;

— quando rinvenuto da organi pubblici e non reclamato;

— in ogni caso di evidente stato di abbandono, anche all'interno di aree private.

 

Il veicolo fuori uso giunto a fine vita e destinato alla dismissione viene classificato dall'ordinamento come "rifiuto speciale non pericoloso" (Cer 160106) qualora sia stato privato dei liquidi e delle altre componenti pericolose.

In tutti gli altri casi il veicolo fuori uso va invece classificato come "rifiuto speciale pericoloso" (Cer 160104).

 

Per quanto riguarda in particolare gli Pfu, la discipina impone ai gestori dei centri di raccolta la rimozione degli pneumatici dai veicoli fuori uso ai fini del riciclo di materiale (operazione di trattamento per la promozione del riciclaggio). L'impianto deve essere inoltre strutturato in maniera tale da consentirne l'adeguato stoccaggio.

 

Gli obiettivi di recupero e riciclo degli Pfu provenienti dalla demolizione dei veicoli rimangono all'interno dei target della filiera dei istituita dal Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso, e gli Pfu in questione non saranno considerati ai fini del rispetto della quota obbligatoria di gestione da parte dei produttori/importatori degli pneumatici.

 

 

Alle restanti categorie di veicoli è applicabile invece, in via residuale, la disciplina dettata dall'articolo 231 del Dlgs 152/2006. Cambia poco comunque per i centri di raccolta e trattamento autorizzati ai quali devono essere consegnati i veicoli fuori uso, visto che lo stesso "Codice ambientale" stabilisce che anche nel caso di veicoli rientranti nell'articolo 231 ai centri di raccolta e trattamento si applicano gli stessi requisiti stabiliti dal Dlgs 209/2003.

 

 

 

Autorizzazioni

 

Il centro di raccolta dei veicoli fuori uso deve essere in possesso di determinati requisiti:

 

a) autorizzazione dell'impianto rilasciata dalla Provincia ex articoli 208 e 209 del Dlgs 152/2006 che consente il trattamento, il recupero e la rottamazione dei veicoli;

b) iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che costituisce autorizzazione per il trasporto dei veicoli da demolire.

 

Entro il 30 giugno 2020 (alla luce della proroga stabilita dall'articolo 113 del Dl 18/2020, cd. "Cura Italia"), inoltre, i titolari degli impianti di demolizione veicoli dovranno presentare il Modello unico ambientale (trattasi del "Mud" istituito dalla legge 70/1994), per le attività svolte nel 2019.

 

 

L'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), in vigore dal 15 dicembre 2018, prevede che dall'1/1/2019:

1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi" (comma 1);

2) "fino alla (…) piena operatività di un nuovo sistema (…) gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente (…) i soggetti (…) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193" del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006 (comma 3);

3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009 (comma 2).

 

Con l'entrata in vigore del Dl 135/2018 va così in soffitta (salvo sorprese in sede di conversione in legge del provvedimento) il sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti, istituito nel 2009 ma mai diventato definitivamente operativo, al quale i centri di raccolta che trattano veicoli fuori uso che non sono stati privati dei liquidi e delle altre componenti pericolose sono stati obbligati ad iscriversi, in quanto produttori di rifiuti pericolosi (Cer 160104). L'iscrizione al Sistri era invece facoltativa per gli impianti che trattano esclusivamente veicoli fuori uso non pericolosi (Cer 160106).

 

 

 

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