Pneumatici fuori uso (Pfu)

Pfu e "Codice ambientale"

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L'articolo 228 del "Codice ambientale"

 

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore dell'articolo 228 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, gli "pneumatici fuori uso" (Pfu) sono entrati ufficialmente a far parte delle "particolari categorie di rifiuti" in relazione alle quali il Legislatore ha ritenuto di dover dettare una disciplina specifica, integrativa delle norme comuni in materia di gestione dei rifiuti contenute nella Parte IV del "Codice ambientale".

 

Si presenta la versione attualmente vigente dell'articolo in questione (da ultimo modificata dalla legge 145/2018 entrata in vigore il 1° gennaio 2019).

Articolo 228

Pneumatici fuori uso

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad Iva ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.

3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.

3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

 

Il sistema di gestione degli Pfu introdotto dal Legislatore è improntato alla cosiddetta  "responsabilità del produttore", in quanto obbliga  i produttori e gli importatori degli pneumatici  (cioè i soggetti che immettono sul mercato il bene da cui si originerà il rifiuto) a provvedere, in maniera singola o associata, alla corretta gestione di un quantitativo di Pfu pari al quantitativo degli pneumatici nuovi  (di qualunque marca) immessi sul mercato nell'anno precedente.

Il sistema viene finanziato attraverso un apposito contributo determinato dal MinAmbiente e pagato dagli utenti finali al momento dell'acquisto dei nuovi pneumatici.

 

La "responsabilità del produttore" rappresenta un'applicazione particolare del principio  generale sancito dal Dlgs 152/2006, valido per tutte le categorie di rifiuti, della "responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga".

Nel caso degli Pfu il Legislatore ha deciso di responsabilizzare in maniera diretta i produttori e gli importatori degli pneumatici, cioé i soggetti "a monte" nella filiera di produzione del rifiuto, ma rimangono naturalmente ben saldi tutti i compiti e le responsabilità che l'ordinamento stabilisce per tutti gli altri soggetti che fanno parte della filiera stessa.

 

In Europa esistono altri due modelli oramai consolidati di gestione degli Pfu, alternativi a quello della "responsabilità del produttore" che comunque rappresenta il sistema maggiormente utilizzato nell'Ue.

Si tratta del modello cosiddetto "libero mercato", nel quale il legislatore fissa le regole da rispettare e gli obiettivi da raggiungere senza tuttavia identificare un responsabile (applicato in Germania e nel Regno Unito).

Meno diffuso è il cosiddetto "sistema a tassazione", il quale prevede che la responsabilità della gestione è diretta dallo Stato che finanzia l'attività di recupero mediante una tassa di consumo.

 

 

 

Il Dm 11 aprile 2011, n. 82

 

Con quasi 5 anni di ritardo sui tempi dettati dal "Codice ambientale", l'8 giugno 2011 è stato pubblicato sulla Gu della Repubblica italiana il "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso" (decreto MinAmbiente 11 aprile 2011, n. 82), il quale,  in attuazione dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006, ha per primo  dettato i  tempi e le modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione degli Pfu.

 

In data 23 aprile 2020, il provvedimento viene sostituito dal nuovo "Regolamento Pfu", adottato con decreto MinAmbiente 19 novembre 2019, n. 182.

 

 

Il Dm 19 novembre 2019, n. 182

 

Il 23 aprile 2020 entra in vigore il nuovo "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso", attuativo dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006.

 

La definizione ufficiale di "Pneumatico fuori uso (Pfu)" contenuta nel Dm 182/2019, che ricalca quella stabilita dal Dm 82/2011, così recita: "gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo".

 

Sempre in continuità con il Dm 82/2011, il provvedimento esclude dal proprio campo di applicazione  gli pneumatici per bicicletta, le camere d'aria (e relativi protettori "flap" e guarnizioni in gomma) e gli pneumatici per aeroplani, mantenendo una disciplina specifica, coordinata con il Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso, per gli pneumatici montati su veicoli (si veda la pagina sulla demolizione dei veicoli).

 

 

Tra le principali novità in vigore a partire dal 23 aprile 2020, si segnala l'aggiornamento della definizione ufficiale di "pneumatici" ("componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d'aria") e l'aggiunta di alcune nuove definizioni ufficiali; la creazione del nuovo "Registro (informatico) nazionale di produttori e importatori di pneumatici", che dovrà essere istituito dal MinAmbiente entro 1 anno; l'introduzione dell'obbligo per le forme associate ed i sistemi individuali di gestione (con almeno 200 tonnellate annue di pneumatici immessi sul mercato) di gestire gli Pfu "sull'intero territorio nazionale", così come la definizione di un elenco di requisiti minimi che gli stessi soggetti devono dimostrare di possedere attraverso apposito "progetto descrittivo"; la fissazione del principio di esclusività del contributo ambientale per il finanziamento integrale della filiera e la possibilità per i rivenditori, che esportano pneumatici, di richiedere il rimborso del contributo ambientale già corrisposto. Nuove disposizioni ad hoc vengono introdotte per i "rappresentanti autorizzati" dei produttori/importatori non aventi sede legale in Italia (che comunque rispondono in solido degli adempimenti) e i produttori/importatori "neo operanti".

 

Sistemi individuali e forme associate di gestione esistenti e operanti alla data del 23 aprile 2020, hanno tempo fino al 23 ottobre 2020 per comprovare l'avvenuto adeguamento alle nuove regole.

 

 

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