Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Sicilia 6 aprile 2009, n. 642

Energia - Articolo 12 Dlgs 387/2003 - Autorizzazione unica - Termine acceleratorio di 180 giorni - Favor legis

L’articolo 12 del Dlgs 387/2003, in combinato disposto con l’articolo 14-ter L. 241/1990, impone all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi , che, se positivo, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il procedimento disciplinato per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al citato art. 12 è indice dell’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della Pa di concludere il procedimento ex articolo 2 L. 241/1990), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia. Anche la Corte Costituzionale (25 ottobre-9 novembre 2006, n.364), del resto, ha rinvenuto la “ratio” del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

Tar Sicilia

Sentenza 6 aprile 2009, n. 642

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

ai sensi dell'articolo 2 legge 205/2000,

(omissis)

 

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di cui alla nota del 21 febbraio 2008, con la quale si chiedeva all’Assessorato regionale all’industria della Regione Sicilia di provvedere ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 241/1990, emanando la determinazione di conclusione del procedimento, ai sensi del comma 6-bis, e il provvedimento finale conforme alla predetta emanazione, ai sensi del comma 9, in relazione al procedimento tendente a ottenere il rilascio della autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003, al fine della realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw nel Comune di Agrigento;

nonché

per l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza,

nonché, in caso di ulteriore inadempienza,

per la nomina di un “commissario ad acta” affinché provveda in via sostitutiva in luogo e a spese dell’Amministrazione;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia — Assessorato all’industria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 marzo 2009 la dott.ssa (…) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

1. Con ricorso ex articolo 2 L. 205/2000, notificato il 21 gennaio 2009 e depositato il 29 gennaio 2009, (…) esponeva di essere stato ammesso dalla Grtn — Società gestore del sistema elettrico — alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e quindi di aver a tal fine richiesto all’Assessorato alla industria della Regione siciliana, in data 5 febbraio 2007, il rilascio dell’autorizzazione unica prevista all’articolo 12 del Dlgs 387/2003.

Con nota in data 16 ottobre 2007, già scaduto il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, l'Assessorato su indicato indiceva la conferenza dei servizi,al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione unica. Tenutasi la stessa regolarmente il 5 novembre 2007, dal relativo verbale emergeva che, stante l'assenza di alcune Amministrazioni convocate, non era stata assunta alcuna determinazione; pertanto il ricorrente, decorsi i novanta giorni previsti dal’articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990 e visto l’inadempimento dell’Assessorato regionale, con nota del 21 febbraio 2008 chiedeva a quest’ultimo di provvedere ai sensi dell’articolo 14-ter legge 241/1990, emanando la determinazione di conclusione del procedimento (articolo 14-ter, comma 6-bis L. 241/1990) ed il provvedimento finale a questa conforme (articolo 14-ter, comma 9, L. 241/1990).

Nelle more, il ricorrente (…) comunicava di aver trasferito la titolarità del procedimento al fratello (…), anche lui in precedenza autorizzato alla costruzione di un impianto di pari potenza nel medesimo terreno.

Rimanendo priva di riscontro anche l’istanza del 21 febbraio 2008, i ricorrenti proponevano ricorso avverso l’illegittimo silenzio-rifiuto da parte della Amministrazione, in base ad un unico motivo nel quale censuravano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 14 della L. 241/1990, e dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003, per non aver l’Amministrazione provveduto al rilascio della autorizzazione unica nei centottanta giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento (articolo 12, Dlgs 387/2003) e per non avere adottato alcun provvedimento in sede di conferenza di servizi entro i novanta giorni di cui all’articolo 14-ter L. 241/90, all’esito dei quali l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento (articolo 14-ter commi 6-bis e 9, L. 241/1990).

2. Con memoria depositata il 5 marzo 2009 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato il contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

3. All'udienza camerale del 9 marzo 2009, costituita in giudizio l’Amministrazione, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

Diritto

1. Il ricorso è fondato, e va accolto nei limiti dell’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza formulata dal ricorrente, con conseguente declaratoria dell'obbligo del competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione conclusiva del procedimento.

L’Assessorato regionale, infatti, ha omesso di provvedere, in qualità di amministrazione procedente, nell’ambito della conferenza di servizi da essa stessa indetta con nota del 16 ottobre 2007 al fine di acquisire gli elementi necessari al rilascio della autorizzazione unica di cui all’articolo 12 Dlgs 387/2003.

La citata disposizione prevede, per il rilascio della suddetta “autorizzazione unica”, l’indizione di una apposita conferenza di servizi tra pubbliche amministrazioni preposte alla tutela di diversi interessi (comma 3), e quindi lo svolgimento di un “procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni ….(omissis) …. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni” (comma 4).

In ogni caso, la disciplina generale sulla conferenza di servizi prevede (articolo 14-ter, comma 3, L. 241/1990) che i lavori della medesima “non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”, per cui “ all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede “ (articolo 14-ter, comma 6-bis, L. 241/1990) e “il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza“ (articolo 14-ter, comma 9, L. 241/1990).

2. Dall’esame congiunto della normativa sopra riportata, emerge chiaramente che i ricorrenti sono titolari di una posizione qualificata in ordine alla richiesta di conclusione del procedimento di conferenza di servizi, la cui definizione è stata sollecitata con la nota del 21 febbraio 2008 alla quale, come detto, nessun riscontro è stato dato dall’Amministrazione.

L’Assessorato, infatti, ricorrendone tutti i presupposti di legge (decorso del termine previsto dall’articolo 14-ter, comma 3, cit.) doveva necessariamente emettere il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, il quale, se positivo, si sarebbe sostituito, per legge, alla autorizzazione unica oggetto della istanza dei fratelli (…).

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la conferenza era stata indetta già con colpevole ritardo rispetto alla scadenza dei termini (180 giorni) per la conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti con la richiesta del 5 febbraio 2007, per il rilascio della “autorizzazione unica” ai sensi dell’articolo 12 Dlgs 387/2003.

2.1. Con riferimento a questa disposizione, la giurisprudenza recente di questo Tribunale (Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, 22 ottobre 2008, n. 1277) ha evidenziato “ l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della Pa di concludere il procedimento ex articolo 2 L. 241/1990, recepita in Sicilia con Lr 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia”.

Anche la Corte Costituzionale (25 ottobre-9 novembre 2006 n.364), del resto, ha rinvenuto la “ratio” del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

La formazione del silenzio è stata chiaramente ricondotta alla violazione dei termini di cui all’articolo 12 Dlgs 387/2003 anche dalle recenti sentenze del Tar Puglia, Bari, Sezione I, 23 giugno 2008, n. 1541 e del Tar Basilicata, Sezione I, 28 marzo 2008, n. 78.

3. Nel caso di specie, dunque, l’Amministrazione è rimasta silente, non una ma due volte: in primo luogo non rispettando i termini imposti dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 in combinato disposto con l’articolo 14-ter L. 241/1990; in secondo luogo omettendo di rispondere all’istanza sollecitatoria del 21 febbraio 2008.

4. In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'articolo 2 della L. 241/1990.

Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito.

Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente annullamento del silenzio-inadempimento impugnato.

Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione regionale di provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente in data 21 febbraio 2008 (la quale fa riferimento alla precedente istanza del 5 febbraio 2007), assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

5. Non può essere accolta, viceversa, la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'articolo 21-bis, secondo comma della L. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio inadempimento impugnato e dichiara l'obbligo dell'Assessorato regionale all'industria della Regione Sicilia di provvedere sulla istanza presentata dai ricorrenti in data 21 febbraio 2008, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che vengono liquidate in 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 9 marzo 2009 con l'intervento dei Signori Magistrati:

(omissis).

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2009

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598