Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Abruzzo 13 febbraio 2012, n. 73

Impianti fotovoltaici - Aree non idonee - Individuazione - Linee guida regionali - Interpretazione - Prevalenza dell'interesse ambientale su quello economico alla realizzazione dell'impianto

È coerente con la prevalenza costituzionale dell'interesse ambientale su quello economico interpretare le linee guida regionali sulle aree non idonee al fotovoltaico nel senso di ricomprendere anche le zone esterne alle riserve naturali anche se non chiaramente previsto dalla norma regionale.
Il Tar Abruzzo (sentenza 13 febbraio 2012, n. 73) respinge le doglianze dell'impresa ricorrente contro il diniego di un'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ex Dlgs 28/2011 che ricadeva in un'area esterna a una riserva naturale regionale. Sebbene le norme autorizzatorie regionali abruzzesi dichiarino espressamente come non idonee le zone esterne dei parchi nazionali regionali senza fare riferimento alle zone esterne alle aree naturali protette, risulta logica l'interpretazione che mira a proteggere anche le zone esterne alle aree naturali, verificandosi altrimenti una disparità di trattamento che le linee guida abruzzesi certamente non intendevano perseguire.
L'interpretazione delle norme sulle riserve naturali in altre parole, deve essere fatta con i consueti canoni interpretativi alla luce della gerarchia dei valori costituzionali, laddove l'interesse alla tutela dell'ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa.

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Tar Abruzzo

Sentenza 13 febbraio 2012, n. 73

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Abruzzo

Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2011, proposto dalla:

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Il Comune di Vasto, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Ente gestore della Riserva naturale di Punta Aderci — Comune di Vasto, Comitato di gestione della Riserva naturale di Punta Aderci;

 

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del settore urbanistica e Pianificazione del territorio del Comune di Vasto prot. 42650 del 27 settembre 2011 di non ammissibilità dell'intervento di realizzazione di un parco fotovoltaico;

della nota del 9 agosto 2011 con cui il Presidente del Comitato di gestione della Riserva naturale di Punta Aderci ha comunicato allo sportello unico dell'edilizia del Comune di Vasto il parere espresso con verbale 22 dell'8 agosto 2011 dal comitato di gestione della riserva naturale, recante il parere di non idoneità del sito alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

della nota del Dirigente del settore urbanistica ed edilizia del comune del 9 agosto 2011 che, in relazione al parere del comitato di gestione, dichiarava non ammissibile l'intervento in questione;

di ogni atto connesso, compresa l'ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio del procedimento del comune del 26 agosto 2011;

 

e per l'accertamento dell'inadempimento del Comune in ordine alle istanze di dichiarazioni di idoneità presentate dalla società ricorrente e per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere in senso positivo;

 

e per la condanna dell'amministrazione comunale e del comitato di gestione della riserva al risarcimento dei danni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

Fatto

La ricorrente società, che opera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, rappresenta di aver elaborato un progetto per realizzare una centrale di produzione di energia elettrica attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici in un'area del comune di Vasto ricadente in zona destinata a verde agricolo. La società provvedeva ad acquisire una serie di pareri e nullaosta della sovrintendenza, della regione, del comune tutti favorevoli, anche in quanto l'intervento ricade al di fuori dei confini della riserva naturale di Punta Aderci, anche se all'interno della fascia di protezione esterna della riserva medesima in una zona denominata R8.

L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, comportava una procedura nuova e più snella che la società decideva di attivare. Il comune decideva peraltro di acquisire il parere del comitato di gestione della riserva, che si esprimeva in senso negativo, in quanto riteneva l'intervento ricadente in parte nella zona della riserva naturale e in parte in zona agricola all'interno della fascia di protezione esterna della riserva naturale medesima. Di conseguenza l'amministrazione comunale emetteva il provvedimento in questa sede impugnato in cui dichiarava non ammissibile l'intervento in questione.

A sostegno del ricorso, la ditta deduce la violazione ed errata applicazione del piano di assetto naturalistico della riserva naturale, la violazione dell'articolo 6 del piano regionale paesistico, la violazione della legge regionale n. 9 del 1998, la violazione delle norme tecniche del Piano regolatore di Vasto, delle linee guida regionali per gli impianti di energia rinnovabile, il difetto di motivazione e d'istruttoria e lo sviamento di potere.

Sia il Comitato di gestione sia di conseguenza il Comune hanno ritenuto erroneamente inammissibile l'installazione di pannelli fotovoltaici, che non sono collocati all'interno della riserva ma bensì nella zona esterna di rispetto, dove la normativa consente l'installazione di impianti tecnologici tra cui quello in questione. I pareri favorevoli acquisiti dalla ditta confermano tale assunto.

Il parere del comitato di gestione si dimostra quindi erroneo e anche illogico, oltre che contrastante con la normativa vigente per la zona in questione.

Con la seconda censura la ditta deduce il difetto di motivazione e la contraddittorietà, in quanto sia il comitato di gestione sia il comune avrebbero dovuto valutare e comparare le diverse esigenze dei soggetti interessati.

Con la terza censura si deduce la violazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 del 2011, oltre che la contraddittorietà tra provvedimenti, il difetto dei presupposti, la mancanza di trasparenza e l'illogicità manifesta. Il comune ha recepito in modo acritico il parere del comitato di gestione.

Con la quarta doglianza si deduce la violazione dell'articolo 8 del piano ambientale per incompetenza del comitato di gestione, il quale può emettere pareri solo quando si tratta di questioni che riguardano l'edificazione all'interno della riserva e non nella zona di rispetto.

Con la quinta censura si deduce la disparità di trattamento e lo sviamento di potere oltre che l'illogicità manifesta.

La sesta doglianza riguarda la violazione dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 e dell'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, il difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico e la violazione dell'articolo 41 della costituzione. Una volta presentato il progetto corredato di tutti i pareri favorevoli, l'intervento comunale doveva essere improntato ai principi di adeguatezza e proporzionalità nonché al principio di libertà d'iniziativa economica previsto dalla costituzione.

Con la settima censura si deduce la violazione dell'articolo 2 della legge 241 del 1990, in quanto il comune non si è pronunciato sulla richiesta presentata dalla società per ottenere il rilascio della dichiarazione di idoneità del sito.

La società chiede altresì il risarcimento dei danni subiti dai ritardi e dall'illegittimo diniego.

Resiste in giudizio l'Amministrazione comunale che contesta il ricorso.

Nel corso della camera di consiglio del 9 febbraio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.

 

Diritto

Oggetto del presente ricorso è in sostanza il diniego opposto dal comitato di gestione della riserva naturale di Punta Aderci e successivamente e conseguentemente dal Comune di Vasto all'installazione di un impianto fotovoltaico nella zona di fascia esterna alla riserva medesima.

Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune in quanto la società ricorrente non avrebbe impugnato entro il termine decadenziale il provvedimento conclusivo di non ammissibilità dell'intervento relativo alla pratica edilizia n. 294 del 2010. L'eccezione non può esser accolta, in quanto la società ricorrente ha iniziato una nuova procedura semplificata sulla base della normativa statale sopravvenuta, in specie il Dlgs n. 28 del 2011, per cui la pratica è stata riesaminata dal Comune e dal Comitato di gestione, con una nuova istruttoria e una rinnovata motivazione.

Conviene preliminarmente sgombrare il campo da alcune tipologie di censure per poi concentrarsi sulla questione giuridica fondamentale della presente controversia.

Innanzi tutto, va osservato come non può trovare accoglimento il vizio di contraddittorietà tra provvedimenti espressi non solo da diverse Amministrazioni, ma anche con finalità del tutto distinte. Inoltre, il fatto che la società ricorrente abbia iniziato ex novo la procedura sulla base della successiva normativa, consente ovviamente alle varie amministrazioni di poter rivedere e riesaminare le proprie decisioni e i propri pareri.

In tale quadro vanno valutati e rigettati anche i vizi di illogicità e di difetto di motivazione, oltre che di carenza dei presupposti.

La questione centrale della presente casa riguarda quindi il regime cui va sottoposto ogni intervento nella fascia di rispetto denominata R8 della Riserva naturale di Punta Aderci.

Va premesso come l'interpretazione della normativa riguardante la riserva naturale deve rispondere agli usuali canoni ermeneutici, e in particolare alla gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale che, come già ripetutamente sottolineato dalla costante giurisprudenza, anche del Tar per l'Abruzzo, comporta la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto all'interesse economico, pur rilevante.

Va innanzi tutto premesso come la riserva naturale in questione, prevista dalla legge regionale 9 del 1998, rientra anche tra i siti di importanza comunitaria ed è inserita nell'elenco ufficiale nazionale delle aree protette.

Va poi osservato come, per quanto riguarda specificatamente le installazioni di impianti solari fotovoltaici, le Linee guida previste nella Regione Abruzzo dichiarano espressamente inidonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, oltre che le riserve naturali regionali e nazionali. Anche se la dizione della norma non è del tutto chiara, una corretta interpretazione in senso logico e finalistico comporta che il divieto di installazione di impianti fotovoltaici riguarda le zone esterne non solo dei parchi nazionali e regionali ma anche delle riserve naturali regionali e nazionali. Altrimenti opinando si verificherebbe una palese disparità di trattamento che le linee guida non intendono certo consentire.

Quanto sopra indicato viene confermato dall'articolo 3 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto naturalistico, e ancor più dall'articolo 9, che definisce il territorio della riserva come suddiviso in varie zone, tra cui quella in questione ricadente nella fascia di protezione esterna.

In sostanza, ad avviso di questo collegio, nel divieto previsto dalle linee guida regionali per l'installazione di impianti fotovoltaici è inclusa la fascia di rispetto in questione.

Da quanto fin qui evidenziato emerge l'infondatezza del ricorso, inclusa la domanda di risarcimento dei danni, anche se la complessità della normativa succedutasi induce il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2012.

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