Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Molise 7 febbraio 2013, n. 91

Energie rinnovabili - Autorizzazione unica impianti (Dlgs 387/2003) - Natura - Carattere assorbente di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni richieste - Opere connesse - Necessità di autonoma autorizzazione edilizia - Esclusione

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Procedure semplificate | Fotovoltaico | Edilizia | Procedure semplificate | Autorizzazioni | Fotovoltaico | Autorizzazioni | Edilizia | Energie rinnovabili

Tar Molise

Sentenza 7 febbraio 2013, n. 91

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2011, proposto da (omissis) Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis),

 

contro

Comune di Venafro (IS), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis),

 

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento 28 luglio 2011 prot. n. 10261, adottato dal Settore urbanistica del Comune di Venafro, notificato il 5 agosto 2011, con il quale è stato ingiunto al presidente della cooperativa ricorrente, titolare di oleificio, di demolire la tettoia con struttura intelaiata in acciaio, coperta da telone plastificato di colore chiaro, che insiste tra la costruzione dell'oleificio e il confine di una proprietà privata, nonché la seconda tettoia, della stessa tipologia della prima, che insiste sul retro del fabbricato principale e il manufatto in lamiera, con appoggiati i quadri elettrici, sottostante la struttura a pannelli solari; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la memoria di replica della ricorrente cooperativa;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

I – La ricorrente cooperativa, titolare di un oleificio in Venafro (IS), località (omissis) (foglio 5 p.lla 110), ha realizzato due tettoie e un manufatto, pertinenze dell'oleificio in zona agricola, sennonché il Comune ne ha ordinato la demolizione. La ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento 28 luglio 2011 prot. n. 10261, adottato dal Settore urbanistica del Comune di Venafro, notificato il 5 agosto 2011, con il quale è stato ingiunto al presidente della cooperativa ricorrente, titolare di oleificio, di demolire la tettoia con struttura intelaiata in acciaio, coperta da telone plastificato di colore chiaro, che insiste tra la costruzione dell'oleificio e il confine di una proprietà privata, nonché la seconda tettoia, della stessa tipologia della prima, che insiste sul retro del fabbricato principale e il manufatto in lamiera, con appoggiati i quadri elettrici, sottostante la struttura a pannelli solari; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, (Tu edilizia), eccesso di potere sotto diversi profili, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali), eccesso di potere sotto diversi profili, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, illegittimità derivata; 3)violazione e falsa applicazione del Dpr n. 380/2001, violazione e falsa applicazione del Dlgs n. 42/2004, violazione del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), violazione della determina dirigenziale n. 28 datata 15 gennaio 2008 della Regione Molise – Direzione generale II – Servizio energia, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, difetto di motivazione, illogicità della motivazione, illegittimità derivata.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l'Amministrazione comunale intimata, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 249/2011, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 666/2012, sono disposti incombenti istruttori.

All'udienza del 17 gennaio 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – Il Comune di Venafro (IS) ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere edilizie, senza approfondire la natura, le caratteristiche e la funzione delle medesime. Invero, la ricorrente cooperativa ha realizzato due tettoie mobili, una che sorregge pannelli solari e una consistente in struttura d'acciaio coperta da telone plastificato.

La prima tettoia – unitamente a un piccolo manufatto in lamiera, che risulta pure verbalizzato come abusivo — è parte integrante di un impianto fotovoltaico, regolarmente autorizzato dalla Regione Molise, con determina dirigenziale n. 28 del 15 maggio 2008. Tale autorizzazione regionale, riferita all'impianto fotovoltaico, assorbe nel procedimento unico tutti i permessi, nulla osta e altri atti di assenso e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'impianto di produzione elettrica, "delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili". Pertanto, non è concettualmente corretto affermare – come fa il Comune nel provvedimento impugnato – che dette strutture (cioè la tettoia fotovoltaica e il sottostante manufatto in lamiera) siano sfornite di assenso edilizio: è vero che il Comune non le ha assentite, ma è altresì vero che l'autorizzazione unica regionale sostituisce ogni altra forma di autorizzazione o assenso, compreso quello paesaggistico ed edilizio, e copre anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.

La seconda tettoia è situata in zona adiacente a un preesistente edificio in muratura e serve a coprire un piazzale dove viene accumulata la sansa prodotta all'interno dell'oleificio, di cui la ricorrente è titolare, ubicato in zona E (agricola) del vigente P.r.g. di Venafro. Le capriate di metallo che sorreggono il telone plastificato scorrono su binari e consentono la scomparsa della copertura, a fine stagione, senza che essa sia smontata. Si tratta di un'opera pertinenziale all'opificio, avente un relativo impatto visivo, realizzata in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 5 del 23 febbraio 2001, che ha ingiunto alla ricorrente cooperativa di prevenire l'inquinamento da residui di lavorazione dell'olio vegetale e ha stabilito che siano adottati accorgimenti per quanto attiene lo stoccaggio della sansa sul piazzale, "che dovrà essere opportunamente ricoperta e isolata dal piano di calpestio, in modo da evitare eventuali dilavamenti sul piazzale, conseguenti a precipitazioni atmosferiche". Se è vero che la seconda tettoia non è stata assentita dal Comune, è altresì vero che essa è stata realizzata su ordine del Comune, la qual cosa la rende del tutto legittima, sul piano formale.

IV – I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati. Gli interventi oggetto di provvedimento demolitorio ineriscono all'esercizio di attività di produzione agricola, non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non alterano l'assetto idrogeologico del territorio. La prima tettoia ha la funzione di produzione di energia da fonte alternativa per autoconsumo di un opificio agricolo, la seconda ha la funzione precipua di evitare l'inquinamento della falda acquifera da infiltrazioni di percolato di sansa. Pertanto, detti interventi s'inquadrano tra le pertinenze dell'azienda agricola e la loro compatibilità paesaggistica è resa possibile dalla previsione dell'articolo 149 lettera b) del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In ogni caso, non si può dire che siano interventi abusivi, poiché il primo è stato autorizzato dalla Regione Molise, il secondo è stato "ordinato" dal Sindaco di Venafro. Sono, dunque, fondate le censure di travisamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

V – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del Tar, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013, dal Collegio così composto:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 7 febbraio 2013.

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