Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 7 novembre 2012, n. 1349

Autorizzazione impianti a fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003) - Procedimento unico - Parere Soprintendenza - Natura - Atto all’interno del procedimento unico - Comunicazione al proponente (articolo 10-bis, legge 241/1990) - Esclusione

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Energie rinnovabili | Beni culturali e paesaggistici | Beni culturali e paesaggistici | Fotovoltaico | Fotovoltaico | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Procedure semplificate

Tar Veneto

Sentenza 7 novembre 2012, n. 1349

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2012, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocato (omissis), (omissis);

 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (omissis);

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;

Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore; non costituito in giudizio;

Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

Enel Distribuzione Spa — Infrastrutture e reti — Direzione distribuzione Triveneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Consorzio bonifica Delta del Po, in persona del direttore pro tempore, non costituito in giudizio;

Dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituito in giudizio;

Unità periferica Servizio forestale regionale di Padova e Rovigo, in persona del dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;

Unità di progetto distretto bacino idrografico Delta del Po, Adige e Canalbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio;

Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura, in persona del dirigente Pro Tempore non costituito in giudizio;

Unità di progetto energia Fondazione Santa Lucia, in persona del dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;

Servizio di pianificazione concentrata 2, in persona del dirigente pro tempore, non costituito in giudizio;

Unità di progetto foreste e parchi, in persona del dirigente pro tempore non costituito in giudizio;

Polesine Acque Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

del provvedimento 13 giugno 2012 prot. n. 16541, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso, in conferenza di servizi, parere negativo al rilascio della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e delle Dgrv 8 agosto 2008 n. 2204, 5 maggio 2009 n. 1192 e 4 agosto 2009 n. 2373 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di produzione di 999,8 kw da realizzarsi in agro di Porto Tolle, località Polesine Camerini, lungo Via Fratelli bandiera Sud, nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Osservato che con il presente ricorso è stato impugnato il parere reso, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, dalla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;

Ritenuto, preliminarmente, che tale parere non doveva essere preceduto dalla comunicazione ex articolo 10-bis legge n. 241/1990, come invece lamentato dalla ricorrente, posto che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, ma solo un parere vincolante, il quale, benché idoneo (avendo anche determinato uno stallo del procedimento) a radicare un interesse alla sua immediata impugnazione, non costituisce e non sostituisce il provvedimento finale, rispetto al quale solo può concepirsi la necessità della comunicazione ex articolo 10-bis legge n. 241/1990;

Ritenuto che le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente, pur prospettate come motivi di legittimità, riguardano, in sostanza, il merito della valutazione di natura tecnico – discrezionale riservata all’amministrazione;

Ritenuto che la motivazione del parere sia logica, specifica e approfondita, e che dalla stessa si possano evincere le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a concludere per la radicale incompatibilità dell’impianto con il vincolo paesaggistico;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato in quanto infondato;

Ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 7 novembre 2012.

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