Emission trading e voli internazionali, orientamenti Ue per la deroga
Cambiamenti climatici


Sono contenute in una comunicazione della Commissione del 4 ottobre le istruzioni per l’attuazione della decisione 377/2013/Ue che, con riferimento al solo 2012, ha introdotto una deroga temporanea agli obblighi Ets per i voli aerei tra la Ue e i Paesi terzi.
Gli orientamenti arrivano allo scopo di conseguire una maggiore coerenza nell'applicazione della decisione 377/2013/Ue da parte delle autorità competenti negli Stati membri, evitando possibili distorsioni della concorrenza. La deroga temporanea prevista dalla norma, che rinvia per il solo 2012 gli obblighi del sistema Ets per le compagnie aree relativamente ai voli internazionali in arrivo e in uscita tra Ue e Paesi terzi, non si applica ai voli interni all’Unione (cd. “intra flights”) per i quali gli obblighi di conformità all’Emission trading rimangono invariati.
Le istruzioni riguardano le aperture dei conti di deposito da parte degli operatori, il rilascio delle quote assegnate per il 2012, la resa delle quote gratuite rilasciate, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni per il 2012, nonché l’uso dei crediti internazionali.
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce (Emission trading) per i vettori aerei che volano da Paesi terzi verso Stati membri Ue
Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce
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