Decisione Parlamento e Consiglio Ue 377/2013/Ue
Deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce (Emission trading) per i vettori aerei che volano da Paesi terzi verso Stati membri Ue
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Decisione 24 aprile 2013, n. 377/2013/Ue
(Guue 25 aprile 2013 n. L 113)
Decisione recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il settore del trasporto aereo presenta un forte carattere internazionale. La soluzione migliore e più efficace per ridurre le emissioni di tale settore consisterebbe quindi in un approccio globale volto a far fronte al rapido aumento delle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale.
(2) La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) impone a tutte le parti l'obbligo di elaborare e mettere in atto programmi nazionali e, se del caso, regionali contenenti misure volte ad attenuare i cambiamenti climatici.
(3) L'Unione è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2, ivi incluse quelle imputabili al trasporto aereo. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tale riduzione.
(4) La negoziazione di tutti gli accordi in materia di trasporto aereo con i paesi terzi dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di salvaguardare la flessibilità di cui l'Unione necessita per poter adottare misure riguardanti problematiche di natura ambientale, comprese misure di mitigazione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.
(5) Sono stati compiuti progressi in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) a favore dell'adozione, in occasione della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao, che si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre 2013, di un quadro globale per la politica in materia di riduzione delle emissioni che agevoli l'applicazione alle emissioni imputabili al trasporto aereo internazionale, da parte degli Stati, di misure basate sul mercato nonché la predisposizione di una misura basata sul mercato mondiale ("Mbm"). Un tale quadro potrebbe apportare un significativo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 su scala regionale, nazionale e globale.
(6) Per facilitare tali progressi e imprimere un ulteriore impulso, è auspicabile rinviare l'applicazione dei requisiti, introdotti prima della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao, concernenti i voli da e per aeroporti situati nei paesi al di fuori dell'Unione e che non appartengono all'Associazione europea di libero scambio (Efta), nelle dipendenze e nei territori degli Stati nello spazio economico europeo (See) o nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l'Unione. Non è pertanto opportuno adottare misure nei confronti degli operatori aerei in relazione ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 , per la notifica delle emissioni verificate relative agli anni civili 2010, 2011 e 2012 e la corrispondente restituzione di quote relative al 2012 derivanti da voli in arrivo verso questi aeroporti e in partenza da essi. È opportuno che gli operatori aerei che desiderino continuare a rispettare tali requisiti siano autorizzati a farlo.
(7) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che la deroga prevista dalla presente decisione si applichi unicamente agli operatori aerei che non hanno ricevuto o che hanno restituito tutte le quote a titolo gratuito che siano state rilasciate in relazione alle attività realizzate nel 2012. Per la stessa ragione, tali quote non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti a utilizzare crediti internazionali nel quadro della direttiva 2003/87/Ce.
(8) È opportuno che le quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 che non siano rilasciate a tali operatori aerei o siano restituite siano ritirate dalla circolazione mediante cancellazione. Il numero di quote assegnate al trasporto aereo messe all'asta dovrebbe essere adeguato in conseguenza dell'attuazione della presente decisione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 3-quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce.
(9) È opportuno che la deroga prevista dalla presente decisione non incida sull'integrità ambientale e sull'obiettivo generale della legislazione dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, e che non dia luogo a distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, e al fine di salvaguardare l'obiettivo generale della direttiva 2003/87/Ce quale strumento facente parte del quadro giuridico di cui l'Unione si è dotata per conseguire il suo impegno unilaterale a ridurre le proprie emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, è opportuno che tale direttiva continui ad applicarsi ai voli in partenza da o in arrivo in aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro diretti verso o in provenienza da aeroporti situati in talune zone o in determinati paesi strettamente collegati o associati che si trovano al di fuori dell'Unione.
(10) La deroga prevista dalla presente decisione si riferisce esclusivamente alle emissioni del trasporto aereo del 2012. Il gruppo di alto livello dell'Icao per l'aviazione internazionale e i cambiamenti climatici (Hgcc) è stato istituito per fornire indicazioni sullo sviluppo di un quadro per le Mbm, valutare la fattibilità delle opzioni per una Mbm globale e identificare una serie di misure tecnologiche e operative. La deroga è concessa dall'Unione per facilitare, in occasione della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao, il conseguimento di un accordo su un calendario realistico per lo sviluppo di una Mbm globale, che vada oltre la 38a sessione della suddetta Assemblea, e su un quadro volto ad agevolare la generale applicazione al trasporto aereo internazionale delle Mbm nazionali e regionali, in attesa dell'attuazione di una Mbm globale.
Su tale base, può essere esaminata la possibilità di adottare ulteriori misure volte a conseguire un'interazione ottimale tra un siffatto risultato e il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. A tale proposito, in sede di valutazione della necessità di ulteriori misure, la Commissione dovrebbe altresì tener conto dell'eventuale impatto sul traffico aereo intra-europeo, onde evitare distorsioni della concorrenza.
(11) È opportuno che la Commissione fornisca al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sui progressi compiuti in occasione della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao e, se del caso, proponga in tempi brevi misure in linea con i risultati ottenuti.
(12) È fondamentale garantire agli operatori aerei e alle Autorità nazionali la certezza giuridica in vista della scadenzaper la restituzione fissata al 30 aprile 2013, di cui alla direttiva 2003/87/Ce e, di conseguenza, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la presente decisione:
Articolo 1
In deroga all'articolo 16 della direttiva 2003/87/Ce, gli Stati membri non adottano misure nei confronti di operatori aerei in relazione ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2-bis, e all'articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva, per gli anni civili 2010, 2011 e 2012, riguardo all'attività da e verso aeroporti situati nei paesi al di fuori dell'Unione che non sono membri dell'Efta, nelle dipendenze e nei territori degli Stati nel See o nei Paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l'Unione, qualora tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per detta attività per il 2012, o nel caso in cui abbiano beneficiato di tali quote, abbiano restituito agli Stati membri, ai fini della loro cancellazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione, un numero di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 corrispondente alla quantità di tonnellate-chilometro verificate di tale attività nell'anno di riferimento 2010.
Articolo 2
1. Gli Stati membri cancellano tutte le quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 che non siano state rilasciate o, qualora siano state rilasciate, che siano state loro restituite, concernenti i voli da e verso gli aeroporti di cui all'articolo 1.
2. Per quanto concerne la cancellazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012. Tale riduzione è proporzionale al numero totale inferiore di quote assegnate al trasporto aereo in circolazione. Nella misura in cui il suddetto numero inferiore di quote non sia stato messo all'asta prima del 1° maggio 2013, gli Stati membri adeguano di conseguenza il numero delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all'asta nel 2013.
Articolo 3
Le quote assegnate al trasporto aereo cancellate ai sensi dell'articolo 2 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali nell'ambito della direttiva 2003/87/Ce.
Articolo 4
La Commissione fornisce gli orientamenti necessari all'attuazione della presente decisione.
Articolo 5
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti nei negoziati Icao e fornisce loro una relazione completa sui risultati conseguiti in seno alla 38a sessione dell'Assemblea di tale organizzazione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 24 aprile 2013.
Articolo 7
Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2013
Dichiarazione della Commissione
La Commissione rammenta che, in base all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/Ce, i proventi della vendita all'asta di quote del trasporto aereo devono essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi delle aste dovrebbero servire anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.
La Commissione fa presente che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicarle la destinazione data, a norma dell'articolo 3.quinquies della direttiva 2003/87/Ce, ai proventi generati dalla messa all'asta delle quote del trasporto aereo. Le disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono stabilite dal regolamento (Ue) n. …/20134 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce. Ulteriori dettagli saranno precisati da un atto di esecuzione della Commissione emanato a norma dell'articolo 18 del suddetto regolamento. Gli Stati membri renderanno pubbliche le relazioni e la Commissione ne pubblicherà i dati aggregati a livello dell'Unione, in una forma facilmente accessibile.
La Commissione ci tiene a sottolineare che un meccanismo di mercato di portata mondiale che fissi un prezzo internazionale per le emissioni di carbonio rilasciate dal trasporto aereo internazionale potrebbe non solo consentire di raggiungere l'obiettivo principale per cui è concepito, ossia ridurre le emissioni, ma concorrere anche a offrire le risorse necessarie per sostenere le misure internazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi.
Note ufficiali
Parere del 13 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32.
Di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.