Cambiamenti climatici

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Commissione europea

Comunicazione 4 ottobre 2013, n. 2013/C 289/01

(Guue 4 ottobre 2013 n. C 289)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'attuazione della decisione n. 377/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

 

1. Introduzione

Al fine di facilitare il progresso verso un approccio globale per affrontare il problema delle emissioni prodotte dal trasporto aereo a livello dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao), il Consiglio e il Parlamento europeo hanno deciso di rinviare l'applicazione di taluni obblighi, introdotti prima della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2003/87/Ce che ha istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Ue (sistema Eu Ets). La decisione n. 377/2013/Ue (decisione di sospensione dei termini, ovvero "stop-the-clock decision") si riferisce solo alle emissioni prodotte dall'aviazione nel 2012.

La Commissione ha elaborato degli orientamenti a norma dell'articolo 4 della decisione, allo scopo di conseguire una maggiore coerenza nell'applicazione di quest'ultima da parte delle autorità competenti negli Stati membri, evitando quindi possibili abusi o distorsioni della concorrenza. Gli orientamenti sono stati elaborati con il contributo degli Stati membri e tengono conto delle discussioni intercorse nel seminario di attuazione del 18 marzo 2013, nonché delle osservazioni formulate durante diverse riunioni del gruppo di lavoro WGIII del comitato sui cambiamenti climatici e di osservazioni scritte pervenute dagli esperti degli Stati membri. Va sottolineato che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione.

 

2. Portata geografica della deroga

2.1. Voli per i quali gli obblighi di conformità rimangono invariati ["voli interni" ("intra flights")]

Gli obblighi nell'ambito del sistema Ets continuano ad essere applicati per i voli elencati di seguito (in appresso "voli interni").

2.1.1. Voli tra aeroporti situati nei 30 Stati del See

L'ambito territoriale del See include anche i seguenti territori ultraperiferici e regioni ultraperiferiche:

 

ES Isole Canarie, Ceuta e Melilla
FI Isole Åland
FR Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Riunione, Saint Martin
PT Azzorre, Madera
NO Jan Mayen
UK Gibilterra

L'aeroporto Basilea-Mulhouse-Friburgo (codici aeroportuali Icao: Lfsb e Lszm) è situato sul territorio francese.

2.1.2. Voli effettuati tra aeroporti situati nel See e aeroporti situati in aree geografiche strettamente collegate che condividono l'impegno della lotta contro i cambiamenti climatici

Gli obblighi di conformità continuano inoltre a essere applicati ai voli che collegano aeroporti nel See con aeroporti situati in Svizzera, Croazia e nei paesi e territori d'oltremare appartenenti a Stati del See (cfr. elenco in appresso).

Analogamente, gli obblighi nell'ambito del sistema Ets continuano ad essere applicati per i voli che collegano un aeroporto del See e un aeroporto situato in uno dei paesi e territori seguenti:

 

Groenlandia Isole Færøer

Polinesia francese

Mayotte

Nuova Caledonia

Saint-Barthélemy

Saint Pierre e Miquelon

Wallis e Futuna

Aruba

Bonaire

Saba

Sint Eustatius

Curaçao

Sint Maarten

Svalbard

Isola d'Anguilla

Bermuda

Territorio antartico britannico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Isole Falkland

Baliato di Guernsey

Isola di Man

Jersey

Monserrato

Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno

Sant'Elena

Tristan da Cunha e Ascensione

Georgia del sud e Sandwich australi Isole

Turks e Caicos

Akrotiri

Dhekelia

Svizzera
Croazia

 

Lo stesso vale per i voli da e verso impianti offshore situati al di fuori delle acque territoriali, quali piattaforme di produzione o prospezione per petrolio e gas.

2.1.3. Obblighi di piena conformità per i voli interni

Tutti gli operatori aerei che hanno operato voli interni nel 2010, 2011 e 2012 sono tenuti a conformarsi a tutti gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica connessi a tali voli. Gli operatori aerei che

hanno effettuato voli interni nel 2012 sono tenuti a restituire quote (o crediti internazionali fino a un determinato limite) entro il 30 aprile 2013 per le emissioni generate da tali voli.

2.2. Voli che possono essere oggetto della presente deroga ["voli esterni" ("extra-flights")]

I voli elencati di seguito possono essere coperti dalla presente deroga e pertanto non essere soggetti all'applicazione degli obblighi derivanti dal sistema Eu Ets per il periodo dal 2010 al 2012 (in appresso denominati "voli esterni").

— I voli dagli aeroporti situati nei 30 Stati See (inclusi territori e regioni elencati nella sezione 2.1.1) verso paesi terzi.

— I voli da paesi terzi verso aeroporti situati nei 30 Stati See(inclusi territori e regioni elencati nella sezione 2.1.1).

I voli all'interno dei paesi e territori di cui alla sezione 2.1.2 e i voli tra questi paesi e territori e paesi terzi non sono stati inclusi nel primo ambito di applicazione del sistema Eu Ets e rimangono esclusi.

2.3. Stati senza un aeroporto

Attualmente, gli Stati elencati di seguito non hanno alcun aeroporto.

 

AN Andorra
LIE Liechtenstein
MC Monaco
SM San Marino
VA Vaticano

 

3. Assegnazione per il 2012

3.1. Apertura di un conto

Nel caso in cui un operatore di aeromobili che si era detto disposto ad aprire un conto di deposito di operatore aereo non sia stato in grado di farlo entro il termine per la restituzione delle quote, cioè il 30 aprile 2013, a causa del protrarsi della preparazione della documentazione e/o dei controlli, le amministrazioni nazionali hanno concesso le seguenti ulteriori flessibilità:

— hanno segnalato ai piccoli esercenti di aeromobili la possibilità di usare un mandato per aprire il conto di deposito di operatore aereo (cfr. articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione);

— in accordo con l'operatore aereo interessato, gli Stati membri hanno aperto un conto di deposito a nome dell'operatore aereo e hanno temporaneamente nominato alcuni amministratori nazionali quali rappresentanti del conto nell'attesa dell'approvazione dei rappresentanti nominati dall'operatore stesso;

— in accordo con l'operatore aereo interessato, gli Stati membri hanno aperto un conto di deposito senza consentire l'accesso ai rappresentanti autorizzati e hanno restituito le quote per conto dell'operatore aereo.

3.2. Rilascio agli operatori aerei delle quote assegnate al trasporto aereo per il 2012

Il rilascio di quote del trasporto aereo destinate agli operatori aerei è possibile unicamente dopo l'apertura di un conto di deposito. È necessario aprire un conto di deposito anche per poter restituire quote di emissioni. Un operatore aereo può chiedere l'apertura di un conto di deposito successivamente al 30 aprile 2013, ma in tal caso non sarà in grado di rispettare il termine del 30 aprile 2013 per la restituzione delle quote riguardanti le emissioni 2012.

Se il conto viene aperto dopo il 30 aprile 2013, lo Stato membro di riferimento può ancora rilasciare il numero di quote assegnate all'operatore in questione per il 2012. Tuttavia, per garantire che sussistano le condizioni per l'applicazione della deroga, si possono assegnare gratuitamente agli operatori aerei solo il numero di quote corrispondente ai loro voli interni. Si tratterà di quote del trasporto aereo per il terzo periodo (fase III), in virtù dell'articolo 13 della direttiva, che saranno predisposte a tal fine. La Commissione controllerà tutte le assegnazioni secondo la modalità consueta.

3.3. Resa delle quote gratuite rilasciate per il trasporto aereo

Non è necessario rendere le quote per il 2012 se un operatore aereo decide di ottemperare integralmente alla legislazione.

Il rispetto delle condizioni di sospensione dei termini richiede che:

— un operatore aereo renda, entro il termine fissato, un numero di quote per il 2012 corrispondente ai voli esterni; oppure

— all'operatore aereo non siano state assegnate gratuitamente quote del trasporto aereo per il 2012 per i voli esterni.

Tutte le quote rese devono essere quote assegnate al trasporto aereo per il 2012. Non vanno rese quote per il 2013, né quote generiche, Cer o Eru.

Il termine per la resa era il 27 marzo 2013, 30 giorni dopo l'entrata in vigore della decisione di sospensione dei termini, oppure il giorno lavorativo successivo quando la scadenza risultasse essere giorno festivo.

3.3.1. Determinazione della partecipazione

Un operatore aereo sarà considerato "partecipante" al regime di deroga se avrà reso il numero corrispondente di quote del trasporto aereo 2012 entro il termine stabilito o in caso non abbia ricevuto quote del trasporto aereo 2012 corrispettive ai suoi voli esterni. Se le quote del trasporto aereo 2012 sono state ricevute e non rese, gli operatori aerei in questione saranno considerati non partecipanti al regime di deroga.

La risposta degli operatori aerei alla prima lettera coordinata è da considerarsi unicamente a titolo indicativo. La risposta non deve essere usata per determinare in maniera definitiva se l'operatore aereo partecipa al regime di deroga.

3.3.2. Cancellazione delle quote gratuite 2012 assegnate al trasporto aereo e rese

Gli amministratori nazionali eliminano la totalità delle quote 2012 per il trasporto aereo rese.

Gli amministratori nazionali annulleranno inoltre eventuali quote per il 2012 corrispondenti a voli esterni ai quali si applica il regime di deroga, che erano state predisposte ma non distribuite agli operatori aerei.

3.3.3. Pubblicazione

Sulla base dei parametri di riferimento stabiliti dalla Commissione, gli Stati membri hanno calcolato l'assegnazione gratuita delle quote del trasporto aereo fino al 2020, informando gli operatori aerei di conseguenza. Le decisioni di assegnazione sono state pubblicate come richiesto dalla direttiva sul sistema Eu Ets.

Gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare le quote gratuite del trasporto aereo rese solo per gli operatori aerei che "partecipano" al regime di deroga e hanno ricevuto un'assegnazione gratuita di quote per i loro voli esterni.

Analogamente, gli Stati membri che hanno rilasciato solo quote riguardanti i voli interni pubblicano l'assegnazione di quote ricalcolata per il 2012. Se gli Stati membri utilizzano un nuovo sito per la pubblicazione delle decisioni di assegnazione e delle rese, ne informano la Commissione.

 

4. Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni per il 2012 e restituzione delle quote

Tutti gli operatori aerei che hanno effettuato voli interni nel 2012 hanno dovuto presentare la loro comunicazione sulle emissioni 2012 verificate entro il 31 marzo 2013 (o data anteriore, se previsto nelle legislazioni nazionali).

Se l'operatore aereo ha presentato una comunicazione sulle emissioni verificate per tutti i voli e viene quindi considerato un operatore "partecipante" per quanto riguarda i suoi voli esterni, l'autorità competente (tramite l'amministratore nazionale) aggiorna, nel registro, la cifra relativa alle emissioni verificate per il 2012.

L'operatore aereo deve inoltre restituire un numero di quote equivalente alle emissioni prodotte nel 2012 entro il 30 aprile 2013. In caso di operatore aereo "partecipante", è opportuno che restituisca solo le quote relative ai voli interni (entro il 30 aprile 2013) e che renda le quote a lui rilasciate per il 2012 corrispondenti ai voli esterni (entro il 27 maggio 2013). È opportuno che gli operatori aerei non "partecipanti" restituiscano le unità per tutti i voli interni ed esterni (entro il 30 aprile 2013) e che non rendano le quote del trasporto aereo per il 2012.

4.1. Operatori aerei "partecipanti" che nel 2012 hanno operato solo voli esterni

Per essere considerato "partecipante", un operatore aereo che nel 2012 ha operato solo voli esterni deve rendere, entro il termine stabilito, le quote gratuite ricevute in relazione ai voli esterni.

Gli operatori che nel 2012 hanno operato solo voli esterni e hanno già aperto un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, devono assicurarsi che entro il 31 marzo 2013 sia stato inserito nel registro un numero di emissioni pari a "zero". Gli operatori aerei che hanno effettuato solo voli esterni nel 2012, e che non hanno ancora aperto un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, non devono aprire un conto di deposito per il ciclo di conformità 2012.

Gli Stati membri verificano che l'operatore aereo abbia operato voli esterni solo nel 2012. Non è richiesta la comunicazione delle emissioni.

4.2. Operatori aerei "partecipanti" che nel 2012 hanno operato voli esterni e interni

Per essere considerato "partecipante", un operatore aereo che nel 2012 ha operato voli esterni e interni deve rendere le quote gratuite ricevute in relazione ai voli esterni, entro il termine stabilito.

L'operatore deve dotarsi di un conto di deposito dell'operatore presso il registro dell'Unione, se non ne è già stato aperto uno. L'operatore deve assicurarsi che le emissioni verificate per voli interni siano iscritte nel registro entro il 31 marzo 2013.

Inoltre, deve presentare una comunicazione sulle emissioni verificate per i voli interni entro il 31 marzo 2013 (o data anteriore, se previsto dalla legislazione nazionale) e restituire un numero di quote di emissioni corrispondente alle emissioni 2012 (voli interni) entro il 30 aprile 2013. Gli operatori aerei possono utilizzare quote generiche, quote del trasporto aereo e crediti internazionali. Per le emissioni 2012 gli operatori aerei possono utilizzare Cer e Eru pari al massimo al 15 % del numero totale di quote che sono tenuti a restituire.

4.3. Procedure semplificate e soglia de minimis

Dato che la decisione di sospensione dei termini rimanda l'adempimento di alcuni obblighi solo per determinati voli, è possibile applicare la procedura semplificata per emettitori di entità ridotta secondo la decisione 2009/339/Ce della Commissione, allegato XIV, punto 4, solo se le condizioni imposte sono state soddisfatte in base ai voli interni ed esterni (ad esempio, se le emissioni 2012 prodotte dai voli interni ed esterni sono inferiori a 10 000 tonnellate). La soglia de minimis, a norma della direttiva 2003/87/Ce, allegato I, lettera j), si basa ugualmente su voli interni ed esterni.

4.4. Iscrizione delle emissioni verificate nel registro dell'Unione

Il registro dell'Unione consente l'iscrizione di emissioni "nazionali" e "non nazionali". Questa differenziazione non ha nulla a che fare con la decisione di sospensione dei termini, è invece piuttosto legata alla rendicontazione nell'ambito del protocollo di Kyoto. Pertanto le emissioni "nazionali" e le "altre emissioni" devono essere registrate separatamente nella comunicazione sulle emissioni (vedere il modello per la comunicazione delle emissioni).

"Le emissioni nazionali" comprendono emissioni prodotte dai voli in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro; non dipendono solo dallo Stato membro di riferimento (vedi gli orientamenti riportati nel programma informatico del registro).

L'obbligo di restituzione si basa sulla somma dei valori presenti nei due campi.

4.5. Uso dei crediti internazionali

Il registro dell'Unione calcola automaticamente il numero massimo di crediti internazionali utilizzabili da un operatore aereo, basandosi sulle emissioni verificate iscritte nel registro. Per gli obblighi di conformità del 2012, il limite fissato era pari al 15 % del numero di quote che l'operatore è tenuto a restituire.

I crediti non possono essere restituiti finché non vengono iscritte nel registro le emissioni verificate per l'anno di calendario corrispondente.

Per gli operatori aerei "partecipanti", il limite del 15 % è calcolato in relazione alle emissioni dei soli voli interni. Pertanto, gli Stati membri devono verificare che almeno l'85 % delle unità restituite siano quote assegnate al trasporto aereo. Se un operatore aereo restituisce crediti internazionali superiori ai suoi diritti, tali crediti non devono essere presi in considerazione ai fini della conformità.

 

5. Valutazione della conformtà

La valutazione della conformità riguarda soltanto gli operatori aerei che sono stati soggetti al sistema Eu Ets nel 2012. Gli operatori aerei commerciali che soddisfano gli obblighi di esenzione di cui alla lettera j) dell'allegato I della direttiva non sono coperti se operano al di sotto di una delle due soglie.1

 

Tabella 1

Verifica della conformità per operatori aerei che hanno operato voli interni ed esterni nel 2012

Assegnazione gratuita

per il 2012

Quote 2012 del trasporto

aereo rese per voli esterni

Unità restituite Stato di conformita
Completo Si Sì per voli interni Conformità non richiesta
Completo Si No Conformità richiesta per voli interni
Completo No Solo per voli interni Conformità richiesta per voli esterni
Completo No No Conformità richiesta per tutti i voli
No Non necessario Si Conformità non richiesta
No Non necessario No Conformità richiesta per voli interni
Per voli interni Non necessario Conformità non richiesta
Per voli interni Non necessario No Conformità richiesta per voli interni

 

Gli Stati membri esaminano entrambi i conti (conto delle soppressioni delle quote dell'Unione, nel quale sono registrate le restituzioni, e conto di resa) per valutare se la conformità è necessaria per le emissioni 2012. Il numero di quote restituite e rese deve perlomeno corrispondere al numero da rendere conformemente alla decisione n. 377/2013/Ue. La somma delle unità restituite e delle quote rese deve essere pari al numero totale di unità che l'operatore aereo era tenuto a consegnare per le emissioni 2012.

 

Tabella 2

Verifica della conformità per operatori aerei "partecipanti"

Emissioni per voli interni  nel 2012 Quote assegnate per voli esterni,  da rendere Quote 2012 assegnate al trasporto aereo,  rese Unità restituite Stato di conformità
200 100 100 Euaa 200 Eua conformità non richiesta
200 100 200 Eua 100 Euaa conformità non richiesta
200 100 50 Euaa, 50 Eua 150 Euaa, 50 Eua conformità non richiesta

 

6. Rilascio delle quote 2013 assegnate al trasporto aereo

Per consentire di tenere conto dei progressi attesi a seguito della 38a sessione dell'Assemblea dell'Icao, il rilascio delle quote 2013 assegnate al trasporto aereo non potrà avvenire entro la fine di settembre. Le quote del trasporto aereo sono distribuite dagli Stati membri dopo l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie e la messa a disposizione da parte della Commissione europea, nel registro dell'Unione.

I tempi di emissione per il 2013 non incidono sugli esercenti di aeromobili. Le quote rilasciate per il 2013 non possono essere restituite entro il 30 aprile 2013 a causa degli obblighi di conformità relativi alle emissioni 2012.

 

7. Numero delle quote assegnate al trasporto aereo destinate alla messa all'ata e percentuale di quote messe all'asta

La decisione di sospensione dei termini prevede la messa all'asta del 15 % delle quote in circolazione assegnate nel 2012 al trasporto aereo. Le quote 2012 rese vengono cancellate e quindi non sono da considerare in circolazione. Se non sono state messe all'asta prima del 1o maggio 2013, le quote saranno messe all'asta come pertinenti al periodo 2013-2020.

I calendari del 2013 per le aste riguardanti le quote assegnate al trasporto aereo saranno definiti in un momento successivo.

Note ufficiali

1.

L'allegato I, lettera j), esclude i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo e sono effettuati da un operatore aereo commerciale che opera meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi, o voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate all'anno.

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