Voli tra Ue e Paesi terzi, da 25 aprile vigente deroga a Ets
Cambiamenti climatici
Arriva la deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce sugli obblighi relativi al sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System, Ets) per i voli aerei tra la Ue e i Paesi terzi. Lo ha stabilito la decisione 377/2013/Ue in vigore dal 25 aprile 2013.
La decisione 377/2013/Ue datata 24 aprile 2013, adottata da Parlamento e Consiglio europeo rinvia temporaneamente — solo per il 2012 — gli obblighi del sistema Ets per le compagnie aree relativamente ai voli internazionali in arrivo e in uscita tra Ue e Paesi terzi. Gli operatori aerei saranno esentati dalla segnalazione delle emissioni di CO2 e non saranno imposte sanzioni per mancata comunicazione.
La deroga all'Emission Trading System è stata decisa dagli organi europei per agevolare il raggiungimento di un accordo internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il settore dei trasporti aerei, in occasione del'assemblea internazionale Icao (International Civil Aviation Organisation) che si terrà dal 24 settembre al 4 ottobre 2013. La direttiva 2003/87/Ce continuerà ad applicarsi ai voli intracomunitari e ai voli tra Paesi dell'Ue e alcuni determinati territori vicini.
Deroga temporanea alla direttiva 2003/87/Ce (Emission trading) per i vettori aerei che volano da Paesi terzi verso Stati membri Ue
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
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