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Dm Ambiente 8 aprile 2016, n. 99

Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/Ue e 2014/99/Ue, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/Ce (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/Ce (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)

Ultima versione disponibile al 16/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto Ambiente 8 aprile 2016, n. 99

(Gu 11 giugno 2016 n. 135)

Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/Ue e 2014/99/Ue, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/Ce (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/Ce (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva;

Vista la direttiva 2009/126/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 2014/77/Ue della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva 98/70/Ce per quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e del combustibile diesel, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Comitato europeo di normazione (Cen);

Vista la direttiva 2014/99/Ue della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/Ce per quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da usare per omologare i sistemi di recupero dei vapori di benzina e per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Cen;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che recepisce la direttiva 98/70/Ce;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta che recepiscono la direttiva 2009/126/Ce;

Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/Ue, è necessario modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/Ue, è necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che "alle norme dell'unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/Ue e della direttiva 2014/99/Ue, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche Cen;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;

Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE — 601 dell'11 febbraio 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla nota 3 della tabella, le parole "norma En 228:2008" sono sostituite dalle seguenti "norma Uni En 228:2013".

2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il paragrafo 3 è sostituito dal corrispondente paragrafo riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

Articolo 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEn 16321-1" sono soppresse.

2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEn16321-2" sono soppresse.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

Allegato 1

(articolo 1)

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma Uni En 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

 

Caratteristica Metodo di prova Unità A2 A1 R
Numero di ottano ricerca En Iso 5164 95,0 0,7
Numero di ottano motore En Iso 5163 85,0 0,9
Tensione di vapore, periodo estivo (1) En 13016-1 kPa 60,0 2,2
Distillazione, evaporato a 100 °C En Iso 3405 % (v/v) 46,0 2,2
Distillazione, evaporato a 150 °C En Iso 3405 % (v/v) 75,0 1,3
Olefine En Iso 22854 % (v/v) 18,0 2,6
Aromatici En Iso 22854 % (v/v) 35,0 1,7
Benzene En Iso 22854 % (v/v) 1,0 0,05
Tenore di ossigeno En 1601 % (m/m) 2,7 (2) 0,41
3,7 0,41
En Iso 22854 % (m/m) 2,7 0,31
3,7
Alcole metilico (3) En 1601 % (v/v) 3,0 0,3
En Iso 22854 0,43
Alcole etilico (4) En 1601 % (v/v) 5,0 (2) 0,4
10,0 0,8
En Iso 22854 % (v/v) 5,0 0,48
10,0 0,60
Alcole isopropilico (4) En 1601 % (v/v) 12,0 0,9
En Iso 22854 0,65
Alcole butilico terziario (4) En 1601 % (v/v) 15,0 1,0
En Iso 22854 0,73
Alcole isobutilico (4) En 1601 % (v/v) 15,0 1,0
En Iso 22854 0,73
Eteri con 5 o più atomi di carbonio (4) En 1601 % (v/v) 22,0 1,0
En Iso 22854 0,90
Altri ossigenati (4) En 1601 % (v/v) 15,0 1,0
En Iso 22854 0,73
Tenore di zolfo En Iso 20884 mg/kg 10,0 3,1
En Iso 20846 2,7
Tenore di piombo En 237 mg/l 5 0,6

 

 

Tenore di MMT, espresso come manganese En 16135 mg/l 2 1,0
En 16136 0,50
(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma En 1601.
(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma En Iso 22854.

 

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma En 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

 

Caratteristica Metodo di prova Unità A2 A1 R
Numero di cetano (1) En Iso 5165 51,0 4,2
En 15195 3,2
En 16144 4,1
Densità a 15 °C (2) En Iso 3675 kg/m3 845,0 1,2
En Iso 12185 kg/m3 0,5
Distillazione: 95 % recuperato (3) En Iso 3405 °C 360,0 9,3
Idrocarburi aromatici policiclici En 12916 % (m/m) 8,0 1,9
Tenore di zolfo En Iso 20884 mg/kg 10 3,1
En Iso 20846 2,2
Tenore di FAME En 14078 % (V/V) 7,0 0,5
Tenore di MMT come manganese En 16576 mg/l
2 0,32
(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma En Iso 5165.
(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma En Iso 3675.
(3) Il valore di R per il 95% di recuperato è ricavato dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma En Iso 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo (260-340) C, estrapolando il risultato a 360 °C.

 

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