Combustibili marittimi, aggiornate modalità per comunicare il tenore di zolfo
Aria (Normativa Vigente)

Dal MinAmbiente arrivano le nuove disposizioni sulla comunicazione del tenore di zolfo dei combustibili marittimi in esecuzione della decisione 2015/253/Ue con modifica dell'allegato X, Parte V del Dlgs 152/2006.
Il Dm 22 marzo 2017 in vigore dal 12 aprile 2017 introduce una serie di norme di dettaglio dirette a garantire l'effettiva applicazione delle nuove modalità di controllo e di elaborazione della relazione annuale sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale aggiornando le attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, Parte I, sezione 3, alla Parte V del Dlgs 152/2006.
Io tutto in attuazione della decisione della Commissione Ue 2015/253/Ue che in esecuzione della direttiva 1999/32/Ce (ora abrogata e sussunta nella direttiva 2016/802/Ue) ha disciplinato le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi. La relazione annuale, elaborata secondo le nuove indicazioni ora implementate nel Dlgs 152/2006 viene inviata alla Commissione europea come previsto dalla direttiva del 1999 e dallo stesso Codice ambientale.
Direttiva relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione)
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - Campionamento e relazioni da presentare
Tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo - Campionamento e relazioni da presentare - Ottemperanza alla decisione 2015/253/Ue - Modifiche all'allegato X, Parte I, sezione 3, alla Parte V del Dlgs 152/2006
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