Effetto serra e qualità carburanti, Ue detta metodi di calcolo
Energia
Sono stabiliti dalla direttiva 2015/652/Ue i requisiti per il metodo di calcolo e la comunicazione dei dati sulle emissioni climalteranti prodotte, durante l’intero ciclo di vita, da benzina e combustibile diesel.
La norma arriva in attuazione dell’articolo 7-bis della direttiva 98/70/Ce (“Qualità della benzina e del combustibile diesel”), articolo aggiunto dalla direttiva 2011/63/Ue che obbliga i fornitori di benzina e diesel a ridurre l’intensità delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’altra energia (elettrica) fornita per essere utilizzata da veicoli stradali, nonché dei combustibili per uso in macchine mobili non stradali (-6% entro il 2020). A tal fine, i fornitori sono altresì obbligati a comunicare annualmente alle autorità le informazioni sulle emissioni climalteranti dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro.
Con la direttiva 2015/652/Ue, pubblicata sulla Guue del 25 aprile 2015 e in vigore a partire dal 15 maggio prossimo, la Commissione europea guida gli Stati membri nell’implementazione della norma, stabilendo i requisiti dei metodi di calcolo e della comunicazione previsti dall’articolo 7-bis, a cui gli Stati dovranno conformarsi entro il termine ultimo del 21 aprile 2017.
Qualità della benzina e del combustibile diesel - Metodi di calcolo e obblighi di comunicazione
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