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Direttiva Consiglio Ue 2015/652/Ue

Qualità della benzina e del combustibile diesel - Metodi di calcolo e obblighi di comunicazione

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 20 aprile 2015, n. 2015/652/Ue

(Guue 25 aprile 2015 n. L 107)

Direttiva che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/Cee del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 7-bis, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

(1) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica da stabilire a norma dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/Ce dovrebbe produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito all'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 2, della stessa direttiva.

Il metodo di calcolo dovrebbe garantire precisione, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi. Al tempo stesso, il metodo dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti. Anche l'impatto del metodo di calcolo sulle raffinerie dell'Unione dovrebbe essere considerato attentamente. Di conseguenza, il metodo di calcolo dovrebbe basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di un particolare combustibile. Ciò presenterebbe il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri. In questa fase il metodo di calcolo proposto non dovrebbe richiedere la differenziazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili in base all'origine della materia prima, in quanto ciò pregiudicherebbe gli investimenti attualmente in corso presso alcune raffinerie dell'Unione.

(2) Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori che sono piccole e medie imprese (Pmi) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/Ce dovrebbero, per quanto possibile, essere ridotti al minimo nel contesto dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce. Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell'Unione non dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o possono essere difficili da ottenere.

(3) Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions — Uer), incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione delle Uer da parte dei fornitori, occorrerebbe autorizzare l'uso di vari schemi di riferimento delle emissioni per il calcolo e la certificazione delle Uer. Dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di Uer che hanno inizio dopo la data di definizione del valore di riferimento per i carburanti di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/Ce, vale a dire dopo il 1o gennaio 2011.

(4) La media ponderata dei valori standard delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano i greggi lavorati consumati nell'Unione costituisce un metodo di calcolo semplice tramite il quale i fornitori possono determinare il contenuto di gas a effetto serra dei combustibili da essi forniti.

(5) Le Uer dovrebbero essere stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme contenuti nelle norme internazionali, in particolare Iso 14064, Iso 14065 e Iso 14066.

(6) È inoltre appropriato facilitare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa relativa alle Uer, incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. A tale scopo dovrebbero essere preparati, sotto l'egida della Commissione, orientamenti non legislativi sugli approcci per la quantificazione, la verifica, la convalida, il monitoraggio e la comunicazione di tali Uer (compresa la riduzione della combustione in torcia e del rilascio in atmosfera nei siti di produzione) prima della fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 7 della presente direttiva.

(7) L'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/Ce richiede la definizione di un metodo volto a determinare il valore di riferimento per i carburanti basato sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe basarsi sui quantitativi di combustibile diesel, benzina, gasolio destinato alle macchine mobili non stradali, gas di petrolio liquefatto (Gpl) e gas naturale compresso (Gnc) consumato, e utilizzare i dati comunicati ufficialmente dagli Stati membri nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti non dovrebbe essere il valore del combustibile fossile di riferimento usato per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, che dovrebbe rimanere quello previsto nell'allegato IV della direttiva 98/70/Ce.

(8) Poiché la composizione del mix dei combustibili fossili in questione varia di poco da un anno all'altro, anche la variazione annua dell'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili sarà limitata. È dunque appropriato che il valore di riferimento per i carburanti si basi sui dati del consumo medio dell'Unione per il 2010 comunicati dagli Stati membri nell'ambito della Unfccc.

(9) Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe rappresentare una intensità media delle emissioni di gas a effetto serra a monte e l'intensità media del carburante di una raffineria complessa per i combustibili fossili. Di conseguenza, il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe essere calcolato utilizzando i valori medi standard dei rispettivi combustibili. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe restare immutato per il periodo fino al 2020, al fine di garantire la certezza normativa ai fornitori per i loro obblighi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra in rapporto ai combustibili forniti.

(10) L'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 98/70/Ce prevede l'adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. A norma di tale articolo, il metodo di calcolo dovrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire questa compatibilità, è opportuno usare lo stesso fattore di adeguamento per l'efficienza.

(11) Come stabilito all'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce, l'elettricità fornita per il trasporto su strada può essere comunicata dai fornitori nelle relazioni annuali che devono presentare agli Stati membri. Per limitare i costi amministrativi, ai fini della comunicazione da parte del fornitore, è opportuno che il metodo di calcolo si basi su una stima piuttosto che su un'effettiva misurazione del consumo di elettricità di un veicolo stradale o di un motociclo elettrico.

(12) È auspicabile includere un approccio dettagliato per stimare la quantità e l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti nei casi in cui sono trattati insieme ai combustibili fossili nel corso di uno stesso processo. Occorre utilizzare un metodo specifico perché il quantitativo del biocarburante risultante non è misurabile, ad esempio nel caso di idrotrattamento di oli vegetali con un combustibile fossile. L'articolo 7-quinquies, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce stabilisce che, ai fini dell'articolo 7-bis e dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della stessa direttiva, le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti prodotte durante il ciclo di vita devono essere calcolate con lo stesso metodo. Pertanto, la certificazione delle emissioni di gas a effetto serra con sistemi volontari riconosciuti è altrettanto valida ai fini dell'articolo 7-bis che ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce.

(13) All'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce si dovrebbe integrare l' utilizzo di un formato armonizzato e le definizioni armonizzate dei dati da comunicare. È necessario armonizzare la definizione dei dati per la corretta esecuzione del calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra legato agli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei singoli fornitori, in quanto tali dati costituiscono i principali elementi del metodo di calcolo armonizzato a norma dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 98/70/Ce. I dati comprendono l'identificazione del fornitore, il quantitativo e il tipo di combustibile o energia immessi sul mercato.

(14) L'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce dovrebbe essere integrato da obblighi armonizzati in materia di comunicazione, da un formato per la comunicazione e da definizioni armonizzate per le comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, questi obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del valore del carburante fossile di riferimento di cui al punto 19, parte C, dell'allegato IV della direttiva 98/70/Ce, nonché al punto 19, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/Ce, agevolando la comunicazione richiesta dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, nonché l'aggiornamento del metodo di calcolo al progresso tecnico e scientifico al fine di assicurare che esso risponda all'uso al quale è stato destinato. Tali dati dovrebbero comprendere i quantitativi e il tipo di combustibile o di energia immessi sul mercato, il luogo di acquisto e l'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato.

(15) È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione facendo affidamento su dati equivalenti raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV e alle definizioni di cui agli allegati I e III.

(16) L'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/Ce consente l'adozione delle eventuali norme necessarie al fine di facilitare la comunicazione da parte di gruppi di fornitori ai sensi dell'articolo 7— bis, paragrafo 4, della stessa direttiva. È auspicabile che tale comunicazione venga facilitata al fine di evitare perturbazioni ai movimenti fisici dei combustibili, dal momento che diversi fornitori immettono sul mercato diversi combustibili in proporzioni variabili e, pertanto, potrebbero dover mobilitare livelli diversi di risorse per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. È pertanto necessario armonizzare le definizioni relative all'identificazione dei fornitori, al quantitativo, al tipo, al luogo d'acquisto e all'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato. Inoltre, per evitare un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 4, è opportuno armonizzare l'attuazione del metodo di calcolo e comunicazione negli Stati membri, comprese le comunicazioni alla Commissione in modo che le necessarie informazioni da parte di un gruppo di fornitori riguardi uno specifico Stato membro.

(17) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/Ce, gli Stati membri devono presentare una comunicazione annuale sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili per l'anno civile precedente, nel formato stabilito dalla decisione 2002/159/Ce della Commissione 2 . Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/70/Ce dalla direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e dei conseguenti obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri e a fini di efficacia e armonizzazione, è necessario chiarire quali informazioni debbano essere comunicate e adottare il formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri.

(18) La Commissione ha presentato una proposta di misura al comitato istituito il 23 febbraio 2012 dalla direttiva 98/70/Ce. Il comitato non è stato in grado di esprimere un parere con la necessaria maggioranza qualificata. È opportuno pertanto che la Commissione presenti una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/Ce del Consiglio 3 ,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Oggetto — Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/Ce.

2. La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/Ce, si applicano le seguenti definizioni:

1) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;

2) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine:

a) che abbia gravità Api (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (Astm) 4 D287;

b) che abbia viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione:

Viscosità (centipoise) = 518,98e-0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

c) che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio 5 ; e d) per la quale la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

3) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (Cee) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

4) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

5) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità Api superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova Astm D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (Cee) n. 2658/87.

Articolo 3

Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

1. Ai fini dell'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, gli Stati membri si assicurano che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.

2. Ai fini dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, gli Stati membri richiedono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il formato di cui all'allegato IV della presente direttiva.

3. Ai fini dell'articolo 7-bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/Ce, ogni Stato membro assicura che un gruppo di fornitori che sceglie di essere considerato come un fornitore unico soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7— bis, paragrafo 2, all'interno di tale Stato membro.

4. Per i fornitori che sono Pmi gli Stati membri applicano il metodo semplificato di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/Ce, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Comunicazione da parte degli Stati membri

1. Quando presentano la relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/Ce, gli Stati membri forniscono alla stessa i dati di cui all'allegato III relativamente al rispetto dell'articolo 7-bis di tale direttiva.

1. Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7-bis della direttiva 98/70/Ce, come definito nell'allegato III della presente direttiva.

2. Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente messi a disposizione ai sensi del regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente.

3. I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 aprile 2017 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 7

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015.

 

Allegato I 1

Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'energia

Parte 1

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia ascrivibili a un fornitore

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e energia è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1

CH4: 25

N2O: 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e l'energia forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

 

dove s'intende con:

a) "#", l'identificazione del fornitore (vale a dire, l'identificazione della persona responsabile del pagamento dell'accisa) definita nel regolamento (Ce) n. 684/2009 della Commissione6 come codice accisa dell'operatore (numero di registrazione del sistema di scambio di dati sulle accise (Seed) o numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) nella tabella 1, punto 5, lettera a), dell'allegato I del suddetto regolamento per i codici del tipo di destinazione da 1 a 5 e 8), che è anche il responsabile del pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/118/Ce del Consiglio7 nel momento in cui tale accisa è divenuta esigibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva. Se tale identificazione non è disponibile, gli Stati membri garantiscono che sia utilizzato un mezzo equivalente di identificazione conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

b) "x", i tipi di combustibile e energia che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva espressi come indicato nella tabella 1, punto 17, lettera c), dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 684/2009. Se questi dati non sono disponibili, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

c) "MJx", l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile "x", espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.

i) Quantità di ciascun combustibile per tipo di combustibile

Essa è ricavata dai dati comunicati a norma della tabella 1, punto 17, lettere d), f) e o), dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 684/2009. Le quantità di biocarburante sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (potere calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/Ce. Le quantità di combustibile di origine non biologica sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (valore calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'appendice 1 della relazione Well-to-Tank (versione 4) del luglio 20138 del Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC)9 .

ii) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti

Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato IV, parte C, punto 17, della direttiva 98/70/Ce.

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, la quantità e il tipo di ogni biocarburante sono presi in considerazione ai fini del calcolo e comunicati agli Stati membri dai fornitori.

Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10 .

Se i dati relativi alla quantità non sono raccolti a norma del regolamento (Ce) n. 684/2009, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise.

iii) Quantità di elettricità consumata

Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore alle competenti autorità di ciascuno Stato membro secondo la seguente formula:

elettricità consumata = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

d) riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UeR)

Consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction) dichiarata dal fornitore, espressa in gCO2eq se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

i) Ammissibilità

Le UeR sono applicabili solo alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o Gpl.

Le UeR ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

Le UeR sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UeR non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/Ce.

ii) Calcolo

Le UeR sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare Iso 14064, Iso 14065 e Iso 14066.

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UeR e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma Iso 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (Ue) n. 600/2012 della Commissione11 e dal regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione12 . I metodi di stima delle UeR devono essere verificati conformemente alla norma Iso 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma Iso 14065;

e) con "GHGix" s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in gCO2eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o energia come segue.

i) L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica è "l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita" per tipo di combustibile elencato nell'ultima colonna della tabella di cui alla parte 2, punto 5, del presente allegato.

ii) L'elettricità è calcolata come indicato nella parte 2, punto 6.

iii) Intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce è calcolata in base all'articolo 7 quinquies della medesima direttiva. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/Ce relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1, di detta direttiva. L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/Ce è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

iv) Trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

f) "AF" esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente Fattore di efficienza
Motore a combustione interna 1
Motopropulsore elettrico a batteria 0,4
Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno 0,4

Parte 2

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1. UeR dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UeR possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano all'autorità designata dagli Stati membri le seguenti informazioni:

a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011;

b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2eq;

c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

d) la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine fino al quarto decimale;

e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2eq/MJ di materia prima prodotta;

f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto gas-petrolio (GOR) in soluzione medio annuo, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, pressione del giacimento, profondità e produzione di petrolio greggio del pozzo.

2. Origine

Con "origine" s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, del presente allegato, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 2964/95 del Consiglio13 ; oppure

b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'"origine" deve far riferimento alla provenienza Ue o non Ue del combustibile.

Le informazioni raccolte e trasmesse dai fornitori agli Stati membri riguardo all'origine dei combustibili sono riservate, ma ciò non preclude alla Commissione di pubblicare informazioni di carattere generale o in forma sintetica che non contengano dati relativi alle singole imprese.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con "origine" s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/Ce.

Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con "luogo di acquisto" s'intende il paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'energia hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'energia a norma del regolamento (CeE) n. 2454/93 della Commissione.

4. Pmi

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono Pmi l'"origine" e il "luogo d'acquisto" si riferiscono alla provenienza Ue o non Ue, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5. Valori medi standard di intensità dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei combustibili diversi dai biocarburanti e dall'elettricità

Fonte di materie prime e processo Combustibile immesso sul mercato Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ) Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)
Greggio convenzionale Benzina 93,2 93,3
Liquido da gas naturale (GTL) 94,3
Liquido da carbone 172
Bitume naturale 107
Scisti bituminosi 131,3
Greggio convenzionale Diesel o gasolio 95 95,1
Liquido da gas naturale (GTL) 94,3
Liquido da carbone 172
Bitume naturale 108,5
Scisti bituminosi 133,7
Qualsiasi fonte fossile Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata 73,6 73,6
Gas naturale, miscela dell'Ue Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata 69,3 69,3
Gas naturale, miscela dell'Ue Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata 74,5 74,5
Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata 3,3 3,3
Gas naturale mediante steam reforming Idrogeno compresso in una cella a combustibile 104,3 104,3
Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica Idrogeno compresso in una cella a combustibile 9,1 9,1
Carbone Idrogeno compresso in una cella a combustibile 234,4 234,4
Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo Idrogeno compresso in una cella a combustibile 52,7 52,7
Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili Benzina, diesel o gasolio 86 86

6. Elettricità

Per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori dell'energia elettrica utilizzata dai veicoli e dai motocicli elettrici, gli Stati membri devono calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori a determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri a norma dei seguenti atti:

a) regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio14 ;

b) regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15 ; oppure

c) regolamento delegato (Ue) n. 666/2014 della Commissione16 .

7. Denominazione commerciale delle materie prime

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Allegato II

Calcolo del valore di riferimento

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Allegato III

Comunicazione degli Stati membri alla Commissione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2. I dati di cui al punto 3 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o l'energia immessi sul mercato dai fornitori in un dato Stato membro (compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro).

3. Per ogni combustibile ed energia, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al punto 2 e secondo le definizioni di cui all'allegato I:

a) tipo di combustibile o energia;

b) volume o quantità di elettricità;

c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

d) UeR;

e) origine;

f) luogo di acquisto.

Allegato IV

Formato per la comunicazione delle informazioni

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Formato per la comunicazione delle informazioni

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Note ufficiali

1.

Gu L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

2.

Decisione 2002/159/Ce della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (Gu L 53 del 23 febbraio 2002, pag. 30).

3.

Decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Gu L 184 del 17 luglio 1999, pag. 23).

4.

American Society for Testing and Materials: http://www.astm.org/index.shtml

5.

Regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

6.

Regolamento (Ce) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (Gu L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

7.

Direttiva 2008/118/Ce del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/Cee (Gu L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

8.

http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

9.

Il consorzio JEC riunisce il Centro europeo della Commissione comune di ricerca (CCR), EUCAR (Consiglio europeo per Automotive R&S) e CONCAWE (associazione europea delle compagnie petrolifere per l'ambiente, la salute e la sicurezza nella raffinazione e distribuzione).

10.

Regolamento (Ce) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Gu L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

11.

Regolamento (Ue) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

12.

Regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

13.

Regolamento (Ce) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità̀ la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (Gu L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

14.

Regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (Gu L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

15.

Regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (Gu L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

16.

Regolamento delegato (Ue) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

Note redazionali

1.

Si riporta il testo della rettifica pubblicata sulla Guue 27 maggio 2015 n. L 129:

"Pagina 31, allegato I, parte 1, punto 3, formula relativa all'intensità dei gas a effetto serra del fornitore:
anziché:
«GHHix»
leggi:
«GHGix»".

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