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Dm Ambiente 22 marzo 2017

Tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo - Campionamento e relazioni da presentare - Ottemperanza alla decisione 2015/253/Ue - Modifiche all'allegato X, Parte I, sezione 3, alla Parte V del Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 22 marzo 2017

(Gu 12 aprile 2017 n. 86)

Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/Ue della direttiva n. 1999/32/Ce, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla Ce

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro della salute

e

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte quinta, Titolo III, ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la direttiva comunitaria 1999/32/Ce del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;

Considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità alla direttiva 99/32/Ce, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati ed utilizzati sul territorio nazionale e l'invio alla Commissione europea di una relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili;

Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/Ue del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/Ce, che ha disciplinato le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi;

Considerato che l'attuazione della decisione 2015/253/Ue richiede l'introduzione di una serie di norme di dettaglio dirette a garantire l'effettiva applicazione delle nuove modalità di controllo e di elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento delle attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, Parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, decorsi i termini previsti dall'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;

Acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006

1. Nell'allegato X, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 sono inserite le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2-bis:

"2-bis. Modalità di raccolta dei dati e delle informazioni sui combustibili per uso marittimo.

2-bis.1. È assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile almeno pari al 10% del numero delle navi facenti annualmente scalo presso il territorio italiano. Tale numero corrisponde alla media annuale delle navi facenti scalo sul territorio italiano calcolata sulla base dei dati registrati nei tre anni civili precedenti attraverso il sistema SafeSeaNet (sistema di gestione delle informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/Ce per registrare e scambiare informazioni sui risultati dei controlli ai sensi della direttiva 1999/32/Ce). A tal fine, una nave è conteggiata una sola volta per ciascun anno in cui ha effettuato uno o più scali sul territorio italiano.

2-bis.2. È assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante campionamento e analisi almeno pari al 20% degli accertamenti di cui al punto 2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale è elevata al 30%.

2-bis.3. È assicurato l'accertamento, mediante campionamento e analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi al momento della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che, nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del sistema di informazione dell'Unione (sistema che utilizza i dati sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet) o dalla relazione di cui all'art. 298, comma 2-bis, hanno consegnato almeno tre volte combustibili non conforme a quanto indicato nel bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la fine dell'anno successivo a quello in cui è stata riscontrata la consegna di combustibile non conforme.

2-bis.4. In caso di accertamento mediante controllo sui campioni sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il bollettino di consegna del combustibile il prelievo è effettuato conformemente alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della Convenzione Marpol.

2-bis.5. In caso di accertamento mediante controllo sui combustibili presenti nei serbatoi della nave, si devono effettuare uno o più prelievi istantanei nel punto dell'impianto servizio combustibile in cui è installata un'apposita valvola, secondo quanto è indicato nel sistema di tubature del combustibile della nave o quanto è previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre che tale sistema o tale piano siano stati approvati dall'Autorità competente dello Stato di bandiera della nave o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'autorità stessa. Per impianto servizio combustibile si intende il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se il punto di prelievo non è reperibile con le modalità di cui sopra, il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un punto, proposto dal rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione) ed accettato dall'autorità competente per il controllo, in cui sia installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) è accessibile in modo facile e sicuro;

b) permette di tenere conto delle differenti qualità di combustibile utilizzato in relazione a ciascun apparato motore ad olio combustibile;

c) è situato a valle della cassa di servizio da cui proviene il combustibile utilizzato; per cassa di servizio si intende il serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori ad olio combustibile che sono situati a valle;

d) è quanto più vicino possibile, in condizioni di sicurezza, all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile, considerando il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione a valle del punto di campionamento stesso.

In tutti i casi è possibile effettuare un prelievo istantaneo presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile per determinare se vi sia una eventuale contaminazione incrociata di combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.

2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati dai serbatoi della nave devono essere raccolti in un contenitore che permetta di riempire almeno tre fiale per campioni rappresentative del combustibile utilizzato. Le fiale per campioni devono essere sigillate dall'autorità competente per il controllo con un mezzo di identificazione, affisso in presenza del rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione). Il mezzo di identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti i controlli. Due fiale devono essere avviate alle analisi. Una fiala deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del prelievo, in modo idoneo nel rispetto delle procedure tecniche attinenti alle modalità di conservazione di tale tipologia di campioni.

2-bis.7. Con apposita ordinanza l'autorità marittima e, ove istituita, l'autorità portuale, prescrive nell'ambito territoriale di competenza:

l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di comunicare a tale autorità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;

l'obbligo, per il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile, di trasmettere a tale autorità, entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato; in caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.";

b) nella sezione 3, al paragrafo 3:

al punto 3.1. le parole "effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti "effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere a) e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal punto 3.6. In occasione di ciascun controllo, devono essere registrati gli elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti";

al punto 3.5. è aggiunto il seguente periodo finale "Per i combustibili per uso marittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.";

dopo il punto 3.5., è inserito il seguente punto 3.6.: "3.6. Per la trasmissione dei dati previsti al punto 3.1, in relazione ai combustibili per uso marittimo, è utilizzato il seguente elenco:";

dopo il punto 3.6., come inserito dal presente decreto, è inserito l'elenco contenuto nell'allegato del presente decreto;

c) nella sezione 3, alla tabella I, sono soppresse le righe relative ai combustibili per uso marittimo e le note 2, 3 e 4;

d) nella sezione 5, dopo le parole "devono rispettare, ai fini dell'utilizzo," sono inserite le seguenti "nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,".

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Roma, 22 marzo 2017

Allegato

 

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