Dm Ambiente 25 luglio 2014
Modifiche agli allegati III e IV al Dlgs 27/2014 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 25 luglio 2014
(Gu 26 settembre 2014 n. 224)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e della direttiva 2003/108/Ce, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Viste le direttive delegate 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue 2014, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue, della Commissione del 13 marzo 2014, che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue 2014, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
1. All'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo il punto 4 f) è aggiunto il seguente:
4 g | Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue: a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20°C; b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per tutte le altre applicazioni in interni. |
Scade il 31 dicembre 2018 |
b) Dopo il punto 40 è aggiunto il seguente:
41 | Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio) | Scade il 31 dicembre 2018 |
Articolo 2
1. All'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 34 sono aggiunti i seguenti:
a) punto 35:
35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.
"Scade il 21 luglio 2024";
b) punto 36:
36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press" per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
"Scade il 31 dicembre 2020".
Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021;
c) punto 37:
37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1% dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:
i) soluzioni con acidità < pH 1;
ii) soluzioni con alcalinità > pH 13;
iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeni;
c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.
"Scade il 31 dicembre 2018";
d) punto 38:
38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche.
"Scade il 31 dicembre 2019".
Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020;
e) punto 39:
39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprietà:
a. dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non è superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilità tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare più spazio per il rivelatore;
b. una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se è valida almeno una delle seguenti condizioni:
i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns;
ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm2;
iii) un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 103;
c. un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;
d. un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm2 per la rivelazione di elettroni o ioni;
e. un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107.
Il periodo di esenzione scade il:
a. 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;
b. 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c. 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali;
f) punto 40:
40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.
"Scade il 31 dicembre 2020".
Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 25 luglio 2014.