Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 25 luglio 2014

(Gu 26 settembre 2014 n. 224)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e della direttiva 2003/108/Ce, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Viste le direttive delegate 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue 2014, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue, della Commissione del 13 marzo 2014, che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2014/69/Ue, 2014/70/Ue, 2014/71/Ue 2014, 2014/72/Ue, 2014/73/Ue, 2014/74/Ue, 2014/75/Ue, 2014/76/Ue, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il punto 4 f) è aggiunto il seguente:

 

4 g Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue:
a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20°C;
b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per tutte le altre applicazioni in interni.
Scade il 31 dicembre 2018

 

b) Dopo il punto 40 è aggiunto il seguente:

 

41 Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio) Scade il 31 dicembre 2018

Articolo 2

1. All'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 34 sono aggiunti i seguenti:

a) punto 35:

35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.

"Scade il 21 luglio 2024";

b) punto 36:

36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi "C-press" per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

"Scade il 31 dicembre 2020".

Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021;

c) punto 37:

37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1% dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i) soluzioni con acidità < pH 1;

ii) soluzioni con alcalinità > pH 13;

iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeni;

c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

"Scade il 31 dicembre 2018";

d) punto 38:

38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche.

"Scade il 31 dicembre 2019".

Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020;

e) punto 39:

39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprietà:

a. dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non è superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilità tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare più spazio per il rivelatore;

b. una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se è valida almeno una delle seguenti condizioni:

i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns;

ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm2;

iii) un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 103;

c. un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;

d. un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm2 per la rivelazione di elettroni o ioni;

e. un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107.

Il periodo di esenzione scade il:

a. 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;

b. 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c. 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali;

f) punto 40:

40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

"Scade il 31 dicembre 2020".

Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 25 luglio 2014.

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