Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/75/Ue

Sostanze pericolose - Esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo - Modifica allegato IV, direttiva 2011/65/Ue

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 13 marzo 2014, n. 2014/75/Ue

(Guue 20 maggio 2014 n. L 148)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Numerosi strumenti di monitoraggio e controllo industriali sono muniti di schermi retroilluminati a cristalli liquidi che richiedono l'uso di lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti 5 mg di mercurio. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione delle lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti mercurio destinate all'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

(3)  Per consentire la riparazione e prolungare la durata d'uso dei prodotti, è opportuno concedere un'esenzione dalla restrizione dell'uso di mercurio in tali tipi di lampade per la retroilluminazione degli schermi a cristalli liquidi degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Ai sensi del principio "riparazione allo stato originale", è opportuno applicare l'esenzione di validità settennale a tutti i prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017, ossia la data di conformità degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. È inverosimile che l'esenzione incida negativamente sull'innovazione.

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 35:

"35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.

Scade il 21 luglio 2024."

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