Aee, recepite nel Dlgs 27/2014 esenzioni Ue piombo e mercurio
Sostanze pericolose
È in vigore dal 26 settembre 2014 il Dm Ambiente 25 luglio 2014 che recepisce le 8 direttive europee del 2014 (dalla 2014/69/Ue alla 2014/76/Ue) sulle esenzioni dal divieto di uso di piombo e mercurio in alcune apparecchiature elettroniche.
L'Unione europea, constatato che la tecnologia attuale non consente di fare a meno di piombo e mercurio nella realizzazione di alcune apparecchiature, con le direttive da 2014/69/Ue a 2014/76/Ue ha consentito, fino al dicembre 2018 specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in determinate apparecchiature puntualmente indicate nelle direttive e ora recepite dal Dm 25 luglio 2014 in parola.
Il Dm 25 luglio 2014 è stato emanato ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 27/2014 che consente di modificare gli allegati tecnici al Dlgs con semplice decreto ministeriale. Il Dlgs 27/2014 ha recepito la nuova "direttiva Aee" 2011/65/Ue, mandando in soffitta la precedente disciplina del 2002.
Restrizione dell'uso di determinate sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Aee") - Abrogazione direttiva 2002/95/Ce
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione direttiva 2011/65/Ue - Modifica del Dlgs 151/2005
Modifiche agli allegati III e IV al Dlgs 27/2014 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
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