Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/76/Ue

Sostanze pericolose - Esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano - Modifica allegato III, direttiva 2011/65/Ue

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 13 marzo 2014, n. 2014/76/Ue

(Guue 20 maggio 2014 n. L 148)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)  I tubi luminosi a scarica fabbricati a mano sono lampade fabbricate a mano per usi speciali esistenti in una notevole varietà. A titolo di esempio si annoverano la segnaletica al neon, l'illuminazione architettonica specifica e gli emettitori di luce speciali utilizzati nella ricerca analitica chimica. Poiché questi tubi sono usati in applicazioni in interni ed esterni e con una composizione dello spettro cromatico individuale, devono poter funzionare in modo affidabile in condizioni climatiche delicate e fredde con un'aspettativa di vita molto elevata perché sono spesso di difficile accesso. Per funzionare correttamente in tali condizioni, questi tubi necessitano di un quantitativo minimo di mercurio.

(3)  L'eliminazione o la sostituzione del mercurio nei tubi luminosi a scarica e la loro sostituzione integrale con altre tecnologie è impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico. È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di uso del mercurio nei tubi luminosi a scarica utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa. È necessario limitare l'uso del mercurio al quantitativo minimo necessario e il periodo di validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di evitare impatti negativi sull'innovazione.

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è inserito il seguente punto 4 g):

4 g)

Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue:

a)  20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C;

b)  15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le tutte le altre applicazioni in interni.

Scade il 31 dicembre 2018"

 

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