Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 6 agosto 2015

(Gu 1° ottobre 2015 n. 228)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/Ue, 2015/574/Ue del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Vista la direttiva delegata 2012/50/Ue del 10 ottobre 2012 della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) — IV la scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016;

Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva delegata 2012/50/Ue nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 al punto 7 c) IV non è stata riportata la data di scadenza dell'esenzione;

Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Viste le direttive delegate 2015/573/Ue, 2015/574/Ue del 30 gennaio 2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati II e IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2015/573/Ue, 2015/574/Ue e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Ritenuto altresì di completare la tabella dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando la data di scadenza dell'esenzione;

Decreta:

Articolo 1

L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.

Articolo 2

All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 c) — IV è sostituito dal seguente:

 

7 c) IV Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti Scade il 21 luglio 2016

Articolo 3

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:

 

41 Piombo come stabilizzatore del cloruro di polivinile (Pvc) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. Scade il 31 dicembre 2018
42 Mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50MHz).

 

Scade il 30 giugno 2019

 

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

 

Roma, 6 agosto 2015

Allegato I

"Allegato II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)

Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)

Dibutilftalato (DBP) (0,1%)

Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle Aee commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.".

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