Dm Ambiente 6 agosto 2015
Aee - Deroghe al divieto di usare piombo e mercurio in determinate apparecchiature - Attuazione direttive Commissione Ue 2015/573/Ue, 2015/574/Ue e 2015/863/Ue
Ultima versione disponibile al 02/05/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 6 agosto 2015
(Gu 1° ottobre 2015 n. 228)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/Ue, 2015/574/Ue del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Vista la direttiva delegata 2012/50/Ue del 10 ottobre 2012 della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) — IV la scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016;
Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva delegata 2012/50/Ue nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 al punto 7 c) IV non è stata riportata la data di scadenza dell'esenzione;
Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Viste le direttive delegate 2015/573/Ue, 2015/574/Ue del 30 gennaio 2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati II e IV della direttiva 2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2015/573/Ue, 2015/574/Ue e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Ritenuto altresì di completare la tabella dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando la data di scadenza dell'esenzione;
Decreta:
Articolo 1
L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.
Articolo 2
All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 c) — IV è sostituito dal seguente:
7 c) IV | Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti | Scade il 21 luglio 2016 |
Articolo 3
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:
41 | Piombo come stabilizzatore del cloruro di polivinile (Pvc) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. | Scade il 31 dicembre 2018 |
42 | Mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50MHz).
|
Scade il 30 giugno 2019 |
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 6 agosto 2015
Allegato I
"Allegato II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%)
Cadmio (0,01%)
Cromo esavalente (0,1%)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%)
Dibutilftalato (DBP) (0,1%)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle Aee commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.".