Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/73/Ue

Sostanze pericolose - Esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato - Modifica allegato IV, direttiva 2011/65/Ue

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 13 marzo 2014, n. 2014/73/Ue

(Guue 20 maggio 2014 n. L 148)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Gli elettrodi di platino platinato sono elettrodi di platino ricoperti da un sottile strato di nero di platino. Tali elettrodi sono impiegati per effettuare misurazioni di conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Né la sostituzione, né l'eliminazione del piombo dagli elettrodi di platino platinato, né tanto meno la loro sostituzione con altri tipi di elettrodi sono praticabili sotto il profilo tecnico e scientifico.

(3) È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo negli elettrodi impiegati per effettuare misurazioni della conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Tale periodo transitorio è necessario per la ricerca e non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 37:

"37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b)  misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i) soluzioni con acidità < pH 1;

ii) soluzioni con alcalinità > pH 13;

iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2018."

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