Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/69/Ue

Sostante pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("Aee") - Esenzione per piombo nella ceramica dielettrica in condensatori - Modifica allegato IV direttiva 2011/65/Ue

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 13 marzo 2014, n. 2014/69/Ue

(Guue 20 maggio 2014 n. L 148)

Direttiva che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Sono ancora tecnicamente impraticabili la sostituzione del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e la sostituzione di tali componenti negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

(3) Anche se la sostituzione del piombo nei condensatori a bassa tensione è possibile per altre applicazioni, l'uso dei componenti senza piombo negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali prevede che i fabbricanti riprogettino i loro prodotti o le relative parti e ne riqualifichino la nuova progettazione, al fine di renderli tecnicamente praticabili e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto l'uso del piombo nei condensatori a bassa tensione per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali fino al 31 dicembre 2020. Alla luce dei cicli di innovazione di tali strumenti si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4) Ai sensi del principio "riparazione allo stato originale" della direttiva 2011/65/Ue, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 40:

"40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021."

 

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