Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione di esecuzione 23 giugno 2014, n. 2014/389/Ue

(Guue 24 giugno 2014 n. L 183)

Decisione relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia 1 , in particolare la sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , dell'allegato V,

considerando quanto segue:

(1) la sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto i) , dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, relativo all'inclusione di tutti i voli tra due aerodromi situati nel territorio croato e di tutti i voli tra un aerodromo situato nel territorio croato e un aerodromo situato in un paese esterno al See (nel prosieguo: "attività di trasporto aereo supplementari") , stabilisce che, in deroga all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della citata direttiva con inizio il 1° gennaio 2013, ha inizio il 1° gennaio 2014 per le attività di trasporto aereo supplementari.

(2) A norma della sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto ii) , dell'allegato V, dell'atto di adesione della Croazia, e in deroga all'articolo 3-quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/Ce, la Commissione, seguendo la procedura di cui alla stessa disposizione, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari entro un periodo di sei mesi dalla data di adesione.

(3) La quantità totale di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei è definita come percentuale delle emissioni storiche del trasporto aereo. All'articolo 3, lettera s) , della direttiva 2003/87/Ce le emissioni storiche del trasporto aereo sono definite come la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della stessa direttiva. Secondo quanto previsto dall'articolo 3-quater, paragrafo 2, di detta direttiva, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei è calcolata sulla base della media delle emissioni storiche.

(4) In conformità all'articolo 18-ter della direttiva 2003/87/Ce la Commissione è stata coadiuvata da Eurocontrol ai fini del calcolo delle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari. Si è ritenuto che i migliori dati disponibili per calcolare le emissioni storiche fossero i dati completi relativi al traffico aereo contenuti nelle banche dati di Eurocontrol e provenienti dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta e dall'Unità centrale di gestione dei flussi di traffico aereo, che permettono di conoscere la durata effettiva della rotta di ogni singolo volo. Per ogni volo sono state calcolate le emissioni utilizzando le metodologie Ancat 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) e Case (Calculation of Emissions by Selective Equivalence) . Questo approccio, utilizzato per calcolare le emissioni storiche, è stato ulteriormente migliorato utilizzando le informazioni relative al consumo effettivo di carburante, fornite volontariamente da un numero rappresentativo di operatori aerei al fine di convalidare i risultati.

(5) È stato calcolato che nell'anno civile 2004 le emissioni annue dovute alle attività di trasporto aereo supplementari degli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce sono state pari a 114 024 tonnellate di CO2. Le emissioni annue di detti aeromobili per gli anni civili 2005 e 2006 sono state calcolate rispettivamente in 126 827 e 127 120 tonnellate di CO2. Le emissioni storiche del trasporto aereo sono pari a 122 657 tonnellate di CO2.

(6) A norma della sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto viii) , dell'allegato V, dell'atto di adesione della Croazia, e in deroga all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera d) , della direttiva 2003/87/Ce, per le attività di trasporto aereo supplementari il numero di quote da assegnare a titolo gratuito è calcolato moltiplicando il parametro di riferimento di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e) , della citata direttiva, per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma della sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto vi) , dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia.

(7) La Commissione ha analizzato le domande relative alle attività di trasporto aereo supplementari presentate dalla Croazia a norma della sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto vi) , dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia e i calcoli delle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari forniti da Eurocontrol, pervenendo alla conclusione che il parametro di riferimento di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera e) , della direttiva 2003/87/Ce non debba essere assoggettato a un fattore di correzione uniforme come previsto dalla sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto viii) , dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia.

(8) A norma della sezione 10 (I) , paragrafo 1, lettera a) , punto iii) , dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, in deroga all'articolo 3-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce, a decorrere dal 1o gennaio 2014 la percentuale di quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo supplementari è la percentuale delle quote rimanenti dopo aver calcolato il numero delle quote da assegnare a titolo gratuito a norma dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera d) , di tale direttiva e il numero delle quote da accantonare in una riserva speciale a norma dell'articolo 3-septies della stessa direttiva.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono state valutate in sede di Comitato sui cambiamenti climatici.

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Le emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari sono pari a 122 657 tonnellate di CO2.

Articolo 2

A livello unionale il numero totale di quote per le attività di trasporto aereo supplementari relative a ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 116 524.

Articolo 3

I risultati dei calcoli relativi al numero di quote da assegnare per attività di trasporto aereo supplementari in conformità al parametro di riferimento di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera e) , della direttiva 2003/87/Ce, sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Articolo 4

A livello unionale il numero totale di quote da assegnare a titolo gratuito per le attività di trasporto aereo supplementari relative a ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 41 584.

Articolo 5

A livello unionale il numero totale di quote supplementari da accantonare nella riserva speciale è pari a 3 495.

Articolo 6

A livello unionale il numero di quote supplementari per le attività di trasporto aereo da mettere all'asta per ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 71 445.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Note ufficiali

1.

GU L 112 del 24.4.2012, pag. 6.

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