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Decisione Commissione Ue 2011/638/Ue
Emission trading - Parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei
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- Avviso di rettifica pubblicato sulla Guue 5 maggio 2012 n. L 120 (05/05/2012)
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Commissione europea
Decisione 26 settembre 2011, n. 2011/638/Ue
(Guue 28 settembre 2011 n. L 252)
Decisione relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3-sexies della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) È necessario adottare i parametri di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei per il periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce e per il periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3-quater, paragrafo 2, della medesima direttiva.
(2) Le quote basate su tali parametri dovrebbero essere fissate fino al 2020, eccetto nei casi in cui gli atti adottati a norma dell'articolo 25-bis della direttiva 2003/87/Ce richiedano modifiche conseguenti.
(3) A seguito dell'integrazione nello Spazio economico europeo (See) della direttiva 2008/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, per decisione del Comitato misto See n. 6/2011, del 1° aprile 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo See1 , i parametri di riferimento devono essere applicati all'interno dello spazio See.
(4) Risulta pertanto necessario basare i parametri di riferimento sul numero di quote gratuite a livello del See fissate dalla decisione del Comitato misto See n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo See2 .
(5) I parametri di riferimento devono essere calcolati dividendo i numeri delle quote See applicabili al periodo o di scambio compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2012 e delle quote applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 per la somma dei dati in tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 3-sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
1. Fatto salvo l'articolo 25-bis, della direttiva 2003/87/Ce, il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.
2. Fatto salvo l'articolo 25-bis, della direttiva 2003/87/Ce, il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro 0,00513749531377628 quote per tonnellata-chilometro, equivalenti a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
Articolo 2
I calcoli relativi a un numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011
Note ufficiali
Gu L 93 del 7.4.2011, pag. 35.
Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.