Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 22 dicembre 2009, n. 1345

Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Opposizione in sede di Conferenza di servizi - Necessità di un atto costruttivo - Potere di veto dei Comuni - Non sussiste

Il parere negativo dei Comuni interessati dalla realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile è sempre rimesso, in sede di Conferenza di servizi, alla valutazione discrezionale della Regione.
Diversamente, evidenzia il Tar Lazio (sentenza 22 dicembre 2009, n. 1345), “al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, né dal richiamato articolo 12 del Dlgs 387/03”.
Sempre in base alla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, ricorda inoltre il Tar laziale, la P.a. dissenziente è comunque obbligata ad esprimere la propria opposizione attraverso un atto “costruttivo”; il parere che non indichi le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, non può essere considerato ammissibile (articolo 14-quater, legge 241/1990).

Tar Lazio

Sentenza 22 dicembre 2009, n. 1345

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(...) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (...), con domicilio eletto presso l'avv. (...) in Latina, largo Celli n.3;

 

contro

Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati (...), (...) e (...), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

Regione Lazio in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. (...), con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

Comune di Guarcino in persona del Sindaco p. t., non costituito;

Azienda Usl di Frosinone, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita;

Ministero per i beni e le attività culturali — Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio, Ministero dell'interno — Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

Arpa Lazio, Sezione Provinciale di Frosinone, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. (...), con domicilio eletto presso il Tar del Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

 

nei confronti di

(...) Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati (...), (...) e (...), con domicilio eletto presso il secondo in Latina, via Duca del Mare, 24;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dirigenziale n. 448 del 10 ottobre 2008, rilasciato dalla Provincia di Frosinone — Settore Ambiente ed (...) Srl, relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l'impiego di oli vegetali;

— del provvedimento della Regione Lazio — Dipartimento Territorio — Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli prot. n. 140723 del 4 agosto 2008, col quale è stato rilasciato giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;

— del verbale della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone in data 8 settembre 2008, inerente il progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ivi compresi i pareri favorevoli resi in tale sede dalla Regione Lazio, dall'Arpa Sezione di Frosinone e dalla Asl di Frosinone — Ufficio Fr 2 Alatri;

— di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali — Soprintendenza dei Beni Ambientali del Lazio, del Ministero dell'interno — Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dell'Arpa Lazio — Sezione Provinciale di Frosinone e della (...) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. (...) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e Diritto

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 26, la società (...) Srl – sub concessionaria della sorgente di acqua oligominerale denominata "Filette" (di cui è concessionario regionale il Comune di Guarcino) e titolare di un contratto per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua "San Luca" (di cui è concessionario regionale la Congregazione "Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma) — ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Provincia di Frosinone ha rilasciato alla società (...) Srl (...) l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 per la realizzazione di una centrale ad energia rinnovabile alimentata ad olio di palma per la produzione di energia elettrica, della potenza di 20,5 Mwe e 7,7 Mwt.

2) A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I) Incompetenza e carenza di potere della Provincia di Frosinone. Violazione del comma 4 dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/03: in violazione della norma richiamata, in presenza del dissenso rappresentato dal comune di Guarcino in sede di conferenza di servizi, la Provincia non ha rimesso la decisione alla Giunta Regionale.

II) Illegittimità dell'autorizzazione provinciale derivata dall'illegittimità del procedimento unico mediante conferenza di servizi, per violazione dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003. Non sono stati coinvolti nel procedimento la società (...) sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come "amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo "Amministrazioni interessate" ex articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/03.

III) Illegittimità del provvedimento di Via del 4 agosto 2008 e dell'autorizzazione provinciale n. 448/2008 per violazione dell'articolo 1 del Dlgs 105/92 e dell'articolo 3 legge 241/90. Nell'autorizzazione e nel provvedimento di Dia non viene fatto alcun riferimento al parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria in data 17 ottobre 2007, che ha ritenuto "le caratteristiche tecniche ed in particolare quelle riferite alle emissioni inquinanti nell'aria (…) incompatibili con la corretta salvaguardia del bacino idrico sottostante";

IV) Violazione dell'articolo 32 Cost. Violazione degli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater del Dlgs 152/2006. Violazione dell'articolo 1 del Dlgs 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l'ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell'acqua minerale.

Lo Sia presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall'impianto e il loro effetto sulla sorgente d'acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di Via contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.

V) Violazione dell'articolo 3 e ss. della legge 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili. Il provvedimento di Via contiene un serie di prescrizioni a carico del proponente che, non essendo state mai ottemperate, impedivano all'Amministrazione Provinciale di rilasciare l'autorizzazione unica.

3) Si sono costituiti in giudizio nell'ordine:

— in data 4 dicembre 2008, la società (...) Srl;

— in data 5 dicembre 2008, la Regione Lazio;

— in data 17 dicembre 2008, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (Arpa);

— in data 19 dicembre 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno;

— in data 19 dicembre 2008, la Provincia di Frosinone;

Tutte le parti ad eccezione dei menzionati Ministeri hanno prodotto ampie memorie difensive.

4) Con ordinanza n. 704 del 19 dicembre 2008 (confermata dal Consiglio di Stato sez. V con ordinanza n. 707 del 3 febbraio 2009) la Sezione ha accolto la domanda di sospensiva avendo ravvisato la probabile fondatezza del primo motivo di ricorso, inerente l'omessa rimessione della decisione finale alla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs n. 387/03.

5) La Provincia di Frosinone, prendendo atto della succitata ordinanza, ha sospeso in autotutela l'impugnata autorizzazione dirigenziale n. 448 del 10 ottobre 2008 e ha rimesso gli atti alla Regione Lazio, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 12 comma 4 del Dlgs n. 387/2003 e dall'articolo 5 della Dgr 18 luglio 2008 n. 517.

6) La Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 227 del 7 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs cit. ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza di servizi in ordine al rilascio del titolo autorizzativo per la "Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore alimentato a olio vegetale di palma con potenza di 20,5 Mw e 7,7 Mwt presso la Cartiera di Guarcino" alle prescrizioni e condizioni rese nel corso della Conferenza medesima, disponendo che la Direzione regionale competente trasmettesse l'adottata delibera alla Provincia di Frosinone per i successivi provvedimenti di competenza.

7) La Provincia di Frosinone, con provvedimento del 27 aprile 2009 ha quindi rilasciato alla società (...) una nuova autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione descritto e per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato.

8) Avverso i descritti provvedimenti la società (...) ha proposto motivi aggiunti contenenti le seguenti censure:

I.a) Violazione dell'articolo 3 legge 241/90. Violazione dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs n. 387/2003. Eccesso di potere. La Giunta Regionale — chiamata a pronunciarsi quale soggetto terzo rispetto all'Amministrazione provinciale procedente e a quella (Comune di Guarcino) che aveva manifestato il dissenso — avrebbe dovuto non soltanto valutare le ragioni dell'una e dell'altra Amministrazione e dirimere la situazione di dissenso venutasi a creare, ma avrebbe dovuto adottare la decisione conclusiva della conferenza dei servizi aperta su domanda della soc. (...) scrutinando l'intero materiale raccolto nel procedimento.

II.a) Violazione dell'articolo 3, 9 e 10 della legge 241/90 per mancata partecipazione al procedimento di (...) Srl

Si ribadisce che illegittimamente non è stata coinvolta nel procedimento la società (...), sub concessionaria per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali, la quale essendo titolare di concessione mineraria esercita poteri di natura pubblicistica che ne rendono doverosa la qualificazione come "amministrazione interessata; nonché i comuni limitrofi di Vico nel Lazio e Alatri, pur essendo "Amministrazioni interessate" ex articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/03.

III.a) Violazione dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs n. 387/2003 e dell'articolo 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Regione Lazio si è sottratta al compito di dirimere il contrasto tra Comune di Guarcino e Provincia di Frosinone ritenendo illegittimamente che le questioni afferenti alla compatibilità ambientale dell'impianto fossero ormai superate in considerazione di quanto stabilito dalla Via di cui al provvedimento n. 140723 del 4 agosto 2008.

IV.a) Violazione dell'articolo 1 del Dlgs 105/92 e dell'articolo 3 e ss. della legge 241/90. Non viene tenuto conto del parere sfavorevole della Direzione Regionale competente in materia mineraria del 17 ottobre 2007.

V.a) Violazione dell'articolo 32 Cost. Violazione degli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater del Dlgs 152/2006. Violazione dell'articolo 1 del Dlgs 105/92 che impone di tenere le acque minerali al riparo di ogni rischio di inquinamento, salva la dimostrazione sul piano scientifico della assoluta assenza di rischi non soltanto per l'ambiente e la salute ma anche di contaminazione dell'acqua minerale.

Lo Sia presenta gravi lacune con riferimento agli aspetti riguardanti la ricaduta delle polveri prodotte dall'impianto e il loro effetto sulla sorgente d'acqua minerale e sulla salute pubblica; il provvedimento di Via contiene solo generiche raccomandazioni inidonee ad assicurare la tutela delle sorgenti e della salute pubblica, anziché individuare specifiche e puntuali garanzie di tutela assoluta delle sorgenti anche a presidio della salute pubblica.

9) Le parti in giudizio hanno depositato memorie e documenti deducendo l'infondatezza dei motivi aggiunti.

10) Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, la causa è stata riservata per la decisione.

11) In via preliminare, il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse della società (...) alla impugnazione dell'autorizzazione n. 448 del 10 ottobre 2008, rilasciata dalla Provincia di Frosinone — Settore Ambiente ed Energia alla (...) Srl, relativamente alla parte in cui autorizza la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili mediante l'impiego di oli vegetali.

Tale atto, infatti, è stato sostituito dal provvedimento del 27 aprile 2009, impugnato con i motivi aggiunti.

Va dichiarato quindi improcedibile il ricorso introduttivo con riguardo alla impugnazione della menzionata autorizzazione.

Le censure proposte con il ricorso introduttivo avverso la Via prot. n. 140723 del 4 agosto 2008, sono state riproposte con i motivi aggiunti e possono essere trattate congiuntamente.

12) Nel merito ricorso e motivi aggiunti sono infondati.

13) Con la prima e terza censura dei motivi aggiunti la ricorrente contesta l'illegittimità della delibera della Giunta Regionale n. 227 del 7 aprile 2009 perché si sarebbe limitata a ribadire quanto statuito dalla Conferenza di servizi, senza svolgere il prescritto compito di dirimere il contrasto tra il Comune ricorrente e la Provincia, al fine di cercare una soluzione condivisa.

14) I motivi sono infondati.

15) L'articolo 12 comma 3 del Dlgs n. 387/2003 prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (…).

Il quarto comma dispone che "l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle Regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni".

L'autorizzazione unica prevista dalle richiamate norme deve essere rilasciata a seguito dell'esito positivo della conferenza di servizi che l'amministrazione procedente deve indire ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 241/90.

L'articolo 14 quater al primo comma dispone che "Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

16) Dal combinato disposto dell'articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003 e dell'articolo 14 quater comma 1 della legge 241/90 deriva, quindi, l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l'impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche "recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Nel caso che ci occupa il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza di servizi e in sede di procedura di Via è sempre stato orientato nel senso della ferma opposizione al progetto senza che venissero indicate le modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell'assenso.

Tale parere, quindi, non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 14 quater della legge 1990 n. 241, posto che, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, non reca "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" e, pertanto, va considerato tamquam non esset (sul punto cfr. Tar Piemonte Sez. II n. 1217 del 26 maggio 2008; Tar Toscana — Firenze, sez. III, n. 1162 del 1° aprile 2004).

Ciò nonostante, la Regione Lazio ha comunque tenuto conto del parere ma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era affatto tenuta ad esercitare un'attività di composizione del conflitto tra il Comune e tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento che si sono espresse in senso favorevole all'intervento.

La Regione, come in effetti è stato, doveva limitarsi a verificare il corretto svolgimento della conferenza di servizi e a prendere atto dell'esito della stessa, cioè della formazione di una volontà maggioritaria favorevole all'intervento,

17) Inoltre, sotto altro profilo, nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 ter del Dlgs 387/2003, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica.

Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli articoli 14 e ss. della legge 241/90, né dal richiamato articolo 12 del Dlgs 387/03.

18) È infondata anche la seconda censura.

Come correttamente evidenziato dalla (...) nella propria memoria difensiva, (...), quale sub concessionaria della fonte di acque oligominerali, non è titolare di alcun autonomo interesse spettando al Comune la difesa del corretto sfruttamento della fonte e la conseguente possibilità di avvalersi (come nei fatti è avvenuto) degli strumenti procedimentali di tutela del suo interesse; la Società quindi non era titolare di poteri pubblicistici da esercitare in seno alla conferenza di servizi e non vi era alcun obbligo di coinvolgerla nel procedimento di autorizzazione.

La ricorrente, comunque, ha presentato osservazioni e diffide esaminate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui l'interesse di fatto alla partecipazione al procedimento è stato realizzato.

19) La richiamata Via resiste alle censure dedotte con i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso introduttivo e riproposti nei motivi aggiunti (quarto e quinto motivo).

20) In primo luogo, è infondata è la terza censura, poichè il parere di cui alla nota della Direzione regionale Attività Produttive prot. 147308 del 17 ottobre 2007, allegato alle osservazioni proposte dal Comune di Guarcino, è stato esaminato nell'ambito della procedura di Via (cfr. pag. 16 del provvedimento) pur essendo lo stesso non basato su dati scientifici in quanto reso sul presupposto "di non poter entrare nel merito del progetto".

21) Parimenti infondati sono anche gli ultimi due motivi di impugnazione.

22) Nel giudizio di compatibilità ambientale, la motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente connesso con l'ampiezza dell'istruttoria, in particolare deve rendere conto dei risultati emersi dall'eventuale inchiesta indetta dall'autorità competente (che ne redige apposita relazione) o dal contraddittorio orale instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all'opera o all'intervento.

23) Tanto premesso, osserva il Collegio che la Via effettuata dalla Regione Lazio si presenta completa e approfondita.

Per quello che interessa, l'autorità competente ha certamente esaminato le osservazioni del Comune di Guarcino con nota prot. n. 2999 del 25 giugno 2008 e con nota prot. n. 3344 del 14 luglio 2008, nonché le controdeduzioni su di esse prodotte dalla società (...) (cfr. pag. 16 e ss. della Via) e ha tenuto in debito conto gli elementi di criticità nel progetto di realizzazione ed esercizio della centrale di cogenerazione evidenziati dal Comune ricorrente.

Tant'è che il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato corredato da n. 17 condizioni destinate ad incidere sul progetto originario in modo da renderlo compatibile con l'ambiente circostante e con le sorgenti di acqua oligominerale presenti nelle vicinanze.

Successivamente all'ordinanza del C.d.S. sopra richiamata, le parti interessate hanno riattivato la procedura di monitoraggio "ante operam", che è corretto ritenere debba essere effettuato non prima del rilascio dell'autorizzazione ma prima dell'attivazione dell'impianto.

Successivamente a tale attivazione dovrà poi essere effettuata la verifica "post operam" finalizzata a constatare che tutte le prescrizioni imposte dalla Via e dall'autorizzazione siano in effetti idonee ad assicurare la salvaguardia e la salubrità dell'ambiente e del territorio circostante.

D'altronde lo stesso articolo 28 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) dispone che il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve contenere ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

24) In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto così come i motivi aggiunti.

25) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.1048/08, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 22 dicembre 2009

 

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