Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 14 dicembre 2010, n. 14274

Energia - Energie rinnovabili - Autorizzazione unica - Termine di 180 giorni - Approvazione del Piano energetico regionale nelle more del procedimento - Integrazione documentale - Decorrenza di nuovo termine

L'approvazione del Piano energetico regionale durante un procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili, comporta integrazione della documentazione e nuovi termini per la decisione finale da parte della Regione.
Lo ha deciso il Tar Sicilia 14 dicembre 2010, n. 14274 cambiando parere rispetto a una precedente decisione dello stesso Collegio (Tar Sicilia 28 luglio 2010, n. 9042). I giudici siciliani, nel respingere il ricorso di una società contro il silenzio dell'amministrazione regionale, pur considerando come perentorio il termine di 180 giorni per concludere il procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 — termine non derogabile dalle Regioni — tuttavia hanno ritenuto che poiché nelle more del procedimento autorizzatorio è intervenuta l'approvazione del Piano energetico regionale, che ha determinato l'obbligo per il proponente di integrare la documentazione, dalla presentazione dell'integrazione dei documenti decorre un nuovo termine per provvedere, distinto dall'originario, "idoneo a restituire all’amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale" (cioè i 180 giorni).
Il Tar, quindi, aderisce all'indirizzo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dettato con sentenza 28 giugno 2010, n. 965.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Impianti | Autorizzazioni | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Impianti | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Sicilia

Sentenza 14 dicembre 2010, n. 14274

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Sezione seconda

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, proposto dalla (...) Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

— la Regione siciliana — Assessorato industria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (omissis);

 

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in ordine all'istanza presentata il 28 dicembre 2099 all'Assessorato regionale all'industria per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Dlg 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA).

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale alle attività produttive (già Assessorato all'industria);

Vista la memoria prodotta dall'Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 26 novembre 2010 il Presidente dott. (omissis) e uditi l'avvocato (omissis) per la società ricorrente l'Avvocato dello Stato (omissis) per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

Premesso che i ricorsi proposti avverso il silenzio mantenuto dalla Pubblica amministrazione vanno decisi, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del Codice del processo amministrativo (Dlgs 2 luglio 2010, n. 104), con "sentenza in forma semplificata", il ricorso in esame, con il quale la (...) Srl ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato in ordine all'istanza presentata il 28 dicembre 2099 all'Assessorato regionale all'industria per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafrati (PA), si appalesa inammissibile, come eccepito in memoria dall'Avvocatura dello Stato.

Ed invero, nel particolare caso in esame, in cui la predetta istanza è stata presentata successivamente all'entrata in vigore del "Piano energetico ambientale siciliano" (Pears), approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, pubblicato nella Gurs n. 13 del 27 marzo 2009, n. 13, il Collegio ritiene di rivedere il proprio orientamento recentemente espresso da questa Sezione in subiecta materia (cfr., fra le ultime, 28 luglio 2010, n. 9042).

Se è vero, infatti, che, in linea generale, l'Assessorato, in base al citato articolo 12, è tenuto a concludere il procedimento autorizzatorio in questione nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che, dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato il predetto Pears (in un primo tempo annullato da questo Tribunale con sentenze poi sospese dal Cga), è intervenuta la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 che, all'articolo 105 "Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici", ha conferito, sia pure in via transitoria, una base normativa al Piano medesimo, prevedendo espressamente che fino alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Regione concernente “le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/Ce del 27 settembre 2001…e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 … "trova applicazione il decreto del Presidente della Regione siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13" (cfr., al riguardo, Cga ordinanza n. 963 del 4 novembre 2010).

Non par dubbio, pertanto, come, al caso di specie ben si attaglino le considerazioni svolte dal Caga nella recente sentenza n. 965 del 28 giugno 2010, nella quale si afferma che, pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di principio, la regola legale dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal Dlgs n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che “con l'entrata in vigore del piano energetico, le istanze devono "adeguarsi alle nuove prescrizioni", per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal Pears, "necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all'amministrazione l'intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale".

Orbene, non risultando che la società ricorrente abbia prodotto la documentazione prescritta dal Piano in questione ai fini dell'indizione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 (non avendo, peraltro, contestato l'affermazione contenuta, al riguardo, nella memoria dell'Avvocatura dello Stato), il riscorso va dichiarato inammissibile, stante che difetta, nella specie, il necessario presupposto della doverosità dell'azione amministrativa, cioè un obbligo per l'Assessorato di convocare detta Conferenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione delle particolarità e complessità delle questioni trattate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 1528/2010).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 novembre 2010, con l'intervento dei Signori magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 14 dicembre 2010.

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