Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 14 gennaio 2011, n. 35

Energie rinnovabili - Autorizzazione unica a realizzare gli impianti - Conferenza di servizi - Obbligo di partecipazione - Emanazione dell'atto a tutela del paesaggio fuori della conferenza - Illegittimità

Nel procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili i pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, compresa quella che tutela il paesaggio, vanno espressi solo nella conferenza di servizi.
Lo ha ricordato il Tar Sicilia 14 gennaio 2011, n. 35 annullando il provvedimento di una Soprintendenza ai beni culturali relativo al progetto di un impianto fotovoltaico. Il parere del Soprintendente era stato prodotto fuori della conferenza di servizi (legge 241/1990) convocata per emanare l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto ex Dlgs 387/2003.
I Giudici hanno ribadito poiché l'autorizzazione unica sostituisce tutti i pareri degli enti coinvolti nel progetto — comrpesi quelli degli enti di tutela del paesaggio e dei beni storico-artistici, tali pareri vanno espressi unicamente all'interno della medesima conferenza con conseguente illegittimità di pareri emanati fuori da tale sede.

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Impianti | Autorizzazioni | Energie rinnovabili | Impianti | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Beni culturali e paesaggistici | Procedure semplificate | Beni culturali e paesaggistici

Tar Sicilia

Sentenza 14 gennaio 2011, n. 35

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2979 del 2008, proposto da:

(...) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, Assessorato regionale Bb.Cc.Aa. e P.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, Regione Sicilia in persona del Presidente p.t., in persona del legale rappresentante pro tempore, Assessorato regionale all'industria Regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Assessorato regionale al territorio ed ambiente Regione siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina, 149;

 

per l'annullamento

— del provvedimento prot. n. 897/08/cc del 28 luglio 2008 con il quale la Soprintendenza di Messina ha emesso la declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della Lr 78/1976 e dell'articolo 2 della Lr 15/1991 essendo l'area interessata soggetta a vincolo di inedificabilità.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e di Assessorato regionale Bb.Cc.Aa. e P.I. e di Regione Sicilia in persona del Presidente p.t. e di Assessorato regionale all'industria Regione siciliana e di Assessorato regionale al territorio ed ambiente Regione siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato la società (...) Spa — premesso di essere una società che opera nel settore della progettazione, realizzazione e gestione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di aver presentato istanza di autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Naso — ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina ha emesso una declaratoria di "non luogo a pronunciarsi su merito del progetto" del predetto impianto fotovoltaico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

— violazione e falsa applicazione degli articoli 142 del Dlgs n. 42/2002 e 15 della Lr 78/1976 e dell'articolo 10 della Lr 16/1996; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti: diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza, l'impianto non ricade in alcuna fascia di rispetto e non determina alcuna ipotesi d'inedificabilità assoluta (primo e secondo motivo di ricorso);

— violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, anche in combinato con l'articolo 10 della Lr 16/1996. Eccesso di potere per sviamento rispetto agli obiettivi posti dalle norme di riferimento: le amministrazioni competenti ad esprimere il rispettivo parere sono tenute a pronunziarsi esclusivamente all'interno del modulo procedimentale della conferenza di servizi. Pertanto, il provvedimento di diniego opposto dalla Soprintendenza di Messina al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo. (terzo motivo di ricorso);

— violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, contraddittorietà e violazione del giusto procedimento (quarto e quinto motivo di ricorso);

— violazione e falsa applicazione degli articoli 142 e 159 del Dlgs n. 42/2004, e 10 Lr 16/1996; eccesso di potere per travisamento dei fatti e errore sui presupposti: la Soprintendenza ha omesso la qualsiasi valutazione comparativa e conseguente bilanciamento d'interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e altri interessi parimenti tutelati (sesto motivo di ricorso).

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, senza depositare memorie.

Con ordinanza n. 1841 del 29 dicembre 2008, l'istanza cautelare è stata accolta ritenuto che "a prescindere dai motivi di censura relativi alla sussistenza dei requisiti in fatto che hanno determinato il parere impugnato, detto provvedimento va reso in seno all'apposita conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003".

 

Diritto

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della dedotta violazione dell'articolo 12, comma 3 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387.

Come rilevato anche in sede cautelare, la norma citata — adottata dal legislatore nazionale in attuazione di direttiva comunitaria e ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica — prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20 gennaio 2010, n. 578). È stata, quindi, prevista un'autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative e dialettiche proprie dello strumento di semplificazione procedimentale voluto dal legislatore nel settore della realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Qualora, invece — come nella fattispecie in esame — il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (Cgars, ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; Cgars, 11 aprile 2008, n. 295; Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 1297).

Per quanto sopra e assorbiti gli altri motivi di ricorso, il ricorso è fondato e va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

 

PQM

 

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Assessorato beni culturali ed embientali della Regione Sicilia a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 14 gennaio 2011.

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