Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 28 luglio 2010, n. 9042

Energia - Energie rinnovabili - Autorizzazione unica alla realizzazione di impianti - Conclusione del procedimento autorizzatorio - Obbligo del rispetto del termine massimo di 180 giorni - Inderogabile anche se in corso di procedimento interviene l'approvazione del Pear

L'approvazione del Piano energetico e l'applicazione ai procedimenti autorizzatori in corso non rimette in termini la Regione, che deve sempre chiudere il procedimento unico per le rinnovabili entro 180 giorni.
Il Tar Sicilia 28 luglio 2010, n. 9042 ha condannato la Regione a concludere un procedimento di autorizzazione unica partito nel lontano 2008. L'approvazione del Piano energetico regionale nel 2009 e la sua applicazione ai procedimenti in corso, non ha rimesso in termini la Regione, rimanendo i 180 giorni principio fondamentale inderogabile (Dlgs 387/2003).
Il Consiglio di Giustizia amministrativa siciliano si era espresso diversamente annullando una decisione del Tar su fattispecie analoga (sentenza 965/2010). Ma i giudici ricordano che la sentenza della Suprema Corte era del dicembre 2009, precedente alle numerose sentenze del 2010 con cui la Consulta ha ribadito la assoluta inderogabilità al termine di 180 giorni per la chiusura del procedimento autorizzatorio.

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Impianti | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Impianti | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Sicilia

Sentenza 28 luglio 2010, n. 9042

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Sezione seconda

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2010, proposto da (...) Srl in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (già Assessorato regionale industria) in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

 

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza avanzata dalla ricorrente all'Assessorato regionale industria il 27 novembre 2008, volta ad ottenere l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,90 Kw da costruire nel Comune di Alia (PA);

 

nonché per conseguire

l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale intimato;

Vista la nota di udienza depositata dalla ricorrente il 19 luglio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1.1 Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 aprile 2010 e depositato il 22 seguente la (...) Srl ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato in ordine all'istanza avanzata il 27 novembre 2008 all'Assessorato regionale industria di rilascio di autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Alia.

A sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della predetta norma, nonché degli articoli 2, 14 e segg. L. 241/1990, nella considerazione che l'Assessorato intimato era tenuto a concludere il procedimento autorizzatorio in questione nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, cioè dal 27 novembre 2008.

1.2 L'Avvocatura dello Stato si è costituita per resistere con memoria depositata il 22 giugno 2010 con cui ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro il termine decadenziale di sessanta giorni l'omessa convocazione della conferenza dei servizi che doveva effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione unica. Detto termine sarebbe scaduto il 27/12/2009 sicchè sarebbe tardivo il ricorso notificato in data 20 aprile 2010; nel merito ha sostenuto la difesa erariale la mancanza in capo all'amministrazione regionale dell'obbligo di provvedere in quanto l'entrata in vigore dal marzo 2009 del Pears avrebbe comportato nuove modalità procedimentali con obbligo di integrazione documentale a cui non avrebbe adempiuto la ricorrente.

1.3 Replicava la ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

1.4 Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

2.1 L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale deve essere disattesa in quanto l'obbligo di convocare la conferenza di servizi inerisce alla fase iniziale di avvio e di istruttoria del procedimento autorizzatorio previsto dall'articolo 12 Dlgs 387/2003 per cui, trattandosi di atto endoprocedimentale, il mancato rispetto del previsto termine di trenta giorni non ha rilevanza autonoma ai fini della formazione del silenzio rifiuto e di conseguenza non comporta l'onere di separata impugnazione prima del decorso del termine conclusivo dell'intero procedimento, fissato in 180 giorni.

2.2 Quanto al merito della controversia e quindi alla sussistenza dell'obbligo di definizione del procedimento in questione, si è già osservato in fattispecie analoghe a quella in esame che dal testo dell'articolo 12 Dlgs 387/2003 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

E si è rilevato che a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della Pa di concludere il procedimento ex articolo 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con Lr 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (cfr., fra le altre, sentenze n. 1539 del 25 settembre 2009 e n. 3253 del 19 marzo 2010).

Ne discende, in conclusione, che il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'articolo 2 della L. 241/1990, ferma restando la facoltà della Pa di eventualmente chiedere integrazione documentale alla ricorrente, in virtù dell'entrata in vigore del Pears.

Al riguardo, il Collegio non ignora che con recente sentenza n. 965 del 28 giugno 2010, il Consiglio di Giustizia amministrativa nel riformare la sentenza n. 1691 del 20 ottobre 2009, emessa da questa Sezione in fattispecie analoga alla presente, pur ritenendo che "in linea di principio non si può mettere in discussione la regola legale dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato (con specifico riferimento al Dlgs 387/2003), in forza della rispondenza di tale obbligo "ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione", ha considerato che "con l'entrata in vigore del piano energetico, che ingloba, nel suo contesto, regole procedimentali immediatamente applicabili anche nei riguardi delle istanze non ancora definite, con necessità che le stesse siano integrate per adeguarsi alle nuove prescrizioni, quale che sia lo stato della procedura", per cui la società interessata alla realizzazione dellì'impianto "è comunque tenuta alla presentazione delle integrazioni richieste" e da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all'amministrazione l'intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale".

Osserva, tuttavia, il Collegio che la predetta decisione è stata emessa dal Consiglio di Giustizia amministrativa in data 17 dicembre 2009, e cioè anteriormente alle sentenze nn. 119, 124 e 168 del 2010, con le quali la Corte Costituzionale ha ancora una volta ribadito che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, "sono tenute al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale" e, in particolare, il principio fissato dall'articolo 12, comma 4, del Dlgs 387/2003, il quale stabilisce "il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esecrizio degli impinati".

Il silenzio serbato dall'amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e, per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2008, assegnandosi, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2008, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 28 luglio 2010.

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