Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Campania 12 novembre 2010, n. 24192

Energia - Impianti eolici - Autorizzazione unica - Criteri di individuazione del parco eolico in caso di aerogeneratori collocati in più Comuni - Criterio funzionale invece che spaziale - Non legittimo

Per considerare un gruppo di aereogeneratori come un parco eolico per cui è necessaria una sola autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 vale il criterio "spaziale" non quello "funzionale".
Lo ha stabilito il Tar Campania 12 novembre 2010, 24192 che ha rigettato il ricorso di una società contro il diniego dell'autorizzazione unica per un progetto di parco eolico con impianti ubicati in diversi Comuni. Per la ricorrente per stabilire se un impianto è unico o ci si trovi di fronte a una pluralità di impianti, bisogna ricorrere a un criterio "funzionale" (aggregazione funzionale in base allo studio del vento), e non a un criterio “spaziale” (adiacenza delle aree interessate).
Al contrario, per i Giudici le linee guida regionali per l'autorizzazione unica fanno riferimento a un criterio spaziale, esigendo l'unicità dell'area su cui l'impianto deve essere realizzato, in modo che le valutazioni relative all'impianto proposto siano assunte con carattere di unitarietà e con riferimento ad un contesto unitario.

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Energie rinnovabili | Eolico | Autorizzazioni | Impianti | Eolico | Autorizzazioni | Impianti | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Campania

Sentenza 12 novembre 2010, n. 24192

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

Sezione Settima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2009, proposto da:

(...) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Comune di Castelfranco in Miscano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;

Comune di Montefalcone di Val Fortore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;

Comune di Greci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;

 

per l'annullamento

della lettera prot. n. 2008.0876802 del 22 ottobre 2008 della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di coordinamento sviluppo economico — Settore regolazione dei mercati, con la quale, in merito all'istanza della società ricorrente, relativa alla proposta di realizzazione di un parco eolico, è stato comunicato che "... è emerso che il progetto prevede l'installazione di 13 aerogeneratori in cinque aree non adiacenti, in particolare ricadenti su tre territori comunali distinti. Tale configurazione non può essere considerata come unico impianto, in quanto, così come specificato dalla lettera c) punto 2 delle Linee Guida approvate con Dgr 1955/2006, gli impianti eolici sono considerati un sistema costituito dall'insieme degli aerogeneratori, incluse le opere civili e di connessione alla rete e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema. Nel caso in questione, quindi, i cinque lotti ricadenti nelle diverse località, si configurano come cinque progetti distinti, per cui si invita la società proponente ad inoltrare cinque diverse istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003, in marca da bollo ai sensi del Dpr 642/1972, allegando gli elaborati progettuali riguardanti i singoli impianti al fine dell'attivazione delle relative procedure per l'autorizzazione unica"; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ricorso iscritto al n. 345 dell'anno 2009, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

— di aver presentato, in data 17 agosto 2007, istanza per la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Castelfranco in Miscano, di Montefalcone in Valfortore e di Greci;

— che il progetto prevedeva l'istallazione di 13 aerogeneratori per una potenza nominale di 39 MW, di aver chiesto il relativo permesso di costruire ai predetti Comuni, di aver attivato la procedura di VIA, e di aver ottenuto altresì il nulla osta dell'aeronautica militare;

— che, tuttavia, la Regione adottava il provvedimento impugnato.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 26 febbraio 2009, con ordinanza n. 532/2009, l'istanza cautelare veniva respinta.

All'udienza del 28 ottobre 2010, il ricorso è stato assunto in decisione.

 

Diritto

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 12 Dlgs 387/03, atteso che il punto 2 lett. c) delle linee guida definisce gli impianti eolici "un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi – aerogeneratori – atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema"; orbene, è del tutto irragionevole considerare diversi impianti quelli che devono essere realizzati sul territorio di più Comuni, senza considerare che la ricorrente (secondo la Regione) dovrebbe presentare ben tre diverse richieste di autorizzazione allo stesso Comune di Castelfranco in Miscano (su cui insistono tre lotti); 2) incompetenza, atteso che l'atto è stato adottato da un organo della Regione (l'Area generale di coordinamento e sviluppo economico) diverso dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni di parchi eolici; 3) eccesso di potere per sviamento funzionale, atteso che in tal modo la Regione costringerebbe la ricorrente a presentare nuove istanze di autorizzazione, destinate ad essere registrate ed esaminate dopo quelle di altri gestori, perdendo così la priorità acquisita; in altri termini, in tal modo la Regione permette ad altre società di essere preferite alla ricorrente nella realizzazione di impianti eolici negli stessi luoghi; 4) eccesso di potere, atteso che la Regione aveva già esaminato il progetto in data 7 novembre 2007 e non aveva evidenziato tale problema; 5) violazione dell'art. 12 Dlgs 387/2003, atteso che il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro 180 giorni.

La Regione eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, atteso che la priorità nella presentazione dell'istanza di autorizzazione non costituisce elemento decisivo per l'accoglimento della stessa, dipendendo tale accoglimento esclusivamente dalla qualità del progetto; inammissibilità per tardività dell'impugnazione, atteso che nello stesso ricorso si ammette che l'atto sub a) è stato conosciuto in data 22 ottobre 2008 mentre il ricorso è stato notificato solo in data 29 dicembre 2008; e, comunque, l'infondatezza nel merito del ricorso stesso, atteso che la ricorrente intende realizzare in realtà cinque impianti diversi, che artificiosamente vengono definiti cinque lotti di un unico impianto.

In memoria depositata in data 15 ottobre 2010, la ricorrente contestava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione dell'atto impugnato, perché è chiaro quale sia l'atto di cui si chiede l'annullamento; l'eccezione di tardività del ricorso, perché l'atto impugnato è stato adottato in data 22.10.08 ma comunicato solo in data 4 novembre 2008, come risulta dal timbro di ricevimento della busta esibita e depositata; nonché l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, perché se è vero che la priorità nella presentazione dell'istanza non è di per sé una garanzia che essa sarà accolta, non è men vero che la presentazione di una nuova istanza relativa a cinque impianti determina senz'altro una postergazione nell'esame della stessa rispetto ad altre domande; nel merito, la ricorrente ribadiva che l'impianto è unico, come dimostrato dalla "soluzione minima di allaccio" e dal momento che ciò che rileva non è tanto l'adiacenza delle aree in cui si posizionano gli aerogeneratori, ma la loro aggregazione funzionale in base allo studio del vento; quanto all'eccezione di incompetenza, non è vero che il Settore Regolazione dei Mercati avrebbe competenza in materia di impianti eolici, come si evince dall'art. 9 della l. reg. n. 12/2007; infine, osservava che, solo per rilevare che l'istanza non era stata correttamente formulata, la Regione ha impiegato ben 14 mesi.

Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ovvero di irricevibilità per tardività.

Infatti, come correttamente eccepito da parte ricorrente, se è vero che la priorità nella presentazione dell'istanza non è di per sé una garanzia che essa sarà accolta, non è men vero che la presentazione di una nuova istanza relativa a cinque impianti determina senz'altro una postergazione nell'esame della stessa rispetto ad altre domande, e ciò è sufficiente a determinare una lesione ad un interesse concreto ed attuale della ricorrente stessa.

Quanto all'eccezione di tardività dell'impugnazione, sembra fondata l'osservazione di parte ricorrente, in forza della quale l'atto impugnato è stato comunicato solo in data 4.11.2008, come risulta dal timbro di ricevimento della busta esibita e depositata.

Nel merito, tuttavia, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Secondo la ricorrente, l'impianto è unico, come dimostrato dalla "soluzione minima di allaccio" e dal momento che ciò che rileva non è tanto l'adiacenza delle aree in cui si posizionano gli aerogeneratori, ma la loro aggregazione funzionale in base allo studio del vento. In altri termini, parte ricorrente sostiene che, per stabilire se un impianto è unico ovvero ci si trovi di fronte ad una pluralità di impianti, occorra ricorrere ad un criterio "funzionale", e non ad un criterio "spaziale" (adiacenza delle aree interessate).

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso in base al chiaro disposto del punto 2 lett. c) delle linee guida, che definisce gli impianti eolici "un sistema costituito dall'insieme dei dispositivi – aerogeneratori – atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell'intera area occupata dal sistema". Tale definizione fa riferimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio ad un criterio spaziale, esigendo l'unicità dell'area su cui l'impianto deve essere realizzato.

Per altro, detto criterio spaziale trova una sua logica giustificazione nella esigenza che le valutazioni relative all'impianto proposto, ed i pareri relativi, siano assunte e resi con carattere di unitarietà e con riferimento ad un contesto unitario.

È invece pacifico, e non contestato dalla stessa ricorrente, che nel caso di specie gli impianti debbano essere realizzati su cinque aree diverse.

Né può essere accolta la censura di incompetenza, atteso che – per costante giurisprudenza – l'articolazione delle funzioni tra i vari settori di uno stesso ente è questione organizzatoria interna all'ente stesso, e non può costituire un vizio di incompetenza.

Non può ritenersi sussistente neppure il vizio di eccesso di potere per lesione dell'affidamento, atteso che il mero decorso del tempo non può determinare, di per sé, il consolidamento di un'aspettativa circa l'accoglimento dell'istanza. Quanto alla scadenza del termine di centottanta giorni per la decisione dell'istanza, di cui all'art. 12 Dlgs n. 387/2003, è ben vero che tale termine è considerato dalla giurisprudenza perentorio, sicché la scadenza dello stesso, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, legittima la proposizione della domanda per l'accertamento dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 31 co. 1 c.p.a.. Tuttavia, poiché la disposizione ha una finalità acceleratoria, deve ritenersi che il provvedimento espresso – sia pure tardivamente adottato – non possa essere impugnato per la sua sola tardività.

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità e la novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

PQM

 

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 345 dell'anno 2009;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2010.

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