Emission trading e trasporto aereo, delucidazioni dall’Ue
Cambiamenti climatici
La Commissione pubblica una “interpretazione particolareggiata” delle attività aeree elencate nella direttiva 2003/87/Ce, con l’obiettivo di chiarire quali sono i voli che rientrano nel sistema Ue delle quote di emissione.
La decisione 2009/450/Ce (Guue 12 giugno 2009), che contiene anche l’interpretazione ufficiale delle definizioni di “volo” ed “aerodromo”, serve a coordinare l’inserimento delle attività aeree nella direttiva 2003/87/Ce, avvenuto ad opera della direttiva 2008/101/Ce, con i contenuti della decisione 2007/589/Ce (linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni) e del regolamento (Ce) n. 1008/2008 (prestazione di servizi aerei nella Comunità).
La Commissione Ue precisa inoltre che quando un operatore aereo effettua una delle attività di trasporto aereo elencate nella direttiva 2003/87/Ce, è soggetto comunque agli obblighi dell’Emission trading, indipendentemente dal fatto che si trovi nell’elenco degli esercenti di aeromobili pubblicato dalla stessa Commissione.
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce