Rifiuti

Documentazione Complementare

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Società italiana di medicina veterinaria preventiva

Parere 30 novembre 2004

Parere sull'utilizzo dei "rifiuti di cucina e di ristorazione" ai sensi del regolamento (Ce) 1774/2002

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta alla nostra Società riguardo ad alcune perplessità interpretative (di conseguenza applicative) del regolamento in oggetto riguardanti la possibilità di utilizzo dei rifiuti di cucina per l'alimentazione di cani ospitati in canili e/o rifugi riteniamo utile esporre quanto segue:

  • i "rifiuti di cucina e ristorazione" vengono così definiti al punto 15, allegato I del regolamento 1774/2002:

tutti i rifiuti di cibi, incluso l'olio da cucina esausto, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche

  • sono classificati come "materiali di categoria 3" all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l)
  • i rifiuti di cucina e ristorazione "sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati" così come previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g)

Inoltre in ordine generale è vietato l'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati nell'alimentazione di animali della stessa specie (cannibalismo) ed è vietato l'impiego di "rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi" nell'alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli di pelliccia (articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

 

A questo punto le difficoltà applicative poste dal quesito sembrano quindi poter sorgere solo dall'interpretazione del regime di deroghe previste dal capo V del regolamento 1774/2002 che ora esponiamo:

1. dall'articolo 23 viene previsto che gli Stati membri possono autorizzare l'uso dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di taluni animali in conformità e secondo alcune precise prescrizioni e sotto il controllo dell'autorità competente

2. tra i sottoprodotti che in deroga possono essere impiegati nell'alimentazione animale sono previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), punto ii) anche i "rifiuti di cucina e ristorazione" che devono essere utilizzati tenendo conto anche delle restrizioni previste dall'articolo 22

3. tra gli animali che in deroga possono utilizzare i "rifiuti di cucina e ristorazione" sono inseriti dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punto vi) "i cani allevati in mute o canili riconosciuti"

4. l'utilizzo dei "rifiuti di cucina e ristorazione" è regolato dall'allegato IX che infatti titola: Norme applicabili all'utilizzazione di alcuni materiali di categoria 2 e 3 per l'alimentazione di taluni animali conformemente all'articolo 23, paragrafo 2

5. in particolare quanto previsto dall'allegato IX si applica soltanto agli utenti o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi), e vii).

Il punto vi) prevede per l'appunto i "cani allevati in mute o canili riconosciuti".

 

Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione del ricorso alle deroghe e delle misure adottate per controllare che i sottoprodotti siano destinati ed utilizzati soltanto presso le sedi autorizzate.

L'elenco degli utenti o dei centri di raccolta va anch'esso comunicato alla Commissione ed al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dei prodotti a ciascun utente ed a ciascun centro di raccolta viene assegnato un numero ufficiale.

L'allegato IX prevede poi le prescrizioni da seguire per gli utenti o i centri di raccolta.

Gli utenti, oltre alla documentazione prevista dall'allegato II, sono tenuti a registrare i seguenti dati: la quantità di materiale utilizzato e la data del loro utilizzo.

I centri di raccolta debbono registrare i quantitativi di sottoprodotti a seconda dei trattamenti subiti (denaturazione, sterilizzazione mediante cottura o altro trattamento riconosciuto dall'autorità competente) e procedere al loro confezionamento prima della distribuzione agli utenti finali.

Sembra quindi chiaro che non sono di certo sovrapponibili gli obblighi previsti per gli utenti finali di "rifiuti di cucina e ristorazione" (ad esempio i canili riconosciuti) in cui si può verificare un loro utilizzo praticamente immediato con quelli previsti per i centri di raccolta di "rifiuti di cucina e ristorazione" in cui prevedibilmente può trascorrere diverso tempo prima che venga distribuito verso gli utenti finali.

 

Per quanto riguarda il confronto con il Dlgs n. 22/1997 (a seguito della modifica prodotta dalla legge n. 179/2002) l'articolo 8, comma, lettera c-bis) prevede l'utilizzo de "i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281" non ci appare in contrasto con quanto successivamente previsto dal regolamento 1774/2002 vista la coincidenza di fatto dell'oggetto della norma (rifiuti di cucina) e soprattutto considerando che l'articolo appena citato prevede il loro utilizzo nei ricoveri di animali d'affezione "nel rispetto della vigente normativa" che per l'appunto attualmente è il regolamento (Ce) n. 1774/2002.

 

(omissis)

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