Legname spiaggiato, non è rifiuto (se gestito correttamente)
Rifiuti
L’Arpat Toscana ricorda che il legname depositato sulle spiagge a seguito di mareggiate, eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, “per non essere in toto considerato rifiuto” deve essere sottoposto a preliminare cernita.
Tale operazione, sottolinea l’Agenzia in un comunicato stampa pubblicato il 27 agosto 2015, deve portare alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e può essere destinato alla triturazione per la produzione di energia, la produzione di pannelli o al compostaggio (ma non abbruciato in sito), e di un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto.
L’Arpat, che così interpreta l’articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/2006 (norma che esclude dalla “gestione dei rifiuti”, a determinate condizioni, le operazioni “preliminari” alla raccolta dei materiali naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, “anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica”), invita gli Enti competenti ad individuare le modalità di gestione del legname, quantificando in particolare il “tempo tecnico strettamente necessario” per le operazioni di cernita.
Le indicazioni sono valide anche per il legname raccolto in aree urbane a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici.
Eventi meteorologici - Direttive relative alle operazioni sul patrimonio arboreo - Deroghe per la gestione del materiale legnoso - Articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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