Posidonia spiaggiata, interramento “in deroga” solo sul posto
Rifiuti
Il Dlgs 205/2010 consente l’interramento “in sito” della posidonia e delle meduse depositate a seguito di mareggiate, a condizione che ciò avvenga senza trasporto né trattamento.
La Cassazione ha così confermato la condanna nei confronti dell’amministratore di un complesso turistico che aveva trasportato le “alghe” spiaggiate in un’area sita nelle vicinanze e, dopo averle miscelate con dei rifiuti edili, le aveva interrate e spianate.
Tale condotta, che non soddisfa le condizioni richieste dall’articolo 39, comma 11 del Dlgs 205/2010 per l’interramento “in deroga” di posidonia e meduse, non può rientrare neanche sotto l’alveo dell’articolo 183, lettera n) del Dlgs 152/2006, il quale esclude le operazioni preliminari alla raccolta dei materiali naturali spiaggiati, ma solo a condizione che vengano messe in atto “presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.
La Corte ha quindi confermato la condanna per realizzazione di una discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006), ritenendo l’avvenuto spianamento “sintomatico” dell’intenzione di stoccare definitivamente i rifiuti.
Rifiuti - Alghe miste ad altri rifiuti non organici - Spostamento dalla battigia - Interramento - Regime di deroga - Articolo 39, comma 11, Dlgs 205/2010 - Non rientra - Discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006
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