Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 18 febbraio 2005, n. 581

Inquinamento acustico - Luoghi di intrattenimento danzante - Dpcm 215/1999 e Dpcm 14 novembre 1997 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessità

Tar Toscana

Sentenza 18 febbraio 2005, n. 581

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana — III Sezione

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso R.G. 3130/99 proposto da (...) e (...), quest'ultimo quale legale rappresentante di Metropolis Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Pettini Andrea, presso il cui studio in Firenze, via Luca Landucci 17, sono elettivamente domiciliati;

 

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Selvaggi Marco, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio);

— ArpaT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Baccetti Roberto, presso il cui studio in Firenze, c.so Cavour 83, è elettivamente domiciliata;

— Asl di Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

— del provvedimento del 23.9.99 prot. 33351/99, con il quale il Comune di Firenze ha negato al ricorrente (...) il rilascio della concessione edilizia in relazione alla domanda del medesimo presentata in data 26.6.98 relativa ad "opere interne e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di destinazione di un locale artigianale-industriale in pubblico esercizio-discoteca" da eseguirsi nell'immobile posto in Firenze, via della Fornace 9;

— del diniego di sanatoria ex art 15 della legge 47/85 relativa alle opere interne già realizzate;

— del parere della Asl del 13.8.99 n. 829;

— del parere ArpaT del 30.7.99 n. 10/10957AF;

— ove occorra del rapporto del Corpo di Polizia municipale del Comune di Firenze prot. N. 98/W/20022/03;

— e della proposta del responsabile del procedimento dell'8.9.99.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell'ArpaT;

Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza dell' 11 gennaio 2005 — relatore il Consigliere Rita Cerioni -, gli avv.ti P. Rizzo delegato da A. Pettini, A. Sansoni e A. Cuccurullo delegato da R. Baccetti.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. I ricorrenti, rispettivamente proprietario e conduttore di alcuni locali posti in Firenze in via della Fornace 9, si dolgono che l'Amministrazione comunale abbia negato loro la concessione edilizia relativa ad opere interne e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di destinazione dei suddetti locali da artigianale-industriale in pubblico esercizio-discoteca. Il diniego fondato su pareri della Asl e dell'ArpaT, a giudizio dei ricorrenti, sarebbe illegittimo in quanto il Comune avrebbe erroneamente applicato il Dpcm n. 215/99 anziché la legge 447/95. Il primo, infatti, tutelerebbe gli avventori ed i lavoratori del locale, mentre il secondo si riferirebbe alla tutela dal rumore per gli ambienti esterni al locale. In aggiunta, fanno notare i ricorrenti, il regolamento attuativo della legge 447/95 è stato emanato dalla Regione Toscana successivamente alla presentazione della domanda ed ai pareri sui quali è basato il diniego. L'applicazione di una normativa errata dimostrerebbe una carenza istruttoria ed il difetto dei presupposti, e si tradurrebbe in illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sarebbe, infine, palese lo sviamento giacché si sarebbero perseguite finalità diverse da quelle per le quali è stata predisposta la tutela normativa richiamata nel provvedimento. Altrettanto illegittimo sarebbe il diniego di sanatoria per le opere già effettuate. Resistono il Comune e l'ArpaT che ritengono infondato il ricorso.

2. È necessario premettere che la legge quadro n. 447 del 1995 sull'inquinamento acustico, all'articolo 8, prevede che le domande di concessione edilizia relative a determinati impianti, tra cui le discoteche, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, finalizzato alle "esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate" (comma primo). In ossequio a tale norma i ricorrenti hanno depositato una valutazione di impatto ambientale acustico (peraltro non depositata in giudizio) unitamente alla domanda di concessione edilizia. Il successivo Dpcm n. 215 del 1999, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge 447, regola i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento. L'articolo 2 di detto decreto precisa che "Fermi restando i limiti generali di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 …..omissis….all'interno dei luoghi indicati dal primo comma (cioè i luoghi di ritrovo) i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti …..omissis…..sono i seguenti…….". Il decreto del 14.11.97, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 447, tra l'altro, ha fissato i valori limite di immissione delle fonti sonore nell'ambiente, nelle unità abitative etc.. I valori limite del decreto 14.11.97 sono ovviamente diversi e più restrittivi di quelli di cui al decreto 215/99, poiché ineriscono ai valori massimi di immissione del rumore nelle abitazioni nel corso della giornata. Quindi, per riassumere, il decreto 215/99 regola le emissioni sonore dagli impianti collocati nelle discoteche, il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione; entrambi i decreti sono applicativi della medesima legge.

3. Ciò premesso, appare subito evidente come il richiamo fatto nel provvedimento impugnato al Dpcm 215/99 non sia poi così improprio come sostengono i ricorrenti. Detto decreto, infatti, nel disciplinare le emissioni sonore, fa salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comportasse un'automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. In altre parole è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. È per tale scopo che la legge richiede una valutazione di impatto acustico, allorché sia proposta una domanda di concessione edilizia, da sottoporre all'attenzione degli organi tecnici. Questi ultimi, Asl ed ArpaT, nella fattispecie, hanno esaminato la valutazione di impatto acustico presentata dai ricorrenti, evidenziandone le carenze, le omissioni, e le insufficienze. Di tali pareri tecnici ha preso atto il Comune che di conseguenza non ha potuto che rigettare l'istanza di rilascio di concessione edilizia.

4. Alla luce di quanto finora esposto i motivi di censura di cui al ricorso, a giudizio del Collegio, sono infondati, anche perché il provvedimento di diniego va letto congiuntamente ai pareri tecnici, pure impugnati. Il riferimento al Dpcm 215/99, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, è legittimo ed individua la normativa applicabile anche in considerazione del rinvio confermativo in esso contenuto al decreto del 14.11.97, come sopra evidenziato. L'ArpaT, infatti, non si è limitata ad esaminare l'impatto acustico interno al locale, ma ha esaminato anche, come è suo compito, i riflessi delle immissioni sonore nelle case circostanti i locali in questione; espressamente ha osservato: "..anche supponendo che l'indice di potere fonoisolante coincida con la effettiva riduzione sonora (cioè l'isolamento sia efficace su tutto lo spettro delle frequenze usate), e che il livello interno sia effettivamente di 95 dB come valore medio, il valore calcolato all'interno delle abitazioni adiacenti sarebbe pari a 45 dB, che nel periodo notturno sarebbe inaccettabile". La circostanza che la Regione Toscana abbia emanato un regolamento attuativo della legge 447/95 successivamente alla domanda dei ricorrenti ed ai pareri, è del tutto irrilevante dato che di detta normativa non è stata fatta applicazione nei provvedimenti impugnati. La correttezza del procedimento, quanto alle norme applicate, esclude che vi sia un difetto di istruttoria, o illogicità o contraddittorietà della motivazione, e neppure può rinvenirsi lo sviamento denunziato dato che la fonte normativa applicata è corretta. Né le osservazioni degli organi tecnici possono ritenersi superate dai rilievi acustici fatti a seguito del giudizio penale in relazione all'attività di circolo privato, aperto dai ricorrenti dopo l'impugnato diniego in luogo della discoteca, poiché non possono essere ritenuti "a sorpresa", nonostante la dizione usata, visto che era noto ai ricorrenti l'esistenza del procedimento penale e la nomina di un perito che avrebbe proceduto a loro insaputa alle richieste verifiche. In ogni caso le misurazioni attengono ad una fase temporale successiva e per un'attività diversa da quella oggetto dei dinieghi impugnati.

5. In conclusione il ricorso va respinto. Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, l' 11 gennaio 2005, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

(omissis)

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