Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 23 ottobre 2013, n. 644

Rumore - Inquinamento acustico - Attività produttiva - Autorizzazione in deroga alle fasce orarie per lavoro notturno e festivo - Illegittimità - Mancanza documentazione di previsione di impatto acustico

L'autorizzazione alle emissioni rumorose in deroga alle fasce orarie per l'esercizio dell'attività lavorativa in fascia notturna è illegittima se non è accompagnata dalla documentazione di previsione di impatto acustico.
Lo ha ricordato il Tar Emilia Romagna (sentenza 23 ottobre 2013, n. 644) che ha annullato il provvedimento comunale in deroga rilasciato a un locale officina che prima era destinata a magazzino. Secondo l'impresa resistente il Comune aveva errato nel dare l'autorizzazione perché aveva considerato la trasformazione da magazzino a officina come mera modifica di un impianto produttivo esistente e ritenendo quindi non necessaria la prescritta "documentazione di previsione di impatto acustico" ai sensi della legge 447/1995.
Per i Giudici invece ai fini della normativa in materia di impatto acustico (legge 447/1995), nel caso in esame si è in presenza di un nuovo impianto adibito ad attività produttiva in quanto l'edificio precedentemente adibito a magazzino è stato poi destinato ad officina e, quindi, ad un'attività che, dal punto di vista produttivo e con riferimento alle conseguenze sotto il profilo acustico, costituisce un nuovo impianto.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 23 ottobre 2013, n. 644

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis); (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

 

contro

Comune di Crevalcore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

nei confronti di (omissis) Srl rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo depositato il 3 aprile 2012:

— del permesso di costruire in sanatoria n. 53/2005 ;

-  del provvedimento a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di Crevalcore prot. n. 777 del 12 gennaio 2012 di diniego di autotutela;

— dell'autorizzazione in deroga alle fasce orarie per l'esercizio dell'attività lavorativa in fascia notturna e festiva prot. n. 21694 del 11 agosto 2011;

 

quanto al ricorso (da valere anche come motivi aggiunti) depositato il 14 febbraio 2013:

— dell'autorizzazione in deroga alle fasce orarie per l'esercizio dell'attività lavorativa in fascia notturna e festiva prot. n. 33085 del 13 dicembre 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Crevalcore e di (omissis) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di un edificio destinato alla propria abitazione situato a pochi metri di distanza da un edificio originariamente destinato a magazzino.

Successivamente la società subentrante nella titolarità dell'edificio trasformava il magazzino in officina da cui derivavano emissioni di rumore ritenute intollerabili.

Sollecitava quindi il Comune ad intervenire, anche in via di autotutela, sui titoli abilitativi rilasciati ottenendo un provvedimento di diniego in quanto l'Amministrazione riteneva inapplicabile al caso di specie la normativa in materia di inquinamento acustico qualificando la trasformazione da magazzino in officina come mera modifica di un impianto produttivo esistente e ritenendo quindi non necessaria la prescritta "documentazione di previsione di impatto acustico".

Il Comune, poi, riferiva di aver autorizzato in deroga l'attività lavorativa dell'officina anche in fascia notturna e festiva.

2. La ricorrente, pur non essendo in possesso dei titoli abilitativi adiva il Tar ritenendoli illegittimi e chiedendone l'annullamento.

Si costituiva in giudizio la contro interessata che eccepiva la tardività dell'impugnativa del permesso di sanatoria e contestava le avverse doglianze.

Si costituiva in giudizio altresì il Comune intimato che eccepiva l'irricevibilità, l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza numero 230/2012 veniva acquisita in giudizio l'autorizzazione in deroga alle fasce orarie per l'esercizio dell'attività lavorativa in fascia notturna e festiva rilasciata alla contro interessata.

Successivamente con ordinanza n. 282/2012 veniva accolta l'istanza cautelare "attesa la carenza della documentazione di previsione di impatto acustico in ordine alla richiesta di sanatoria del nuovo impianto, attivato a seguito della trasformazione del preesistente magazzino, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 15 del 2001, nonché la violazione dell'articolo 28 del regolamento comunale il quale dispone che nei giorni festivi e vietato esercitare qualsiasi attività lavorativa rumorosa".

A seguito della produzione in giudizio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in deroga alle fasce orarie i ricorrenti notificavano successivi motivi aggiunti evidenziando ulteriori profili di illegittimità.

Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese con memorie e repliche e la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza.

3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività dell'impugnazione del permesso di costruzione in sanatoria.

Va, infatti, osservato che lo stesso non risulta mai comunicato agli interessati e che, quindi, non si è mai perfezionata la piena conoscenza del provvedimento edilizio e dei vizi che eventualmente lo inficiano perché soltanto dal diniego di autotutela le parti hanno potuto apprendere le carenze procedimentali che costituiscono le doglianze proposte.

Anche il diniego di autotutela è ritualmente impugnato in quanto ha vera e propria natura provvedimentale essendo stato emanato a seguito di una rivalutazione piena ed autonoma della vicenda e perché contiene, per la prima volta, la motivazione (contestata dai ricorrenti) delle ragioni per le quali il permesso in sanatoria era stato emanato pur in mancanza della "documentazione di previsione di impatto acustico" prevista dalla legge numero 447 del 1995.

3.1. Analogamente va respinta l'eccezione di tardività dell'impugnativa delle autorizzazioni, in deroga alle fasce orarie lavorative, che non risultano essere state mai comunicate gli interessati e che sono state impugnate sia con il ricorso introduttivo antecedentemente al deposito in giudizio a seguito dell'ordinanza istruttoria, sia con l'articolazione di nuovi motivi di ricorso, avvenuta con motivi aggiunti notificati, con i quali sono state anche specificate alcune doglianze originariamente proposte e sono stati evidenziati nuovi profili di illegittimità.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

La legge nazionale 447 del 1995 e in modo ancora più dettagliato l'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, concernenti le disposizioni in materia di inquinamento acustico, prescrivono che "la documentazione di previsione di impatto acustico" è necessaria per ogni concessione edilizia relativa a nuovi impianti di infrastrutture adibiti ad attività produttive (a), per ogni provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzazione dell'immobile delle infrastrutture stesse (b), per qualunque altra licenza autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive (c).

5. Nel caso in esame è pacifica la carenza istruttoria dedotta e la mancanza della "documentazione di impatto acustico" come del resto lealmente ammesso dall'Amministrazione nel provvedimento del 12 gennaio 2012, prot. 777, emanato a seguito dell'istanza di autotutela presentata dagli interessati.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione e dalla contro interessata, ai fini della normativa in materia di impatto acustico, nel caso in esame si è in presenza di un nuovo impianto adibito ad attività produttiva in quanto l'edificio precedentemente adibito a magazzino è stato poi destinato ad officina e, quindi, ad un'attività che, dal punto di vista produttivo e con riferimento alle conseguenze sotto il profilo acustico, costituisce un nuovo impianto. Ciò risulta comprovato dalla descrizione del nuovo "Layout aziendale" (così denominato nell'allegato alla domanda di sanatoria) il quale evidenzia l'introduzione di numerosi macchinari, nonché la loro collocazione nell'edificio produttivo che, evidentemente, prima non sussistevano.

Dal punto di vista della normativa dell'impatto acustico è, infatti, irrilevante che le diverse destinazioni siano compatibili dal punto di vista edilizio (circostanza non contestata nel caso in esame) ma è rilevante lo svolgimento di una nuova attività che possa avere un diverso impatto acustico nella zona circostante ed in particolare nelle abitazioni vicine. Tanto è vero che l'articolo 10, lettera c), della citata legge regionale n. 15 del 2001, richiede la "documentazione di previsione di impatto acustico" per qualunque licenza autorizzazione finalizzata all'esercizio di un'attività produttiva.

Si tratta di una cautela precauzionale che va applicata con rigore dall'Amministrazione a maggior ragione nelle situazioni, come quelle in esame, in cui anziché procedere alla delocalizzazione delle attività produttive le stesse coesistono in prossimità degli edifici a destinazione residenziale.

6. Sono, altresì, fondate le censure concernenti le autorizzazioni all'attività lavorativa in deroga alle fasce orarie contestate nel ricorso introduttivo e poi ulteriormente specificate ed ampliate con i motivi aggiunti di ricorso una volta prodotto in giudizio il relativo provvedimento.

Come dedotto nella quarta censura del ricorso introduttivo, e come ulteriormente specificato nei motivi aggiunti notificati, l'articolo 28 dello stesso regolamento comunale di polizia urbana non consente lavorazioni in orario notturno (dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo) oltreché precisare, come già evidenziato in sede cautelare da questo Tar, che "nei giorni festivi è vietato esercitare qualsiasi attività lavorativa rumorosa".

7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con conseguente obbligo di pagamento di una somma pari a quella versata dai ricorrenti per il contributo unificato.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione intimata e la società contro interessata al pagamento delle spese di causa, oltre alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato, che si liquidano in complessivi euro 5000 (cinquemila), oltre Cpa ed Iva che va posta a carico degli stessi nella misura della metà ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria 23 ottobre 2013.

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