Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 7 ottobre 2003, n. 5123

Inquinamento acustico - Misurazione dei valori "limite sonoro differenziale" - Comuni privi della zonizzazione acustica - Non si applica

Tar Veneto

Sentenza 7 ottobre 2003, n. 5123

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione terza, costituito da:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 10/03 della ditta Fonderia Dalli Cani S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Breganze e Andrea Berto e domiciliata presso l'avvocato Giorgio Orsoni, in Venezia, Santa Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;

 

contro

il Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Prà, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, ai sensi dell'articolo 35 Rd 26.6.1924 n. 1054;

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio;

l'ArpaV di Padova, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Parolin e Isabella Andreasi Bassi e domiciliato presso la Segreteria del Tar;

 

e nei confronti di

(...), non costituitosi;

 

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 70 del 10 ottobre 2002 con cui il Sindaco di Altavilla Vicentina ha ordinato alla società ricorrente di predisporre e installare ogni intervento atto al contenimento acustico, vista la nota dell'ArpaV prot. 6079 del 26 aprile 2002;

 

Visto il ricorso, notificato il 14.12.2002 e depositato presso la Segreteria il 2.1.2003, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Vicentina e dell'ArpaV;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2003 — relatore il consigliere Mauro Springolo — gli avv.ti Pavanini, in sostituzione di Breganze, per la parte ricorrente e Furlan, in sostituzione di Dal Prà, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

La ditta ricorrente fa presente di svolgere attività produttiva industriale, essendosi insidiata ormai da anni in un'area comunale prevista come zona industriale.

Solamente in epoca successiva al suo insediamento vicino all'opificio si sono costruiti alcuni insediamenti residenziali.

Il Sindaco, dopo un accertamento effettuato dall'ArpaV, con cui si sarebbe evidenziato un inquinamento acustico in un ambiente abitativo, ha emanato il provvedimento del 10 ottobre 2002 che ha ordinato alla ditta ricorrente di predisporre e installare entro novanta giorni ogni opportuno intervento per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Sia il provvedimento che l'accertamento presupposto sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

1 violazione degli articoli 9 della legge 447 del 1995 e 8 della legge n. 59 del 1987, sviamento.

Il Sindaco avrebbe adottato un'ordinanza contingibile e urgente in assenza dei presupposti di fatto e diritto previsti dai citati articoli, in quanto non sussiste alcun grave pericolo né l'urgente necessità di provvedere. Il Sindaco poi è intervenuto solamente a tutela di un interesse privato.

2 violazione dell'articolo 9 della legge 447 del 1995 e dell'articolo 8 della legge 59 del 1987 in relazione all'articolo 3 della legge 241 e per motivazione generica.

Le ordinanze possono esere adottate solo per far fronte ad una situazione di emergenza, ma non anche con efficacia temporale indefinita.

3 violazione dell'articolo 4 del Dpcm 14 novembre '97 ed erroneità dei presupposti.

L'ordinanza sindacale ha fatto riferimento all'articolo 4 citato; peraltro detta normativa non era applicabile in quanto l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del territorio. Inoltre, l'attività della ditta ricorrente è ubicata in zona industriale e non è soggetta ai valori del limite differenziale di immissione.

4 eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti, in quanto non si sarebbe tenuto conto del rumore fondamentale.

5. violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 241 del 1990, in quanto non è stato comunicato l'avvio del procedimento.

Resistono in giudizio sia il Comune sia l'ArpaV, i quali contestano le tesi di parte ricorrente.

 

Diritto

Il presente ricorso merita accoglimento.

Infatti va osservato che nel caso non sono state rispettate le norme e i principi che riguardano l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Invero, non vi è alcun dubbio che la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 447 del 1995 costituisce una specificazione della normativa prevista in generale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. Valgono quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, in particolare la necessità che tale eccezionale strumento venga utilizzato solamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare gli altri mezzi giuridici che l'ordinamento mette a disposizione dall'autorità amministrativa.

Un altro aspetto è che si deve trattare di una situazione contingibile e urgente, il che va dimostrato sulla base di appositi accertamenti tecnici. Non a caso l'articolo 9 afferma che il provvedimento deve essere motivato, il che risulta sempre necessario sia in relazione all'urgenza e alla necessità, sia in relazione alla mancanza di mezzi alternativi. L'articolo espressamente richiama la necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per cui solo questo tipo di esigenze possono legittimare il ricorso al provvedimento ivi previsto.

Nel caso in esame risulta assente invero ogni motivazione sia sull'urgenza, sia sulla mancanza di mezzi alternativi; va poi aggiunto come il provvedimento impugnato impone prescrizioni di carattere permanente, e quindi contrasta con la stessa natura delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Va poi accolto anche il motivo di ricorso che riguarda le stesse modalità di misurazione del limite differenziale; infatti, come indicato già nella sentenza di questo Tar n. 1196 del 2002, per i Comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere l'articolo 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri primo marzo '91, che non prevede un limite sonoro differenziale ma solo limiti assoluti.

Va richiamato poi l'insegnamento del Consiglio di Stato, quinta Sezione, che con la sentenza n. 5423 del 2002 ribadisce i noti principi materia di ordinanze contingibili urgenti, la cui adozione presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave e imminente con gli strumenti ordinari.

Per tutti i su indicati motivi il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va annullato, laddove le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie, e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento sindacale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 28 maggio 2003.

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