Emissioni rumorose, prova del reato con qualsiasi mezzo
Rumore
La sussistenza del reato ex articolo 659, Codice penale (disturbo al riposo delle persone) può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova, anche dichiarativa.
Lo ricorda la Corte di Cassazione che nella sentenza 15 settembre 2015, n. 37097 ha cassato la sentenza del Giudice di merito che aveva assolto il proprietario di un night club. Per i Supremi Giudici sostenere come ha fatto la Corte di merito che per provare la sussistenza del reato doveva farsi ricorso esclusivo ad accertamenti di tipo tecnico non bastando le dichiarazioni dei denuncianti, va contro l'atipicità della prova e il libero convincimento del Giudice.
Viene inoltre ribadito che si ha: illecito ex comma 1, articolo 659 del Codice penale se il rumore deriva da un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; illecito ex comma 2, articolo 659, C.p. se l'attività autorizzata viola altre prescrizioni legali o dell'Autorità diverse da quelle che impongono il rispetto dei limiti di emissione, perché in questo caso il mero superamento dei limiti differenziali delle emissioni fa scattare invece l'illecito amministrativo ex articolo 10, comma 2, legge 447/1995.
Rumore - Emissioni rumorose da attività produttiva - Articolo 659, Codice penale - Accertamento della sussistenza del reato - Ricorso esclusivo ad accertamenti tecnici - Esclusione - Dimostrazione con qualunque mezzo di prova - Legittimità - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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