Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 15 aprile 2019

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea restrizione di determinate  sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche - Esenzioni - Attuazione direttive 2018/736/Ue,  2018/737/Ue,  2018/738/Ue, 2018/739/Ue, 2018/740/Ue, 2018/741/Ue, 2018/742/Ue e 2019/178/Ue - Modifica allegato III, Dlgs 27/2014

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Rifiuti | Limiti / Soglie | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Deroghe | Raee

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 aprile 2019

(Gu 31 maggio 2019 n. 126)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/Ue, 2018/737/Ue e 2018/738/Ue del 27 febbraio 2018, 2018/739/Ue, 2018/740/Ue, 2018/741/Ue, 2018/742/Ue del 1° marzo 2018 e 2019/178/Ue del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Vista la direttiva 2017/2102/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto, in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Vista la direttiva delegata 2018/736/Ue della Commissione del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica;

Vista la direttiva delegata 2018/737/Ue della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare;

Vista la direttiva delegata 2018/738/Ue della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;

Vista la direttiva delegata 2018/739/Ue della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio;

Vista la direttiva delegata 2018/740/Ue della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio;

Vista la direttiva delegata 2018/741/Ue della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame;

Vista la direttiva delegata 2018/742/Ue della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;

Vista la direttiva delegata 2019/178/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2018/736/Ue 2018/737/Ue, 2018/738/Ue, 2018/739/Ue, 2018/740/Ue, 2018/741/Ue, 2018/742/Ue, 2019/178/Ue, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:

"6 a) Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monito raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

6 a)-I Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10".

 

b) la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"6 b) Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

6 b)-I

Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

6 b)-II

Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10".

 

c) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

"6 c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11".

 

d) la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:

"7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024".

 

e) la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:

"7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024".

 

f) la voce 24 è sostituita dalla seguente:

"24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico— diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11".

 

g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:

"34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11".

 

h) dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:

"41-bis

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri;

oppure

con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024."

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 15 aprile 2019

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