Direttiva Commissione Ue 2018/741/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame
Ultima versione disponibile al 13/10/2024
Commissione europea
Direttiva delegata 1° marzo 2018, n. 2018/741/Ue
(Guue 18 maggio 2018 n. L 123)
Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.
(2) L'attuale esenzione 6 c) prevista nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue consente l'uso del piombo come elemento di lega nel rame contenente fino al 4 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue.
(3) Nelle leghe di rame il piombo agisce da rompitruciolo e da lubrificante e conferisce una migliore lavorabilità a macchina; ai componenti finiti conferisce anche altre proprietà, quali la resistenza alla corrosione.
(4) Attualmente, alternative all'uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso non possono essere classificate come scientificamente o tecnicamente praticabili. Pertanto, il rinnovo dell'esenzione per la durata di cinque anni dalla precedente scadenza è giustificato per consentire lo svolgimento di un'indagine completa della catena di approvvigionamento.
(5) Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l'esenzione dovrebbe essere prorogata fino al 21 luglio 2021 per consentire lo svolgimento di un'indagine completa della catena di approvvigionamento al fine di ridurre l'ambito di applicazione dell'esenzione al momento del successivo riesame. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/Ue.
(6) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018
Allegato
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 6 c) è sostituita dalla seguente:
"6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso |
Scade il: |
Note ufficiali
Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.