Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2019/178/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

Ultima versione disponibile al 10/12/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 16 novembre 2018, n. 2019/178/Ue

(Guue 5 febbraio 2019 n. L 33)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/Ue.

(2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/Ue sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/Ue. Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/Ue, una domanda per la concessione di un'esenzione per la categoria 11, da inserire nell'elenco all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale.

(4) Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi, da utilizzare in macchine non stradali a uso professionale quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili.

(5) Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per i settori di applicazione dei motori per apparecchiature non stradali a uso professionale.

(6) A causa della mancanza di prodotti alternativi affidabili, è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo in alcuni motori di apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è coerente con il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2 , e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. Dovrebbe essere quindi concessa l'esenzione per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per alcuni motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, aggiungendo una nuova voce 42 all'allegato III della direttiva 2011/65/Ue. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III e per garantire la chiarezza giuridica, occorre aggiungere che le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III sono escluse dalla nuova voce 42 dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue.

(7) Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, l'esenzione per la categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/Ue dovrebbe essere concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data a partire dalla quale la categoria 11 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato

Nell'allegato III è aggiunta la voce 42:

"42

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:
- con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri;
oppure
- con cilindrata totale del motore < 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.

Scade il 21 luglio 2024."

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

2.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

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