Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2018/736/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Limiti / Soglie | Deroghe | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Mercato / Commercio

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 27 febbraio 2018, n. 2018/736/Ue

(Guue 18 maggio 2018 n. L 123)

Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.

(2) L'attuale esenzione 7 c)-I dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue consente l'uso di piombo in componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in matrici di vetro o ceramica, fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue. Inoltre, nel novembre 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di nuova esenzione (domanda n. 2015-1) per l'uso di piombo in elementi di sensori elettronici a film sottile quali sensori piroelettrici o sensori piezoelettrici, un'applicazione che rientra nella voce 7c)-I. Nel corso delle consultazioni successive dei portatori di interessi è stato concordato con il richiedente di valutare la domanda di esenzione 2015-1 nel più ampio contesto dell'esenzione 7 c)-I.

(3) Il piombo conferisce alla ceramica particolari proprietà dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, semiconduttive e magnetiche per un'ampia gamma di usi in termini di temperature, voltaggi o frequenze. Il piombo conferisce al vetro proprietà fondamentali, quali l'abbassamento del punto di fusione e del punto di rammollimento, che migliorano la lavorabilità, la lavorabilità a macchina, la stabilità chimica e non solo. Il vetro contenente piombo può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui isolamento, protezione, resistenza, fissaggio, chiusura ermetica.

(4) Attualmente la sostituzione o l'eliminazione del piombo dal vetro e/o dalla ceramica è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile.

(5) Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, attualmente non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato nel prossimo futuro, è giustificato il rinnovo dell'esenzione con validità fino al 21 luglio 2021, mentre un frazionamento non assolutamente necessario dell'esenzione in più voci e un periodo più breve potrebbero generare inutili oneri amministrativi. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la formulazione proposta chiarisce che le applicazioni oggetto dell'esenzione 34 sono escluse dall'esenzione 7 c)-I. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/Ue.

(6) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 7 c)-I è sostituita dalla seguente:

"7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.
Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;
per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;
per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024".

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

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