Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Direttiva Commissione Ue 2018/742/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 1° marzo 2018, n. 2018/742/Ue

(Guue 18 maggio 2018 n. L 123)

Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.

(2) L'attuale esenzione 7 a) nell'allegato III consente l'uso di piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue.

(3) il piombo conferisce alle saldature proprietà fondamentali come l'elevato punto di fusione, la conduttività elettrica, la conduttività termica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, il tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità.

(4) Attualmente la sostituzione o l'eliminazione del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile. In questa fase non è possibile nemmeno ridurre l'ambito di applicazione dell'esenzione a causa della grande diversità delle applicazioni interessate.

(5) Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, attualmente non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato nel prossimo futuro, è giustificato il rinnovo dell'esenzione con validità fino al 21 luglio 2021, mentre un frazionamento non assolutamente necessario dell'esenzione in più voci e un periodo più breve potrebbero generare inutili oneri amministrativi a carico delle imprese. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la formulazione proposta chiarisce che le applicazioni oggetto dell'esenzione 24 (paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare) sono escluse dall'esenzione 7 a). Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla categoria 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/Ue.

(6) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 7 a) è sostituita dalla seguente:

"7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.
Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;
per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;
per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024".

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598