Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2019/177/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

Ultima versione disponibile al 05/10/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 16 novembre 2018, n. 2019/177/Ue

(Guue 5 febbraio 2019 n. L 33)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/Ue.

(2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/Ue sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/Ue. L'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5: PB) beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e pertanto figura attualmente nell'allegato III, voce 18 b), della direttiva stessa. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, la data di scadenza originale di tale esenzione era il 21 luglio 2016, in conformità del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.

(4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/Ue. Tale esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda, in conformità al secondo comma di tale articolo.

(5) Inoltre, la Commissione ha ricevuto a gennaio 2015 la domanda n. 2015-3 per una nuova esenzione da aggiungere all'allegato IV per le lampade a scarica utilizzate come lampade per fototerapia (apparecchiature mediche) contenenti sostanze fosforescenti. Avendo la valutazione dimostrato che è meccanicamente possibile che una lampada intesa per uso medico venga installata in un apparecchio abbronzante e viceversa, è stato deciso di accorpare queste domande di esenzione nell'ambito della valutazione dell'esenzione di cui alla voce 18 b) dell'allegato III.

(6) Il piombo attivatore della polvere fluorescente è necessario per consentire l'attivazione del fosfosilicato di bario; trasforma la radiazione a 254 nm (UV) nella radiazione UV desiderata (290nm-400nm) ed è utilizzato per oltre il 95% delle lampade fluorescenti da interni a vapori di mercurio a bassa pressione per apparecchi abbronzati e per alcune applicazioni mediche. Fornisce un'intensità UV con lunghezza d'onda di 350 nm, fondamentale al fine di stimolare la pigmentazione cutanea.

(7) Gli apparecchi abbronzanti sono rigorosamente regolamentata nell'Unione ed eventuali alternative al piombo devono soddisfare criteri in materia di affidabilità e sicurezza e legati ai rischi sanitari. Attualmente, tali alternative non sono disponibili.

(8) La sostituzione o l'eliminazione del piombo per alcune lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di prodotti sostitutivi affidabili. L'esenzione è coerente con il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta da quest'ultima. Dovrebbe pertanto essere rinnovata l'esenzione dell'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti.

(9) Dal momento che per le domande interessate non esistono sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/Ue dovrebbe essere rinnovata per un periodo di validità massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(10) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/Ue, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva stessa. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva.

(11) In considerazione della domanda n. 2015-3 e del fatto che è meccanicamente possibile utilizzare una lampada intesa per uso medico anche in un apparecchio per abbronzatura, e viceversa, occorre aggiungere la nuova sotto-voce 18 b)-I nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, specificamente rivolta alle applicazioni mediche ad eccezione di quelle di cui alla voce 34 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue. Tale sottovoce si dovrebbe applicare alle categorie 5 e 8 ed essere valida fino al 21 luglio 2021.

(12) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Allegato

Nell'allegato III, la voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

"18 b)

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)

Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

18 b)-I

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia

Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021."

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

2.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

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