Energia

Normativa Vigente

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 16 marzo 2017

(Gu 28 marzo 2017 n. 73)

Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei servizi energetici Spa;

Visto l'articolo 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'articolo 149, lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non è prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l'articolo 272 che individua le tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, ai sensi del quale per unità di microcogenerazione si intende un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale prevede che l'istallazione di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria;

Visto l'articolo 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo il quale l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 in materia di prevenzione incendi ed, in particolare, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato I, in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva fino a 25 kWe non sono soggetti alla normativa antincendio, mentre quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti del medesimo decreto;

Visto l'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, ai sensi del quale ai soli fini antincendio le attività di cui all'allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 218 del 19 settembre 2011 ed in particolare l'articolo 6 in materia di cumulabilità;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2011, recante "Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14;

Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/EFR dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito Autorità, in base alla quale possono accedere al meccanismo di scambio sul posto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kWe e fino a 200 kWe, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 e gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kWe;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015 recante approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Visto il punto 103 della sezione II — Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, con il quale si conferma quanto previsto al citato articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Considerato che l'articolo 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate al Comune, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

Ritenuto che, fermi restando gli eventuali successivi decreti di semplificazione con riferimento alle altre tipologie di impianti, può essere ottenuta una significativa riduzione degli oneri amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili che presentano le seguenti caratteristiche:

i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di scambio sul posto;

ii) che non comportano un incremento dell'impegno di potenza sulla rete;

iii) che, ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti è possibile ridurre i numerosi adempimenti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori;

Ritenuto di prevedere due distinti modelli unici, rispettivamente per gli impianti microcogenerazione ad alto rendimento e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, in considerazione delle differenti modalità di accesso al regime di scambio sul posto;

Vista la delibera 16 febbraio 2017, numero 63/2017/I/EFR con la quale l'Autorità ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 suggerendo di valutare l'opportunità:

a) di esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo e di comunicarne la marca e il modello;

b) di prevedere che nella parte I dei modelli unici venga specificata l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sarà utilizzata;

c) di prevedere la possibilità di iniziare i lavori di realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici;

d) di prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come unica interfaccia il sistema Gaudì ai fini dell'avvio della procedura di connessione;

e) di estendere la previsione di cui alla lettera d) anche agli impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;

f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri impianti a fonte rinnovabile ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e sub b) e di non poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati, relativi ad interventi di nuova edificazione e di rilevante ristrutturazione, l'impianto di produzione o è integrato nel progetto edilizio e quindi non è necessaria la comunicazione con modello unico ovvero integra un intervento successivo e non sussiste quindi la necessità di avviare prima i lavori;

Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lettere d), e) ed f) che:

fatte salve valutazioni di opportunità, sarebbe almeno necessario adeguare il sistema Gaudì allo scopo di renderlo idoneo a fungere da unica interfaccia non solo per le informazioni relative alla connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti realizzativi e di incentivazione, in ossequio ai principi di semplificazione sottesi al citato articolo 7-bis;

è opportuno limitare in questa fase l'applicazione del modello unico agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre casistiche più complesse

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e Gse.

2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono approvati i modelli unici di cui all'allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento, e all'allegato 2, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, entrambi parti integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2 sono costituiti da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o Gpl;

d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;

f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

Articolo 3

Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con modello unico elettronico

1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e lo trasmette al gestore di rete competente solo per via informatica.

2. Nella compilazione del modello unico prescelto, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II dell'allegato di riferimento.

3. In fase di presentazione della parte I e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente, prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dandone comunicazione al soggetto richiedente;

ii) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del modello unico e degli allegati al Comune, tramite Pec;

b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna, ivi compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo;

c) inviare copia del modello al Gse;

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, come stabilito all'articolo 4, comma 4;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite Pec, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, punto i), nel caso sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.

7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità definite dall'Autorità in materia di connessioni. In seguito all'accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

8. Per gli impianti di potenza complessiva superiore a 25 kWe, assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad attivare il procedimento automatizzato di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

9. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II pertinente al modello unico prescelto.

10. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

a. il regolamento di esercizio;

b. il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal Gse tramite il gestore di rete.

11. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

a. inviarne copia al Comune, tramite Pec;

b. inviarne copia al Gse per la richiesta del servizio di scambio sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a Gpl, per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento con eventuale richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

c. caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;

d. addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c);

e. inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico.

Articolo 4

Compiti dei soggetti interessati

1. In attuazione dell'articolo 3, i gestori di rete, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, implementano gli applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati.

2. Fatto salvo il comma 1, il Gse, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali.

3. L'Autorità vigila sull'attuazione del presente decreto da parte dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in particolare che:

a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;

b) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'articolo 3, comma 3;

c) il corrispettivo di cui alla lettera a) sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, tale corrispettivo può essere addebitato, su richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;

d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate di cui è composto siano determinati e aggiornati dall'Autorità in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività, riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 5.

4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3, si applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla base delle informazioni fornite da Gse, Terna e Agenzia delle dogane, elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

Allegato 1

Allegato 2

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